BGer 1A.240/2006
 
BGer 1A.240/2006 vom 11.09.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.240/2006 /biz
Decisione dell'11 settembre 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2006 dalla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Visto e considerato:
che con decisione di chiusura del 14 novembre 2005 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), in accoglimento di una richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma per sospettati reati avvenuti tra il 1986 e il 1990, ha ordinato la trasmissione dei documenti bancari del conto xxx, intestato a A.________, decisione confermata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 9 ottobre 2006;
che avverso questo giudizio A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;
che con scritto del 7 agosto 2007 il PP ha rilevato che l'autorità italiana, in seguito all'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione del reato, rinuncia alla procedura rogatoriale, per cui il ricorso è divenuto privo d'oggetto;
che dalla sentenza 26 giugno 2007 del Tribunale penale di Roma, secondo cui la prescrizione è intervenuta nel 2003, quindi già prima dell'inoltro della rogatoria, si evince nondimeno che è stata verificata l'induzione al (prescritto) delitto di concussione;
che mediante lettera del 14 agosto seguente il PP ha rilevato che, sulla base di una nuova domanda di assistenza formulata nel quadro di un procedimento penale connesso, egli ha emanato una nuova decisione di entrata in materia con la quale ha disposto, tra l'altro, il sequestro del conto xxx e l'assunzione dei relativi documenti;
che in siffatte condizioni, anche allo scopo di tutelare i differenti gradi di giudizio, la causa, divenuta priva di oggetto, dev'essere stralciata dai ruoli;
che, giusta l'art. 40 OG in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto per le parti, il Tribunale federale, dopo averle udite, statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (DTF 118 Ia 488 consid. 4; 111 Ib 182 consid. 7a pag. 191);
che le parti sono state invitate a esprimersi al riguardo;
che il ricorrente, rilevata l'intervenuta prescrizione, chiede di non prelevare tassa di giustizia e di assegnare indennità per ripetibili, mentre il PP, adducendo l'infondatezza del gravame, propone di accollare le spese al ricorrente e di non riconoscergli ripetibili, mentre la Corte cantonale e l'Ufficio federale di giustizia si rimettono al giudizio del Tribunale federale;
che nel gravame il ricorrente si limita ad addurre l'estraneità del suo conto, sul quale un altro indagato aveva procura, ai fatti oggetto d'inchiesta, insistendo sull'asserita lecita provenienza dei fondi depositativi;
ch'egli disattende tuttavia che, come ritenuto dalla Corte cantonale, l'importo in questione, le circostanze di tempo e le modalità del trasferimento dei fondi dimostravano chiaramente l'utilità potenziale dei documenti bancari per il procedimento estero diretto nei confronti del ricorrente, per cui, sulla base della giurisprudenza vigente in materia, il ricorso sarebbe stato verosimilmente respinto;
che, visto l'esito della causa, si può nondimeno prelevare una tassa di giustizia ridotta, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili della sede federale (art. 156 e 159 OG).
Per questi motivi il Tribunale federale decide:
1.
Si prende atto che la lite è divenuta priva di oggetto per le parti e di conseguenza la causa 1A.240/2006 è stralciata dai ruoli.
2.
La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 158678).
Losanna, 11 settembre 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: