BGer U 386/2006
 
BGer U 386/2006 vom 03.09.2007
Tribunale federale
{T 7}
U 386/06
Sentenza del 3 settembre 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, presidente,
Leuzinger e Frésard,
cancelliere Schäuble.
Parti
G.________, ricorrente,
rappresentato dall'avv. Patrick Untersee,
corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 giugno 2006.
Fatti:
A.
In data 15 febbraio 2001, G.________, nato nel 1962, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta X.________ SA in qualità di manovale, e in quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, a seguito del quale ha riportato la frattura dell'osso cuboide del piede sinistro. L'INSAI ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, l'assicuratore infortuni, mediante decisione del 22 febbraio 2005, sostanzialmente confermata il 20 settembre seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, gli ha assegnato una rendita d'invalidità del 20% con effetto dal 1° novembre 2004 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%.
B.
Patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, G.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Postulando l'annullamento della decisione su opposizione del 20 settembre 2005, l'assicurato ha chiesto, in via principale, l'assegnazione di una rendita d'invalidità non inferiore al 40% e, in via subordinata, il rinvio della causa all'amministrazione per accertamenti ulteriori. Egli ha inoltre domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale ha respinto il gravame e ha confermato la valutazione dell'INSAI. Per il resto ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria (pronuncia del 22 giugno 2006).
C.
Sempre assistito dall'avv. Untersee, l'assicurato ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate spese e ripetibili della sede cantonale e federale, in via principale chiede il riconoscimento di una rendita di almeno il 35% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'istanza precedente per il riconoscimento della chiesta prestazione previo complemento istruttorio. Il ricorrente domanda quindi di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la sede federale.
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGA) come pure il metodo generale di confronto dei redditi (con e senza invalidità) per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che alfine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
3.
Nell'evenienza concreta, dalla documentazione all'inserto, in particolare dalla valutazione espressa dai sanitari intervenuti per conto dell'INSAI, risulta che il ricorrente, a dipendenza dei postumi dell'infortunio del 15 febbraio 2001, non può proseguire la sua precedente attività professionale di manovale nel ramo della pavimentazione stradale.
Emerge però anche che egli, nonostante il danno fisico patito, è da ritenere capace di svolgere un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno e con rendimento completo.
Queste valutazioni non sono in questa sede oggetto di litigio, né questa Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 157 consid. 1c pag. 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
4.
Controverse sono per contro le modalità di valutazione dell'invalidità, e più precisamente quelle riguardanti la determinazione del reddito da valido e da invalido.
4.1 Per quanto riguarda in primo luogo il reddito ipotetico da valido, l'insorgente rimprovera in sostanza all'autorità cantonale un accertamento incompleto dei fatti poiché non avrebbe considerato ch'egli, alle dipendenze della ditta X.________ SA, era solito prestare delle ore straordinarie di lavoro. La mancata assunzione dei richiesti mezzi di prova da parte dell'istanza inferiore costituirebbe inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito.
Le censure sono infondate. Secondo la giurisprudenza, guadagni supplementari risultanti da lavoro straordinario sono presi in considerazione nella determinazione del reddito da valido nella misura in cui hanno carattere di reddito e non costituiscono un rimborso spese. In ogni caso, presupposto è che tali redditi venivano percepiti regolarmente dall'assicurato e che egli ne avrebbe probabilmente beneficiato anche nel futuro (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 segg.; 1989 no. U 69 pag. 176 segg.; VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
In concreto, la Corte cantonale si è rivolta ben tre volte all'ex datrice di lavoro dell'insorgente chiedendo le necessarie informazioni. Sulla base della documentazione e delle indicazioni ricevute, essa ha ritenuto i suddetti presupposti giurisprudenziali inadempiuti rilevando come l'ex datrice avesse in maniera credibile attestato che le ore supplementari di lavoro non venivano eseguite normalmente ma solo occasionalmente, a dipendenza di eventuali necessità di cantiere.
Il Tribunale federale non vede valido motivo per scostarsi da questa valutazione. Si ricorda inoltre al ricorrente che se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b [I 362/99]).
4.2 Per quanto concerne d'altro canto il reddito da invalido - valutato dal primo giudice secondo i due procedimenti ammessi dalla giurisprudenza in assenza di indicazioni economiche effettive, ovvero sulla base delle statistiche edite dall'Ufficio federale di statistica e sulla base dei salari DPL elaborati dall'INSAI - l'insorgente critica in sostanza il fatto che l'autorità cantonale, scostandosi dalla sua precedente prassi, abbia fatto capo ai valori nazionali, di cui alla tabella TA1, anziché a quelli regionali ticinesi desumibili dalla tabella TA13 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica.
Pure questa censura si rivela priva di fondamento. Riguardo alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, la presente Corte ha in effetti di recente stabilito non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 e relativi ai salari nelle grandi regioni (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato, lo stesso dovendo valere, per evitare disparità di trattamento, nei confronti di assicurati residenti all'estero (v. la sentenza I 773/05 del 28 febbraio 2007, consid. 3.3).
5.
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato, che in conferma dell'atto amministrativo impugnato stabilisce in fr. 60'255.- il reddito da valido e in fr. 47'907.40 quello da invalido, giungendo tramite il raffronto dei due importi ad un tasso di invalidità arrotondato del 20%, merita tutela, mentre deve essere respinto il gravame dell'assicurato, il quale risulta infondato.
6.
Il ricorrente chiede il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria gratuita.
Nella misura in cui la richiesta è intesa all'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie essa è priva di oggetto, la procedura, vertente sul diritto a prestazioni assicurative, essendo gratuita.
In quanto intesa al riconoscimento del gratuito patrocinio, la domanda deve essere respinta, dal momento che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 201 consid. 4a pag. 202 e 371 consid. 5b pag. 372).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di dritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 3 settembre 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere: