Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 935/06
Sentenza del 21 febbraio 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
Winterthur Assicurazioni, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur,
ricorrente,
contro
M.________,
opponente, rappresentato dall'avv. Cesare Lepori,
via Parco 2, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 giugno 2006.
Fatti:
A.
Mediante decisione del 15 dicembre 2004 e con effetto dal 1° settembre 2003, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha assegnato a M.________ una rendita intera d'invalidità di fr. 1'891.-, oltre a una rendita completiva per la moglie di fr. 567.- e due rendite per figli di fr. 756.- ciascuna. Nel contempo, l'amministrazione ha compensato le rendite arretrate relative al periodo 1° settembre 2003 - 30 novembre 2004, per complessivi fr. 59'550.-, con alcuni crediti di restituzione per anticipi forniti dal datore di lavoro (X.________; fr. 7'378.-) e dalla Winterthur Assicurazioni (quale assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della LCA; fr. 49'728.30 per il periodo 1° settembre 2003 - 16 settembre 2004), nonché con un credito di restituzione a favore del Fondo di compensazione (fr. 1'860.-).
Facendo valere, tramite il proprio patrocinatore, avv. Cesare Lepori, che la compensazione avrebbe potuto essere effettuata unicamente per il periodo 1° settembre 2003 - 16 settembre 2004, e quindi unicamente per l'importo complessivo di fr. 49'728.30, da suddividere proporzionalmente tra la Winterthur e il datore di lavoro, l'interessato si è opposto al provvedimento e ha chiesto il versamento a suo favore di fr. 9'925.-. Con decisione su opposizione del 20 luglio 2005 l'UAI ha confermato la propria posizione.
B.
Per pronuncia del 23 giugno 2006 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso dell'interessato nel senso che, non ritenendo adempiute le condizioni per un pagamento delle rendite arretrate in favore della Winterthur, ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla compensazione di fr. 49'728.- operata a favore di quest'ultima.
C.
Con atto ricorsuale del 2 novembre 2006 la Winterthur si è aggravata al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di confermare la decisione su opposizione, con conseguente riconoscimento del suo diritto alla compensazione con le rendite arretrate per l'importo di fr. 49'728.-. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
Sempre patrocinato dall'avv. Lepori, l'assicurato osserva che il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile poiché tardivo e in ogni caso respinto in quanto infondato. L'UAI si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
1.2 La controversia verte sul tema del versamento di rendite AI arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi (art. 85bis OAI). Il Tribunale federale esamina in quest'ambito unicamente se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 OG [nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 626/06 del 6 novembre 2006, consid. 1.2).
2.
Preliminarmente si osserva che la Winterthur è legittimata a ricorrere contro il giudizio cantonale (art. 103 lett. a OG). Infatti, se per giurisprudenza la legittimazione è riconosciuta a un datore di lavoro che si aggrava contro un giudizio denegantegli il diritto del pagamento di una rendita arretrata a suo favore, vale a dire contro un giudizio che ne regola le modalità di pagamento (v. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 226/04 dell'11 ottobre 2004, consid. 4.2 con riferimenti), la stessa legittimazione deve essere ammessa anche alla assicuratrice ricorrente (cfr. del resto la sentenza I 256/06 del 26 settembre 2007 in cui, senza particolari osservazioni, questa Corte ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere, nella stessa materia, di un'altra assicuratrice collettiva d'indennità giornaliera ai sensi della LCA).
3.
In secondo luogo occorre esaminare la tempestività del ricorso, contestata dall'assicurato.
3.1 La ricorrente osserva - e la circostanza, oltre a essere pacifica, risulta dalle tavole processuali - che il Tribunale cantonale non le ha notificato il giudizio impugnato del 23 giugno 2006. Fa quindi notare che sarebbe venuta a conoscenza della pronuncia cantonale solo in data 6 ottobre 2006, vale a dire nel giorno in cui ha ricevuto dall'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali (IAS) copia della stessa.
3.2 Effettivamente dagli atti si evince che, in data 25 settembre 2006, a seguito della pronuncia cantonale, detto Istituto si è rivolto alla Winterthur chiedendo la restituzione dell'importo di fr. 49'728.-, indebitamente - stando al giudizio impugnato - versatole. Sempre dagli stessi risulta pure che, in risposta a tale richiesta, il 28 settembre seguente la Winterthur ha domandato all'amministrazione di trasmetterle copia della menzionata pronuncia. Richiesta alla quale lo IAS ha dato seguito il 5 ottobre 2006.
3.3 Secondo la giurisprudenza, la notificazione irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte legittimata alla sua impugnazione; per lei il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza effettiva della decisione (DTF 118 Ia 46 consid. 2a pag. 49 con riferimenti). Ciò non significa tuttavia che l'interessata può differire a piacimento il suo intervento: il principio della buona fede le impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che la riguarda, non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (DTF 107 Ia 72 consid. 4a pag. 76; 102 Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.). Una decisione cresce così in giudicato solo se il destinatario o la persona legittimata a impugnare l'atto resta inattivo/a durante un periodo di tempo corrispondente al termine di ricorso, aumentato del tempo ragionevolmente necessario per informarsi della situazione (sentenza 6A.100/2006 del 28 marzo 2007, consid. 2.2.2).
3.4 Ora, nel caso concreto, la ricorrente non ha di certo differito il suo intervento. Non appena infatti ha ricevuto, da parte dello IAS, notizia dell'esistenza della pronuncia cantonale, essa si è immediatamente attivata per informarsi del tenore esatto del giudizio, ottenendone una copia in data 6 ottobre 2006. Avendo poi agito nel termine di 30 giorni, il suo ricorso dev'essere senz'altro ritenuto tempestivo.
4.
4.1 L'UAI, nella sua presa di posizione, ha chiesto alla Corte giudicante di pronunciarsi in merito all'effetto sospensivo del ricorso. Secondo l'art. 111 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 132 OG, il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione che obbliga ad una prestazione pecuniaria ha effetto sospensivo. Trattandosi in concreto di un ricorso rivolto avverso una pronuncia cantonale che implica, per la ricorrente, un obbligo di restituzione e che di conseguenza obbligherebbe la stessa a una siffatta prestazione, l'effetto sospensivo è dato ope legis (cfr. RCC 1977 pag. 164, consid. 4b, a contrario).
4.2 Per parte sua, la ricorrente ha chiesto di disporre un secondo scambio degli scritti. Una tale misura ha tuttavia luogo solo eccezionalmente (art. 110 cpv. 4 OG) e viene segnatamente concessa, secondo i principi del diritto di essere sentito, se nella risposta della controparte o dei cointeressati vengono fatte valere nuove affermazioni di fatto che sono di importanza fondamentale per gli esiti della sentenza e la cui esattezza non è facilmente desumibile dagli atti (DTF 119 V 317 consid. 1 pag. 323; v. pure la sentenza I 801/06 del 5 ottobre 2007, consid. 2). Orbene, queste condizioni non sono date in concreto e, visto anche l'esito del ricorso, non vi è motivo per ordinare un secondo scambio degli scritti.
5.
L'insorgente contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale. Lamenta segnatamente una violazione del suo diritto di essere sentita per non essere stata (debitamente) interpellata nel corso della procedura giudiziaria cantonale malgrado fosse a tutti gli effetti parte ad essa.
5.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti).
5.2 Dagli atti emerge che la Winterthur è stata interpellata dal giudice cantonale in un'unica occasione il 16 maggio 2006. Invitata a trasmettere copia delle condizioni generali d'assicurazione disciplinanti le "prestazioni di terzi" e a indicare se i presupposti ivi stabiliti fossero stati rispettati, la qui ricorrente ha rimesso in data 26 maggio 2006 la documentazione richiesta segnalando per il resto che l'assicurato avrebbe manifestato il proprio consenso a un pagamento in suo favore firmando il questionario "compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS/AI". Eccezion fatta per questa richiesta, la Corte cantonale non ha ulteriormente coinvolto la Winterthur, alla quale, come detto, nemmeno ha notificato il proprio giudizio.
5.3 L'ammissibilità - soprattutto dal profilo temporale e quantitativo - del pagamento in favore della Winterthur (e del datore di lavoro) costituiva l'oggetto del contendere nella procedura di ricorso promossa da M.________ dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale. Già solo per questo motivo la Corte cantonale avrebbe, d'ufficio e imperativamente, dovuto adeguatamente coinvolgere nella procedura la qui insorgente che era la beneficiaria della decisione amministrativa impugnata (v. anche la sentenza 2A.629/2006 del 20 settembre 2007, consid. 3). Avendo negato questa partecipazione, il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito della ricorrente.
6.
Inutilmente l'assicurato rimprovera alla Winterthur di non avere chiesto al primo giudice la propria chiamata in causa in conformità alle norme di procedura applicabili (v. art. 19a della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [LPTCA], secondo cui l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento) e di non avere fatto così valere le sue argomentazioni in quella sede.
6.1 Con la chiamata in causa (l'intervento in causa è per contro escluso dal diritto cantonale: art. 19a cpv. 3 LPTCA]), terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio (così anche l'art. 19a cpv. 2 LPTCA). L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).
6.2 Nell'ambito dei processi per responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di osservare che il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a chiamare in causa gli altri debitori solidali, e questo nel caso in cui la procedura di risarcimento sia ancora pendente come pure nell'ipotesi in cui la loro responsabilità sia già stata accertata in via definitiva. In tale evenienza, al debitore solidale dev'essere garantito il diritto di esprimersi perlomeno sugli atti processuali delle parti principali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 68/01 del 23 aprile 2002, consid. 2b). Similmente, lo stesso Tribunale ha stabilito che nell'ambito di una procedura opponente un assicurato all'ente pubblico per il pagamento della differenza dei costi di ospedalizzazione ai sensi dell'art. 41 cpv. 3 LAMal, si impone la chiamata in lite dell'assicuratore malattia (RAMI 2003 no. KV 254 pag. 234, consid. 5.4 [K 77/01]).
6.3 Vista la situazione di specie, in virtù della quale in caso di crescita in giudicato del giudizio cantonale l'amministrazione - che ha già manifestato l'intenzione - procederebbe senz'altro nei confronti della ricorrente per il recupero dei pagamenti fatti a compensazione degli anticipi prestati dalla Winterthur, si giustifica di applicare per analogia i suddetti principi. Ciò significa che il Tribunale cantonale avrebbe dovuto d'ufficio chiamare in causa la Winterthur e offrirle la possibilità di quantomeno esprimersi sugli allegati processuali delle parti principali. Orbene, anche da questo profilo, dal momento che si è sostanzialmente limitato a chiedere alla qui ricorrente la trasmissione delle condizioni generali di assicurazione e a farsi spiegare la loro applicazione, senza però ad esempio darle la possibilità di esprimersi sulla censura principale dell'assicurato relativa all'estensione temporale del diritto alla compensazione, il primo giudice non ha adeguatamente tenuto conto degli interessi dell'assicuratrice d'indennità giornaliera in caso di malattia e del suo diritto di essere sentita. Alla Winterthur, che in sostanza si è trovata a dover subire una decisione sfavorevole nei suoi confronti senza essersi potuta difendere compiutamente davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, non può pertanto essere opposta la mancata richiesta di chiamata in causa, che andava disposta d'ufficio.
7.
7.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - può essere sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437 e riferimenti). La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale. Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l'interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 116 V 182 consid. 3d pag. 187).
7.2 La violazione del diritto di essere sentito in esame dev'essere ritenuta grave poiché ha di fatto determinato l'esclusione della qui ricorrente, direttamente toccata dall'oggetto della lite, dalla procedura giudiziaria cantonale impedendole di fare valere le proprie ragioni con (piena) cognizione di causa. Ma anche altrimenti una riparazione del vizio non potrebbe comunque entrare in linea di considerazione a causa del potere cognitivo limitato del Tribunale federale. Né sono dati i presupposti per ritenere che il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale ritardando inutilmente la procedura, in contrasto con l'interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 116 V 182 consid. 3d pag. 187).
7.3 A seguito dell'omessa chiamata in causa della Winterthur nel processo tra UAI e M.________ e della mancata tutela del diritto di essere sentito, l'istanza precedente - in considerazione dell'obbligo di accertare d'ufficio, in maniera corretta e completa, i fatti determinanti (art. 61 lett. c LPGA; cfr. pure sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007, consid. 3 con riferimenti) - ha accertato questi ultimi in maniera incompleta e comunque in violazione di norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Senza necessità di ulteriori atti istruttori, il giudizio impugnato dev'essere di conseguenza annullato e la causa rinviata al Tribunale cantonale affinché, proceduto alla chiamata in causa della Winterthur (e, se del caso, delle altre parti cointeressate), renda una nuova pronuncia.
8.
La procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione applicabile in concreto, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dell'assicurato (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 giugno 2006, la causa è rinviata all'istanza di primo grado perché proceda conformemente ai considerandi e renda un nuovo giudizio.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio AI del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 febbraio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti