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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_119/2007 /biz
Sentenza del 21 settembre 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo, 3003 Berna,
Tribunale amministrativo federale, Corte I,
casella postale, 3000 Berna 14.
Oggetto
imposta preventiva,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'8 marzo 2007 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1 Con sentenza dell'8 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il ricorso presentato il 29 dicembre 2006 dalla A.________ contro la decisione emessa il 9 novembre 2006 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, in materia d'imposta preventiva.
1.2 Il 6 aprile 2007 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui contesta che siano dati i presupposti per poter esigere nei suoi confronti il pagamento di un imposta preventiva nonché adduce che è stato fornito un valido certificato medico all'autorità fiscale federale.
Chiamati ad esprimersi il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone la reiezione in ordine e nel merito del gravame.
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).
3.
3.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
3.2 Oggetto del contendere è unicamente la decisione d'inammissibilità emessa dal Tribunale amministrativo federale, cioè soltanto la questione di sapere se è a ragione o a torto che il gravame esperito dinanzi a tale autorità dalla qui ricorrente è stato considerato tardivo e quindi dichiarato irricevibile. Orbene il presente ricorso si esaurisce in una critica contro la richiesta d'imposta preventiva nonché si sofferma sulla validità di un documento prodotto dinanzi alle precedenti istanze, quesiti che esulano dall'oggetto dell'attuale litigio, mentre non menziona invece alcuna censura diretta contro la questione della tardività del precedente gravame, unico quesito esaminato dalla precedente autorità. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.3 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 21 settembre 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: