Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_103/2007 /biz
Sentenza del 1° ottobre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, giudice presidente,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Marco Cereda,
Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materiale costituzionale contro la sentenza emanata il 18 giugno 2007 dalla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Considerando:
che, in parziale accoglimento di un ricorso presentato da A.________, la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ha, con sentenza 18 giugno 2007, rigettato in via definitiva limitatamente a fr. 20'358.50, oltre interessi del 10 % dal 1° novembre 2003, l'opposizione interposta dal ricorrente a un precetto esecutivo fattogli notificare dalla Comunione dei comproprietari del Condominio B.________;
che a mente della predetta sentenza doveva essere tolta l'opposizione riferita alle spese condominiali con gli interessi risultanti da una sentenza del Tribunale distrettuale Moesa, confermata sia dal Tribunale cantonale dei Grigioni sia dal Tribunale federale, non essendo più possibile censurare l'esistenza materiale della pretesa e non avendo l'escusso provato né l'estinzione del debito né la concessione una proroga per il pagamento;
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale A.________ postula la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione, lamenta "errori giudiziari" contenuti nel titolo di rigetto, conteggi delle spese condominiali discriminatori e palesemente sbagliati e asserisce di non capire "la sproporzione di interessi al 10 %";
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF, applicabile alla presente procedura in ragione del rinvio contenuto nell'art. 117 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il gravame non solo non menziona alcuna norma costituzionale reputata violata, ma nemmeno contiene una censura diretta contro i motivi della sentenza impugnata, il ricorrente non criticando segnatamente in alcun modo l'argomentazione - per altro del tutto corretta - secondo cui nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione non può più essere messo in discussione il credito constatato giudizialmente;
che in queste circostanze il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile e come tale può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni.
Losanna, 1° ottobre 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: