BGer 5A_436/2007
 
BGer 5A_436/2007 vom 08.11.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_436/2007
Sentenza dell'8 novembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
p.a. Consolato generale della Repubblica Federale Tedesca,
ricorrente,
contro
Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno,
via della Posta 9, 6601 Locarno,
opponenti.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che con ricorso 9 agosto 2007 A.________ è insorta al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il 14 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato la ricorrente a fornire entro 15 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 200.--;
che il 25 settembre 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la ricusa del Presidente della Corte adita e ha nuovamente invitato la ricorrente a versare il predetto anticipo spese entro 15 giorni dalla notifica del decreto;
che tale decisione con un nuovo invito a versare un anticipo spese è stata inviata al recapito in Svizzera indicato dalla ricorrente contestualmente alla domanda di ricusa;
che entro il termine assegnato non è intervenuto alcun pagamento né è stato trasmesso un avviso di addebito;
che il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 8 novembre2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere: