BGer 8C_719/2007
 
BGer 8C_719/2007 vom 17.12.2007
Tribunale federale
8C_719/2007 {T 0/2}
Sentenza del 17 dicembre 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
H.________,
ricorrente,
contro
Cassa disoccupazione cristiano sociale (OCST), via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 novembre 2007.
Considerando:
che mediante decisione del 3 maggio 2007, la Cassa disoccupazione cristiano sociale (OCST) ha respinto la domanda di H.________ volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione a far tempo dal 17 aprile precedente per il motivo che la richiedente non aveva compiuto il periodo legale minimo di contribuzione né soddisfaceva le condizioni per essere esonerata dall'adempimento di questo presupposto,
che il provvedimento è stato sostanzialmente confermato il 20 luglio 2007 anche in seguito all'opposizione interposta dall'istante,
che H.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ne ha respinto il ricorso per pronuncia del 5 novembre 2007 confermando l'operato della Cassa,
che con atto di ricorso del 13 novembre 2007, completato il 19 novembre successivo, l'interessata ha deferito la pronuncia cantonale al Tribunale federale,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. a) su ricorsi manifestamente inammissibili e (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che in concreto, l'insorgente non domanda una modifica del dispositivo del giudizio cantonale di conferma della decisione della Cassa, né pretende di aver compiuto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi previsto dalla legge (art. 13 cpv. 1 LADI nella versione in vigore dal 1° luglio 2003),
che non avendo per oggetto il dispositivo della querelata pronuncia, ma unicamente la motivazione dell'autorità cantonale, le conclusioni ricorsuali risultano irricevibili (cfr. DTF 111 II 398 consid. 2b pag. 399; consid. 2c non pubblicato della sentenza DTF 127 III 90),
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
che in concreto, l'insorgente non indica quale norma del diritto federale sarebbe stata violata dall'autorità cantonale per il fatto che l'impugnata pronuncia contiene una citazione di giurisprudenza in lingua francese e non in lingua italiana,
che il gravame, pertanto, neppure soddisfa le esigenze poste dall'art. 42 LTF, risultando di conseguenza anche da questo profilo manifestamente irricevibile,
che la procedura è onerosa (art. 65 seg. LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 17 dicembre 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble