BGer 4A_98/2007
 
BGer 4A_98/2007 vom 30.08.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_98/2007 /biz
Sentenza del 30 agosto 2007
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
contro
avv. C.________,
quale rappresentante della
Comunione ereditaria fu D.________, composta di:
E.________,
F.________,
B.A.________,
opponente,
Oggetto
sfratto,
ricorso contro la sentenza emanata
il 15 marzo 2007 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che A.A.________ e B.A.________ abitano a Giubiasco, in una casa appartenente alla Comunione ereditaria fu D.________;
che il 24 febbraio 2006 l'avv. C.________, in qualità di rappresentante ex art. 602 cpv. 3 CC della Comunione ereditaria fu D.________, ha notificato a A.A.________ e B.A.________ la disdetta del contratto di locazione per mancato pagamento delle pigioni, con effetto al 31 marzo 2006;
che, fallita la procedura di conciliazione, il 28 novembre 2006 il predetto rappresentante ha avviato una procedura di sfratto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
che il 26 febbraio 2007 la Segretaria assessora della Pretura adita, constatata la validità della disdetta, ha decretato lo sfratto immediato dei coniugi A.________;
che l'appello da questi interposto contro la pronunzia di primo grado è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 15 marzo 2007;
che il 2 aprile 2007 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale;
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF l'allegato ricorsuale deve contenere, fra l'altro, i motivi all'origine del ricorso e le conclusioni auspicate;
che in concreto questi requisiti sono manifestamente disattesi;
che, infatti, nello scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale A.A.________ e B.A.________ descrivono i conflitti familiari sorti dopo la morte di D.________ ed esprimono il loro sconforto per la situazione venutasi a creare, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni esposte dai giudici della massima istanza ticinese nella sentenza emanata il 15 marzo 2007, che non viene peraltro nemmeno menzionata;
che, trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a OG;
che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), ovvero dei ricorrenti (art. 66 cpv. 5 LTF), in solido;
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo essa nemmeno stata invitata a determinarsi.
Per questi motivi, visto l'art. 108 cpv. 1 LTF,
il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti,
in solido.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 agosto 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: