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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.187/2006 /biz
Sentenza del 10 dicembre 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
E.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
casella postale 334, 1000 Losanna 22.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 28 luglio 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione.
Fatti:
A.
Il 7 marzo 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale, delegata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), antenna di Losanna. La rogatoria, completata il 14 aprile, il 3 agosto e il 14 settembre 2005 concerne l'indagine relativa a reati commessi da soggetti italiani nel quadro del cosiddetto programma "Oil for food" implementato dalle Nazioni Unite allo scopo di aiutare la popolazione irachena. L'autorità estera indaga nei confronti di A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________, che avrebbero partecipato ad atti di corruzione internazionale (art. 322bis CP italiano) e appropriazione indebita per il tramite di società quali X.________Ltd., X.________BV, Q.________srl, R.________, e Y.________LLC.
L'autorità estera ha chiesto di identificare e di acquisire la documentazione bancaria riconducibile alle persone e alle società oggetto d'inchiesta a partire dal 1997. È stato postulato altresì il blocco dei relativi conti.
B.
Con decisioni di entrata in materia del 21 aprile e del 13 ottobre 2005 il MPC ha ordinato l'esecuzione delle misure richieste. Diversi istituti bancari hanno trasmesso la documentazione di conti intestati, o che erano intestati, ad E.________ e di cui egli è l'avente diritto economico. Riguardo a due conti "iii", di cui il citato indagato è titolare, i documenti erano già stati assunti nel quadro di un procedimento interno. Dopo aver esaminato gli atti, il MPC ha ritenuto ch'essi presentano incontestabilmente un interesse per l'autorità estera. Ha quindi invitato il patrocinatore dell'inquisito a esprimersi sulla domanda estera e sulla prospettata consegna dei documenti sequestrati, inviandogli le comunicazioni delle banche. Il legale non ha dato seguito all'invito. Con decisione di chiusura del 27 luglio 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti sequestrati.
C.
Contro la decisione di chiusura E.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla, unitamente a quelle incidentali del 21 aprile e del 13 ottobre 2005.
Il MPC e l'UFG propongono di respingere il ricorso in quanto ammissibile.
Il 13 dicembre 2006 il ricorrente ha prodotto un'ordinanza del 1° dicembre 2006 con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo il decreto di sequestro preventivo emesso il 22 gennaio 2007 dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) inerente l'importo dei suoi beni mantenuti sotto sequestro in Italia. La Procura estera l'ha impugnata e ha chiesto alla Svizzera il mantenimento del sequestro. In esecuzione di un'ulteriore ordinanza del Tribunale di Milano, il GIP ha poi ridotto l'importo del sequestro a euro 345'333.--.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Il ricorso proposto contro la decisione finale che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di beni ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 e 21 cpv. 4 lett. b AIMP).
1.5 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita ad accennare al fatto d'essere destinatario della decisione impugnata e d'essere indagato nel procedimento penale estero.
1.5.1 Con questi accenni egli disattende manifestamente che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP). Le persone, come il ricorrente, contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, possono ricorrere alle stesse condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP). La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti o del quale è ordinata la consegna degli averi (DTF 131 II 169 consid. 2.2.1; 127 II 198 consid. 2d), ma la nega all'avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 122 II 130 consid. 2b).
1.5.2 Ne segue che il ricorrente può impugnare la criticata decisione soltanto nella misura in cui concerne quattro conti, segnatamente i due conti iii, il conto lll e il conto mmm dei quali era rispettivamente è titolare. La legittimazione dev'essergli per contro negata riguardo ai sei conti intestati a differenti società e dei quali egli è solo l'avente diritto economico, rispettivamente a uno di cui è il beneficiario economico e sul quale ha diritto di procura (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb; sentenza 1A.217/2004 del 18 ottobre 2004 consid. 2.1). In effetti, il ricorrente non adduce del tutto che sarebbe eccezionalmente legittimato a ricorrere perché queste società sarebbero state sciolte né dimostra ch'egli ne sarebbe l'unico beneficiario economico (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d; sentenza 1A.295/2004 del 27 gennaio 2005 consid. 2.2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna, n. 309). Ne segue che, in gran parte, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione. In effetti, come ancora si vedrà, riguardo alla contestata consegna dei documenti sequestrati, il ricorrente non specifica del tutto, per ogni singolo conto, perché gli atti non dovrebbero essere trasmessi.
2.
2.1 Il ricorrente critica come illegittime le modalità di trasmissione della rogatoria e dei suoi complementi, visto che sono stati trasmessi direttamente dalla Procura milanese senza il preventivo vaglio del Ministero estero, come previsto dall'art. 745 comma 2bis CPP italiano. Al suo dire, la comunicazione diretta fra autorità giudiziarie potrebbe essere utilizzata infatti soltanto in casi eccezionali e soltanto qualora sussistessero motivi d'urgenza, come previsto dall'art. 15 cpv. 2 CEAG e dall'art. 24 cpv. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, estremi non realizzati in concreto, ciò che comporterebbe l'inammissibilità della rogatoria.
2.2 L'assunto è privo di fondamento. L'art. XVII dell'Accordo, relativo alle vie di trasmissione, che completa l'art. 15 CEAG, prevede infatti espressamente che le domande di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via.
3.
3.1 Il ricorrente sostiene, in maniera generica, che la rogatoria sarebbe lacunosa, poiché dalla stessa non trasparirebbero elementi per i quali i conti litigiosi sarebbero stati utilizzati per perpetrare i sospettati reati di corruzione, né nella stessa vi sarebbe alcun riferimento concreto alla sua persona. Dalla domanda non emergerebbe inoltre se gli asseriti pagamenti siano avvenuti in mano di funzionari governativi o della società di Stato irachena.
3.2 Gli assunti sono infondati, ritenuto che nella richiesta estera si rilevano pagamenti nei confronti di entrambi i citati soggetti e che il ruolo svolto dal ricorrente, indagato nel procedimento estero, è chiaramente indicato. Contrariamente alla tesi ricorsuale, la domanda estera adempie quindi le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, nella misura in cui queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato richiesto di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Queste norme, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non implicano per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cfr. al riguardo DTF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 547 consid. 3a). Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dei prospettati reati (DTF 122 II 367 consid. 2c). Il Tribunale federale è quindi vincolato dall'esposto dei fatti, né lacunoso né contraddittorio, contenuto nella domanda e nei complementi in esame (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501).
4.
4.1 In relazione al principio della proporzionalità, il ricorrente rimprovera al MPC di non avere proceduto alla cernita della documentazione sequestrata e di aver ordinato la trasmissione in blocco dei documenti litigiosi.
4.2 Le critiche sono del tutto infondate e addotte a scopo meramente dilatorio. Il ricorrente ammette infatti, correttamente, di non essersi determinato sulla rogatoria né sulla prospettata trasmissione integrale della documentazione, così come il MPC l'aveva invitato a fare. Egli accenna poi semplicemente all'ipotesi secondo cui si potrebbe ritenere che il MPC, ordinando la trasmissione di tutti gli atti bancari, non avrebbe effettuato la necessaria cernita. Il MPC, dopo aver proceduto al loro esame, ha in effetti ritenuto che detti atti rivestono incontestabilmente un interesse per il procedimento estero. Come si vedrà, questa tesi è corretta.
4.3 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). La cernita della documentazione non spetta quindi esclusivamente all'autorità di esecuzione. Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone in maniera inammissibile agli inquirenti esteri la cernita (DTF 130 II 14 consid. 4.3; 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta infatti all'autorità svizzera d'esecuzione. La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; Zimmermann, op. cit., n. 479-1, 479-2).
4.4 Nella fattispecie il MPC, contrariamente all'assunto ricorsuale, ha esaminato gli atti sequestrati e ha offerto al ricorrente la possibilità di esprimersi: quest'ultimo ha rinunciato a tale facoltà. Ora, accennando, tardivamente, e per di più in maniera del tutto generica e quindi inammissibile all'asserita inutilità dei documenti bancari per il procedimento penale italiano, il ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo di collaborazione che gli incombeva, egli non ha indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero: non spetta al Tribunale federale rimediare d'ufficio a queste carenze del ricorso (DTF 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Dal profilo della buona fede non è infatti ammissibile che il detentore dei documenti sequestrati lasci procedere da sola l'autorità di esecuzione, senza prestarvi la propria collaborazione, per rimproverarle in seguito, come nella fattispecie, d'aver disatteso il principio della proporzionalità (DTF 130 II 14 consid. 4.3).
4.5 Questo esito non muta chiaramente per il rilievo ricorsuale secondo cui egli, nell'ambito del procedimento autonomo svizzero, avrebbe mostrato uno spirito collaborativo fin dall'inizio, presentandosi sempre spontaneamente per spiegare la propria posizione.
4.6 Certo, il ricorrente accenna al fatto ch'egli, in tale ambito, aveva chiesto di limitare la trasmissione della documentazione relativa all'asserito periodo oggetto di inchiesta, al suo dire tra il 15 marzo e il 30 maggio 2001, senza i saldi di apertura e di chiusura. Del resto, riguardo al conto iii, di cui è titolare, il ricorrente si limita ad accennare al fatto che un trasferimento di denaro su un conto di sua pertinenza presso una banca di Amman, accertato nell'ambito della procedura svizzera, non sarebbe decisivo, poiché dettato da non meglio precisate esigenze personali. D'altra parte, oltre che per comprendere la portata di eventuali bonifici, l'utilità della trasmissione dei documenti di apertura e di chiusura dei conti è palese, visto che da essi risulta che il ricorrente, inquisito all'estero, ne è il titolare rispettivamente l'avente diritto economico (DTF 130 II 14 consid. 4.1).
4.7 Sempre nel quadro del procedimento elvetico, il MPC avrebbe dissequestrato un conto, ciò che comproverebbe come detta relazione non presentava alcun interesse per il procedimento autonomo. Mantenere il blocco del medesimo conto e trasmetterne la documentazione all'estero violerebbe quindi il principio della proporzionalità. Ora, sottolineato che il ricorrente nemmeno indica di quale relazione bancaria si tratti e che non spetta al Tribunale federale spulciare l'incarto svizzero per rintracciarla e verificare e individuare i motivi di tale provvedimento, è palese che l'autorità svizzera non dispone delle risultanze dei diversi procedimenti esteri per esaminare compiutamente la fondatezza del richiesto sequestro.
5.
5.1 Il ricorrente fa poi valere una violazione del principio della proporzionalità, adducendo che i documenti bancari sarebbero inutili e irrilevanti per il procedimento penale estero.
5.2 La censura è in gran parte inammissibile. Ricordato che il ricorrente non è legittimato a criticare la consegna di gran parte dei documenti sequestrati, egli nemmeno specifica del tutto la sua tesi riguardo ai singoli conti a lui intestati. Per di più, parrebbe disconoscere che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità estere. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. Il ricorrente scorda inoltre ch'egli, con numerose altre persone, è indagato nel procedimento penale estero verosimilmente non soltanto a causa della somma da lui invocata.
La richiesta di assunzione di prove può infatti essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Queste condizioni non sono realizzate in concreto. Il ricorrente disattende d'altra parte che l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a suo carico, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se egli abbia o meno perpetrato i reati di cui è sospettato (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
5.3 Nella fattispecie, la criticata trasmissione è chiaramente giustificata, considerata anche la nota complessità della fattispecie e la complessa e intricata serie di operazioni finanziarie in cui sono coinvolti numerosi indagati e società a loro riconducibili e l'evidente necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i numerosi e complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, di individuare, se del caso, ulteriori transazioni sospette e determinare esattamente la portata e l'ampiezza dei sospettati atti corruttivi. Nel procedimento penale in esame, il Tribunale federale ha d'altra parte già confermato la concessione dell'assistenza (sentenze 1A.173/2006 e 1A.186/2006 del 30 agosto e del 5 settembre 2007; sentenza 1A.187/2006 decisa in data odierna) La contestata trasmissione è pertanto giustificata, se del caso anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia ancora sempre fondata anche nei confronti del ricorrente.
5.4 Fra la trasmissione degli atti dei conti del ricorrente, indagato nel procedimento estero, la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto dei procedimenti penali esteri sussiste pertanto, chiaramente, una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c).
5.5 Infine, riguardo alla criticata consegna integrale dei documenti bancari, il ricorrente misconosce che, come riconosciuto da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali e in particolare in materia di corruzione, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; Zimmermann, op. cit., n. 478-1 pag. 517).
Ne segue che la trasmissione dei documenti bancari non viola il diritto federale. Occorre ancora esaminare se ciò vale pure per il blocco del conto.
6.
6.1 Il ricorrente rileva che con la domanda integrativa del 3 agosto 2005, ribadita nel complemento del 14 settembre successivo, l'autorità estera ha chiesto di bloccare gli averi depositati sui suoi conti. Con decisione di entrata in materia del 13 ottobre 2005 il MPC ha disposto il blocco del conto iii, a lui intestato. Il ricorrente neppure indica l'importo bloccato, mentre il MPC nella sua risposta adduce che gli importi sequestrati sono dell'ordine di un milione.
6.2 Nella fattispecie, come ancora si vedrà, le pretese dello Stato richiedente sembrano giustificate. Il contestato sequestro è inoltre chiaramente connesso ai fatti esposti nel complemento in esame (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5). La criticata misura rispetta quindi, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in relazione sufficiente con i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in fine e 6), ribadito che la questione del loro importo dev'essere ancora chiarita. Neppure la durata del sequestro disattende questo principio. È comunque palese che, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalla Svizzera, potrà pronunciarsi nuovamente, tenuto conto dei sequestri pronunciati nei confronti del ricorrente in Italia sulla base della citata sentenza, sul mantenimento o meno del contestato sequestro e produrre entro un termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi del processo estero giustifichino il suo ulteriore mantenimento. Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in considerazione o non potrà avvenire entro un termine ragionevole, dovrà essere ordinato il dissequestro del conto (DTF 126 II 462 consid. 5e e rinvio).
6.3 Il 13 dicembre 2006 il ricorrente in effetti ha prodotto una decisione del 1° dicembre 2006 pronunciata nei suoi confronti, con la quale il Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento posto a fondamento della rogatoria, ha dichiarato la nullità del decreto di sequestro emesso dal GIP, per difetto di motivazione in particolare circa le circostanze temporali degli asseriti reati. Il MPC ha quindi interpellato la Procura estera sulla portata dell'ordinanza, chiedendo se, dopo la sua emanazione, il sequestro fosse ancora giustificato. L'autorità estera ha rilevato che l'ordinanza, priva di carattere definitivo, è stata emanata su ricorso di due società e degli indagati B.________, D.________, F.________, A.________ e del qui ricorrente contro il sequestro di beni immobili. Ha poi sottolineato che seguendo le istruzioni del Tribunale di Milano, precisate le imputazioni e il periodo temporale dei fatti, ha richiesto al GIP di emettere un ulteriore provvedimento di sequestro. Ha postulato quindi di mantenere il blocco del conto litigioso. In seguito, il MPC ha trasmesso al Tribunale federale quattro ordinanze del Tribunale di Milano del 5 marzo 2007, con le quali è stato confermato il sequestro ordinato il 22 gennaio 2007 dal GIP sui beni dei citati indagati. Il ricorrente ha poi prodotto una decisione del 5 marzo 2007, con la quale il Tribunale di Milano ha ridotto il sequestro nei suoi confronti da euro 33 milioni a 345'333.--, importo al suo dire già oggetto di sequestro in Italia, ordinando la restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati eventualmente eccedenti tale importo. Il ricorrente ha poi inviato al Tribunale federale, per conoscenza, un provvedimento con il quale la Procura estera, in esecuzione delle citate ordinanze, ha ridotto il sequestro preventivo a euro 345'333.--. In seguito, il MPC ha inviato al Tribunale federale un ricorso presentato dalla Procura estera alla Corte Suprema di Cassazione avverso le ordinanze appena citate. L'esito della causa non è quindi ancora definitivamente risolto.
6.4 Il ricorrente non indica quali importi sono stati bloccati, nei suoi confronti, in Italia: egli neppure indica l'ammontare delle somme sequestrate in Svizzera. Dall'ordinanza 5 marzo 2007 del Tribunale di Milano si può evincere che il GIP aveva disposto il sequestro, oltre che di euro 64'021'994.95 nei confronti degli altri indagati, dei beni (denaro, azioni, immobili, ecc.) ovunque detenuti dagli inquisiti per l'importo di euro 31'939'950.--, corrispondenti al valore dei contratti indebitamente ottenuti e dunque, secondo il magistrato inquirente, al profitto del reato: era stato chiesto pure il sequestro dell'ammontare della tangente, pari a euro 262'480.--. Il GIP precisava che il sequestro delle citate somme, se non reperite, era disposto sulla disponibilità esclusiva degli indagati sino alla concorrenza degli importi. Certo, il ricorrente insiste sul fatto che con la menzionata ordinanza, non definitiva come si è visto, il Tribunale di Milano ha disposto nei suoi confronti il sequestro di beni per un valore corrispondente a euro 345'333.--.
Come risulta da una causa parallela concernente l'indagato F.________, patrocinato dal medesimo legale, la Corte Suprema di Cassazione, adita dalla Procura milanese, con sentenza del 27 settembre 2007 ha rilevato che il Tribunale di Milano, ritenuto legittimo il solo sequestro del profitto o del suo equivalente, ha preso atto della necessità di individuare il "profitto confiscabile" nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal reato, considerando tale unicamente "i ricavi conseguiti da una società in ragione della rivendita del petrolio acquistato per effetto di accordi corruttivi, depurati dai costi legati all'operazione che non fossero di natura illecita". Il riferimento, operato dal GIP, al profitto quale valore dei contratti conseguiti come entità che era scaturita dalla corruzione, è parso, infatti, al Tribunale più legato al concetto di "prodotto" del reato, inteso quale entità derivante dall'illecito, e perciò privo di un sicuro parametro di utilità economica ad esso collegata. Nel caso di un contratto acquisito attraverso atti corruttivi, il Tribunale di Milano ha individuato il "profitto oggetto di confisca" nell'utile derivato, nella redditività d'impresa, e non nel valore della commessa, ottenuta per effetto dell'accordo corruttivo. Non ha però detratto l'importo della tangente pagata. La Corte Suprema di Cassazione, precisata la nozione di "profitto" del reato, da intendersi in senso stretto, cioè come immediata conseguenza economica dell'azione criminosa, che può corrispondere all'utile netto ricavato, ha quindi confermato la legittimità della decisione del Tribunale di Milano, che ha correttamente applicato la giurisprudenza. In quella causa il sequestro è stato mantenuto per un importo pari a euro 1'296'001.-- ed è stata ordinata la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
6.5 Il ricorrente, insistendo sulla riduzione e sul mantenimento del sequestro per un valore corrispondente a euro 345'333.--, non indica neppure l'ammontare degli importi bloccati in Svizzera né fornisce alcuna indicazione sull'ammontare dei suoi beni eventualmente sequestrati in Italia.
6.6 Rettamente, in seguito all'emanazione di dette decisioni, il ricorrente non contesta più la legittimità del sequestro, insistendo soltanto sull'ammontare dello stesso. Ora, il Tribunale federale non può e non deve esprimersi sull'importo fissato dal Tribunale di Milano. Certo, tenuto conto delle citate sentenze estere, il criticato blocco non parrebbe più essere proporzionato alla somma iniziale che poteva essere oggetto di confisca (cfr. DTF 130 II 329 consid. 6). Non è tuttavia dato di sapere quali siano le somme riconducibili al ricorrente bloccate in Italia: né egli lo precisa né rende verosimile ch'esse sarebbero sufficienti per coprire la somma confiscabile nei suoi confronti. In siffatte circostanze, l'emanazione della decisione del Tribunale di Milano, in assenza di informazioni precise, non fornite dal ricorrente, non può implicare lo sblocco puro e semplice e immediato della totalità dei suoi averi bloccati in Svizzera. In effetti, la trasmissione dei documenti bancari litigiosi all'autorità estera le permetterà di esaminare e di ricostruire compiutamente i vari flussi di denaro e determinare se e in che misura gli averi sequestrati costituiscano provento di reato suscettibile di confisca secondo i parametri stabiliti dal Tribunale di Milano o, semmai, dalla Corte Suprema di Cassazione. La Svizzera non dispone infatti delle numerose risultanze processuali, in particolare di quelle riguardanti gli altri coindagati, per stabilirne con sufficiente affidabilità l'ammontare definitivo.
D'altra parte, il processo estero si trova in una fase avanzata: spetterà quindi alle autorità italiane determinare in maniera precisa, sulla base dei nuovi documenti che le verranno trasmessi, l'origine delittuosa o meno degli averi litigiosi. Essa potrà quindi stabilire con cognizione di causa se e in che misura richiederne la consegna a scopo di confisca o di restituzione sulla base di una domanda motivata (cfr. art. 74a cpv. 3 AIMP; sui presupposti per la consegna di averi quando il procedimento penale è in corso all'estero vedi DTF 131 II 169 consid. 6 in fine). L'autorità estera ha espressamente chiesto di mantenere il sequestro degli averi in questione. Considerato che i tribunali italiani stanno esaminando questi episodi, si giustifica di mantenere provvisoriamente il contestato blocco. In effetti, il giudice estero del merito, che può fondarsi su tutte le risultanze processuali, sarà in grado di determinare in maniera precisa l'importo definitivo dell'eventuale provento dei reati.
Spetterà poi all'autorità inquirente estera informare tempestivamente il MPC sul proseguio del procedimento penale e chiedere, se del caso, in applicazione del principio di proporzionalità, di sbloccare gli importi eccedenti detta somma. Per questi motivi la conclusione ricorsuale di annullare le criticate decisioni del MPC non può essere accolta.
7.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Riguardo alla trasmissione dei documenti il ricorso è infondato, mentre riguardo al sequestro i motivi che potrebbero imporne uno sblocco, totale o parziale, sono intervenuti dopo la presentazione del gravame e il ricorrente non ha fornito le informazioni necessarie per potersi pronunciare sull'entità del criticato blocco. Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 0157113).
Losanna, 10 dicembre 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Féraud Crameri