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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
U 350/06{T 7}
Sentenza del 20 luglio 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Widmer, giudice presidente,
Schön, Frésard,
cancelliere Schäuble.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 giugno 2006.
Fatti:
A.
In data 15 aprile 2004, lo Studio d'Ingegneria X.________ ha annunciato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) che il proprio titolare, il 24 ottobre 2003, aveva avvertito un intenso dolore all'arto superiore sinistro nel sollevare un sacco della spazzatura contenente riviste, il quale era ruotato su sé stesso.
L'esame di risonanza magnetica nucleare (RMN) messo in atto il 14 giugno 2004 evidenziava discrete alterazioni degenerative dell'articolazione acromio-claveare con segni di tendinopatia e inserzione del muscolo deltoide, nonché una tendinopatia con assottigliamento del sovraspinato a livello sotto-acromiale e verso l'inserzione al tubercolo minore.
Il caso è stato assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato le prestazioni di legge.
Mediante decisione del 9 dicembre 2004, sostanzialmente confermata il 27 maggio 2005 in seguito all'opposizione dell'interessato, l'assicuratore infortuni ha, per difetto del necessario nesso di causalità tra i disturbi ancora lamentati e l'evento del 24 ottobre 2003, posto termine all'assunzione delle spese di cura e, con effetto dal 1° ottobre 2004, data a partire dalla quale ha riconosciuto l'assicurato completamente abile al lavoro, al versamento delle indennità giornaliere.
B.
Adito su ricorso dell'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha sostanzialmente confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 12 giugno 2006).
C.
A.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede, in accoglimento del gravame e previo allestimento di nuovi accertamenti medici, l'annullamento del giudizio cantonale e la condanna dell'INSAI a versargli indennità giornaliere per un'incapacità lavorativa del 25% a partire dal 1° ottobre 2004.
L'istituto assicuratore propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
La lite verte sulla questione di sapere se anche posteriormente al 30 settembre 2004 esista un nesso di causalità tra l'evento del 24 ottobre 2003 e i disturbi ancora lamentati dall'assicurato alla spalla sinistra e quindi se l'assicuratore sia tenuto, a dipendenza di queste turbe, alla corresponsione di indennità giornaliere a decorrere dal 1° ottobre 2004.
3.
Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte cantonale ha già correttamente esposto le disposizioni di legge e i principi giurisprudenziali applicabili in concreto ricordando in particolare le normative richiamabili in tema di accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra evento infortunistico e le sue conseguenze ai fini del riconoscimento di prestazioni assicurative.
Il giudice di primo grado ha in particolare rilevato che se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni cessa se l'evento non costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extrainfortunistici, precisando che ciò si verifica se lo stato di salute dell'interessato è paragonabile a quello esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure a quello che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto anche senza l'infortunio (status quo sine).
A questa esposizione può essere fatto riferimento.
4.
Al giudizio impugnato può essere prestata adesione pure nella misura in cui in applicazione del ricordato disciplinamento ha negato la sussistenza di un nesso di causalità naturale tra l'episodio dell'ottobre 2003 e i disturbi alla spalla sinistra sussistenti posteriormente alla decisione di soppressione delle prestazioni del 9 dicembre 2004, essendo da allora stato raggiunto lo status quo sine.
Dopo avere giustamente rilevato non essere oggetto di contestazione l'assenza, alla chiusura del caso, di sequele a livello del muscolo deltoide, l'autorità giudiziaria cantonale, fondandosi sul parere del medico di circondario dell'INSAI, dott. D.________, specialista in chirurgia ortopedica, con ampia esperienza professionale nel campo della medicina degli infortuni, ha sostanzialmente considerato che, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360), la lesione, e più precisamente l'assottigliamento del tendine del sovraspinato era di natura squisitamente morbosa, conseguenza di un logoramento imputabile a uno spazio sotto-acromiale ristretto.
Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato non fa valere elementi di giudizio suscettibili di inficiare la pronuncia cantonale, la quale espone in modo convincente le ragioni per cui l'opinione espressa dal medico di circondario dell'assicuratore infortuni debba essere ritenuta più affidabile di quella sostenuta dal medico curante dott. B.________.
Giova a questo proposito ricordare all'insorgente che nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Occorre poi osservare che, contrariamente a quanto invocato, il dott. D.________ non può essere qualificato quale medico di parte. L'insorgente dimentica infatti che secondo costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209). I referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (DTF 123 V 175, 122 V 157). Il solo fatto quindi che il dott. D.________ sia in concreto intervenuto in qualità di medico di circondario dell'istituto assicuratore non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
5.
In esito a quanto precede, il rifiuto opposto dall'istanza precedente alla richiesta del ricorrente di ottenere dall'assicuratore opponente le indennità giornaliere anche per il periodo successivo al 30 settembre 2004 deve essere mantenuto, senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini. Gli atti all'inserto sono completi e permettono di esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 20 luglio 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La giudice presidente: Il cancelliere: