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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_508/2007 {T 0/2}
Sentenza del 26 settembre 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
V.________, ricorrente, patrocinata da E.________,
contro
Helsana Assicurazioni SA, Servizio centrale esecuzioni, 6343 Rotkreuz,
opponente, patrocinata dalla Helsana Assicurazioni SA, Servizio Giuridico, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 luglio 2007.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
per pronuncia del 5 luglio 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso presentato da E.________ per conto della moglie, V.________, in materia di assicurazione contro le malattie avverso due decisioni su opposizione del 26 marzo 2007 della Helsana Assicurazioni SA in tema di mancato pagamento di premi,
l'assicurata, sempre con l'assistenza del marito, ha deferito la pronuncia cantonale con atto di ricorso al Tribunale federale,
con decreto presidenziale del 7 agosto 2007, questa Corte ha assegnato al marito della ricorrente un termine scadente il successivo 29 agosto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte,
entro il termine fissato, E.________ ha presentato un'implicita domanda intesa alla dispensa dal pagamento dell'anticipo richiesto,
la decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110),
il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF),
giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana,
di conseguenza si giustifica di redigere anche questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente,
a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali,
nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
nella fattispecie concreta, l'atto ricorsuale - 46 pagine, prolisse e confuse, di difficile lettura e in gran parte sconvenienti, in cui tra l'altro si sostiene che tutti i giuristi sono dei mafiosi e si narrano pretese ingiustizie subite ad opera di organi statali -, non contiene il necessario riferimento al contenuto della pronuncia cantonale,
l'atto introdotto dall'insorgente non soddisfa pertanto i requisiti di motivazione posti dalla legge,
trattandosi di un ricorso manifestamente privo di una motivazione sufficiente, si può prescindere da un suo rinvio alla ricorrente per rimediare al vizio e si può di conseguenza decidere di non entrare nel merito dello stesso mediante procedura semplificata, giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare la ricorrente dall'onere delle spese processuali (art. 62 cpv. 1 seconda frase e art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
di conseguenza, l'implicita richiesta di esonero dal pagamento di simili spese risulta priva di oggetto,
per questi motivi, il Presidente della II Corte di diritto sociale, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF, pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 26 settembre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: