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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_542/2007 /biz
Sentenza del 30 ottobre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________AG,
opponente, patrocinata dall'avv. Andrea Roth,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano,
via Bossi 2a, 6901 Lugano.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 7 settembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che. il 7 settembre 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un rimedio presentato dall'escusso A.________ contro l'avviso di pignoramento;
che. con ricorso 21 settembre 2007 al Tribunale federale A.________ dichiara di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza, chiede una proroga del termine e la nomina di un avvocato d'ufficio;
che. con lettera del 21 settembre 2007 il giudice presidente della II Corte di diritto civile ha comunicato all'escusso che il termine ricorsuale è previsto dalla legge e come tale è improrogabile e che compete al ricorrente medesimo incaricare un avvocato (che potrà formulare una motivata domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio);
che. giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che. in concreto il ricorrente si limita a dichiarare di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza e di volerla impugnare, ma non formula alcuna censura diretta contro la sentenza cantonale;
che. il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che. in queste circostanze appare di primo acchito esclusa, per carenza di probabilità di successo del ricorso, anche la concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 30 ottobre 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente:
Il cancelliere: