BGer 5A_401/2007
 
BGer 5A_401/2007 vom 29.08.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_401/2007 /biz
Sentenza del 29 agosto 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Escher, Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
contro
B.A.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò.
Oggetto
ritorno di figli,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 12 giugno 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1 C.A.________ (nato nel 1995) ed D.A.________ (nata nel 2002) sono figli di B.A.________, cittadino macedone domiciliato a Tetovo, e A.A.________. Nell'aprile 2006 quest'ultima si è trasferita in Svizzera con i bambini.
1.2 Il 13 marzo 2007 l'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di riconsegna dei figli al padre, fondata sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02).
2.
Con sentenza 12 giugno 2007 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece accolto un appello presentato da B.A.________ e ha ordinato il rientro dei figli C.A.________ ed D.A.________ alla loro residenza abituale in Macedonia. Alla fine della sentenza, sotto al titolo rimedi giuridici, la Corte di appello aveva indicato che nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
3.
Con ricorso 14 luglio 2007 A.A.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza di appello "nel senso di non autorizzare il rientro di C.A.________ ed D.A.________ in Macedonia dal padre".
Con osservazioni 14 agosto 2007 B.A.________ propone la reiezione sia della domanda di effetto sospensivo che del ricorso. Egli ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il 16 agosto 2007 il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al gravame.
4.
4.1 Giusta l'art. 100 LTF, in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori il ricorso contro una decisione dev'essere depositato al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (cpv. 2 lett. c).
Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata è stata notificata al precedente patrocinatore della ricorrente il 19 giugno 2007, mentre il ricorso è stato consegnato alla posta dalla ricorrente il 16 luglio 2007: il gravame non è quindi stato depositato entro il termine ricorsuale di 10 giorni previsto dalla LTF, ma entro quello di 30 giorni erroneamente indicato dalla sentenza cantonale.
4.2 In virtù dell'art. 49 LTF una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti. Tuttavia con tale norma il legislatore ha unicamente voluto riprendere l'art. 107 cpv. 3 OG senza però modificare la giurisprudenza secondo cui nessuno può avvalersi di un'indicazione inesatta dei rimedi giuridici, qualora avesse potuto constatarne l'inesattezza mediante la sola lettura dei testi legali (Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3764, pag. 3857). Infatti, già nella ricapitolazione della giurisprudenza effettuata nella DTF 106 Ia 13 il Tribunale federale aveva espressamente specificato che non è possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge (consid. 3b pag. 18). Tale prassi è poi stata ribadita a più riprese (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; DTF 124 I 255 consid. 1a/aa; 129 II 125 consid. 3.3 pag. 134).
Ne segue che in concreto nemmeno l'art. 49 LTF permette di entrare nel merito del presente gravame manifestamente tardivo, atteso che l'inesattezza del termine ricorsuale menzionato nella sentenza impugnata era rilevabile con la semplice lettura della norma fondamentale sui vari termini ricorsuali della LTF. Nulla modifica l'affermazione della ricorrente di aver redatto da sola (senza l'ausilio di un avvocato) l'impugnativa, poiché la citata giurisprudenza non opera alcuna distinzione fra le parti patrocinate e quelle che agiscono da sole. Del resto, durante la procedura cantonale la ricorrente era patrocinata e la sentenza impugnata era stata notificata al suo - precedente - avvocato: a questi spettava, anche in caso di rinuncia al mandato, di informare la sua cliente sulle modalità di impugnazione e segnatamente sul breve termine ricorsuale.
4.3 Giova infine rilevare che la ricorrente non ha neppure formulato una domanda di restituzione del termine (art. 50 LTF). La ricorrente indica invero all'inizio del proprio gravame che la "scioccante sentenza" cantonale le avrebbe causato "delle ripercussioni a livello di salute", che le avrebbero impedito "di preparare il ricorso fin da subito", ma tali affermazioni non sono state suffragate da alcuna prova da cui risulterebbe che ella non sarebbe nemmeno stata in grado di affidare l'allestimento del ricorso a un terzo (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2).
5.
Da quanto precede discende che il ricorso risulta inammissibile siccome tardivo. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 26 CArap). Le ripetibili seguono invece la soccombenza e la domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è quindi divenuta priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie. La ricorrente rifonderà all'opponente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 agosto 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: