BGer 6B_33/2007
 
BGer 6B_33/2007 vom 12.08.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_33/2007 /biz
Sentenza del 12 agosto 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 6 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 6 febbraio 2007 la Camera dei ricorsi penali dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro C.________ per titolo di furto e di danneggiamento.
Contro questa decisione A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale e formula domanda di assistenza giudiziaria.
2.
La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nel caso in rassegna, il ricorrente chiede la promozione dell'accusa per titolo di furto e di danneggiamento. Si tratta di reati contro il patrimonio per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162). Del resto, lo stesso insorgente non pretende il contrario. Egli è dunque un semplice denunciante. Non dimostra e nemmeno sostiene di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
3.
Difettando la legittimazione ricorsuale del ricorrente, il gravame dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché l'impugnativa appariva sin dall'inizio priva di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese di giustizia dovrebbero pertanto essere poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a prelevare le spese di giustizia.
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 agosto 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: