BGer 1B_42/2008
 
BGer 1B_42/2008 vom 20.03.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_42/2008 /biz
Sentenza del 20 marzo 2008
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
procedimento penale,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 5 ottobre 2005 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto d'ufficio un procedimento penale nei confronti di A.________. Il 4 dicembre 2007 il Procuratore pubblico ha inviato all'interessato un formulario di "notifica di procedimento penale", con il quale veniva notificata l'accusa di ripetuta contravvenzione all'art. 23 cpv. 4 e 6 della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri.
B.
Contro la citata comunicazione l'interessato è insorto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). La Corte cantonale, con giudizio del 10 gennaio 2008, ha dichiarato irricevibile il gravame, ritenendo che il menzionato formulario, sconosciuto al CPP/TI, costituisce una semplice comunicazione interlocutoria, che non può assurgere a promozione dell'accusa.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullare la "notifica d'accusa" e di rinviare gli atti alla CRP affinchè dichiari ricevibile il ricorso e accerti la nullità del citato atto.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110). Esso vaglia quindi d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1).
1.2 I ricorsi in materia penale (al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid. 2) contro decisioni incidentali sono ammissibili soltanto a determinate condizioni (art. 78 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 93 cpv. 1 LTF) e sono trattati dalla prima Corte di diritto pubblico (art. 29 cpv. 3 del regolamento del Tribunale federale). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
2.
2.1 La CRP ha ricordato che, secondo l'art. 191 CPP/TI, contro la promozione dell'accusa si può ricorrere eccependo, tra l'altro, il mancato rispetto dell'art. 188 CPP/TI concernente il contenuto della promozione dell'accusa. Ha rilevato che il criticato atto, intitolato "notifica di procedimento penale", non esiste nel CPP/TI e che in concreto esso, oltre a indicare il reato per il quale è stato aperto un procedimento penale, avverte l'interessato che entro dieci giorni può chiedere di essere interrogato dal Procuratore pubblico e che il magistrato inquirente potrà emanare un decreto d'accusa anche senza ulteriori formalità. Ne ha concluso che il magistrato intenderebbe intraprendere la procedura semplificata prevista dall'art. 207a CPP/TI, secondo cui il decreto di accusa può essere formulato a qualsiasi stadio della procedura, ciò che sarebbe legittimo in tale ambito. Utilizzando il citato formulario, sconosciuto dal CPP/TI, il magistrato avrebbe fatto capo a formalità alternative a quelle previste dal CPP (cfr. al riguardo Edy Meli, La promozione dell'accusa e l'"eccezione" dell'art. 207a CPP, in: RtiD I-2005, pag. 379 e segg., 398 seg.). La CRP ha ritenuto che questa formalità alternativa non può assurgere a promozione dell'accusa, per cui contro l'atto in questione non è dato ricorso: il criticato formulario costituirebbe pertanto un semplice scritto interlocutorio emanato nel corso della procedura.
La CRP ha rilevato che questa soluzione non è soddisfacente per l'interessato, poiché questi può chiedere d'essere interrogato soltanto se è ipotizzabile la pronuncia di una pena detentiva o l'eventuale revoca di una sospensione condizionale di una tale pena (art. 207 cpv. 4 CPP/TI). Questa limitazione dei diritti dell'indiziato sarebbe insita alla procedura semplificata retta dall'art. 207a CPP/TI, visto che prima della relativa riforma non era possibile emanare un decreto d'accusa in assenza di promozione d'accusa: si può comunque far capo a questa procedura, quand'essa non assurga a una limitazione abusiva dei diritti garantiti alle parti. Accertato poi che le censure addotte riguardano essenzialmente carenze nel contenuto minimo richiesto per una promozione dell'accusa (art. 188 CPP/TI), la CRP ha ritenuto inutile trasmettere l'incarto per competenza al giudice dell'istruzione e dell'arresto, rilevato ch'egli non sarebbe in ogni modo competente per esaminarle.
2.2 Il ricorrente, rilevato che si è in presenza di una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv.1 LTF, fa valere una non meglio precisata violazione di garanzie costituzionali e dei diritti di difesa. Sostiene che la decisione impugnata costituirebbe un formalismo eccessivo, non considerando sostanzialmente assimilabile la criticata notifica di accusa alla promozione dell'accusa prevista dall'art. 188 CPP/TI, e non riconoscendo di conseguenza che il contestato formulario non rispetti i requisiti stabiliti dall'invocata norma, in particolare riguardo alla descrizione dei fatti. Egli sostiene che la CRP avrebbe dovuto approfondire maggiormente la citata tematica e adduce che anche la dottrina menzionata avrebbe dovuto concludere che la notifica dell'accusa costituirebbe sostanzialmente una promozione dell'accusa, anche nel caso di applicazione dell'art. 207a CPP/TI.
2.3 La questione non può essere esaminata nel merito. Il ricorrente disattende infatti che, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni incidentali notificate separatamente il ricorso è ammissibile soltanto se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), questione sulla quale egli non si pronuncia, o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b): quest'ultima condizione non è manifestamente adempiuta in concreto, né il ricorrente lo sostiene.
2.3.1 L'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF riprende la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG applicabile in materia di ricorso di diritto pubblico (Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3890). Secondo quella giurisprudenza, un pregiudizio era irreparabile quando era suscettibile di provocare un danno di natura giuridica che una decisione favorevole nel merito non avrebbe permesso di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, circostanze peraltro non addotte dal ricorrente, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1 pag. 59; 118 II 369 consid. 1 pag. 371). L'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che in materia penale dev'essere interpretato in modo restrittivo, riprende, in questo campo, la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 133 IV 139, 288 consid. 3.1-3.3). Questa disciplina si fonda su motivi di economia processuale e mira a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4; 128 I 177 consid. 1.1).
2.3.2 D'altra parte, secondo la giurisprudenza, il fatto di dover subire un procedimento penale e gli inconvenienti che ne derivano, non costituiscono un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1). Neppure eventuali nocumenti derivanti da un atto di accusa asseritamente lacunoso rappresentano di massima un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (sentenza 1P.235/2004 consid. 1.3.2 apparsa in RtiD II-2004 n. 9). Per di più, nemmeno le decisioni di rinvio a giudizio possono essere impugnate immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 e rinvii). Ciò vale a maggior ragione per una "notifica di accusa", di cui invero mal si comprende la portata.
3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 marzo 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Féraud Crameri