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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
I 222/06 {T 7}
Sentenza del 10 luglio 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
L.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. dott. Elio Brunetti, via Curti 19, 6901 Lugano,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 gennaio 2006.
Fatti:
A.
L.________, nato nel 1970, di professione falegname, ha nel febbraio 2003 inoltrato una domanda intesa al conseguimento di una riformazione professionale o di una rendita a carico dell'AI a dipendenza dell'inabilità dovuta alla perdita quasi completa dell'acuità visiva dell'occhio destro successivamente a un infortunio avvenuto il 4 gennaio 2002.
Per decisione 13 luglio 2004 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la richiesta affermando che in un'occupazione non richiedente una visione binoculare, quale quella allora esercitata di venditore ambulante, il richiedente era completamente capace di lavorare al punto di poter conseguire redditi non inferiori a quelli antecedentemente percepiti nella sua professione.
Con decisione su opposizione 19 aprile 2005 gli organi dell'AI hanno confermato il precedente atto amministrativo.
B.
Rappresentato dall'avv. Brunetti, l'interessato ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, criticando la decisione impugnata sul punto della valutazione della capacità lavorativa e su quello della capacità di guadagno, adducendo segnatamente a quest'ultimo riguardo che egli prima si occupava anche della riattazione di beni immobiliari appartenenti alla sua famiglia, occupazione questa che gli era preclusa a seguito del subingredire dei disturbi della vista.
Mediante giudizio 27 gennaio 2006 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso. Pur dando atto che l'assicurato era completamente inabile nella sua professione di falegname, essa ha comunque osservato che lo stesso doveva essere ritenuto totalmente capace di lavorare in attività che non necessitassero della visione binoculare. Ha infine stabilito che la perdita di guadagno, anche tenendo conto del pregiudizio derivante dall'impossibilità di attendere alla riattazione di stabili di famiglia, era valutabile al 12%, e quindi insufficiente per giustificare un diritto a prestazioni.
C.
Sempre patrocinato dall'avv. Brunetti, l'assicurato ha contro il giudizio cantonale interposto ricorso di diritto amministrativo, producendo documentazione sanitaria, con cui conclude, in via principale, al riconoscimento delle chieste prestazioni e, in via subordinata, al rinvio della causa per accertamenti completivi.
Mentre l'UAI ha proposto la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato.
Diritto:
1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
ll giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 cpv. 1 OG.
3.
Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia (art. 36a cpv. 3 seconda frase OG), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già correttamente esposto i requisiti ai quali è subordinato il riconoscimento di provvedimenti professionali e di rendite dell'AI.
Il giudice cantonale ha in particolare ricordato la giurisprudenza circa il tema della capacità lavorativa in caso di perdita funzionale di un occhio, indicando come in sostanza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio siano in grado di attendere alla maggior parte della attività professionali, escluse essendo quelle che richiedono una visione binoculare (v. ad esempio RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b pag. 260 seg.; inoltre sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni U 183/98 dell'8 luglio 1999, consid. 3).
A detta esposizione può essere fatto riferimento, con la precisazione comunque che dopo la resa del giudizio di prime cure il Tribunale federale delle assicurazioni sul tema specifico della valutazione del reddito di una persona invalida ai fini della valutazione dell'invalidità si è scostato dalla sua precedente prassi, riprodotta dal primo giudice, decidendo non più poter far stato i dati statistici relativi alle « grandi regioni » (tabella TA13) di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS, edita dall'Ufficio federale di statistica), bensì quelli nazionali (tabella TA1) (SVR 2007 UV n. 17 pag. 56).
4.
Al giudizio di prime cure può pure essere data adesione nella misura in cui ha fatto applicazione in concreto del disciplinamento applicabile al momento della resa del giudizio.
4.1 Il giudice di primo grado ha in particolare giustamente considerato, in base all'abbondante documentazione medica contenuta nell'inserto, dover l'assicurato essere ritenuto capace di attendere ad attività lavorative non esigenti una visione stereoscopica.
Privi di rilievo ai fini del giudizio sono i nuovi succinti avvisi medici 27 febbraio 2006 del dott. M.________, FMH in medicina generale ad A.________, il quale mette in evidenza che il paziente manifesta « una riacutizzazione di attacchi d'ansia caratterizzati da tremori, sudorazioni, dispnea, sensazioni di freddo alle estremità, particolarmente presenti e frequenti in presenza di altre persone », proponendo una nuova valutazione psichiatrica, e 21 febbraio 2006 del dott. B.________, primario di oftalmologia presso l'Ospedale X.________, il quale valuta, tenuto conto della fotofobia e delle cefalee nonché di « disturbi dell'umore con frequenti attacchi di panico », la capacità lavorativa tra il 10 e il 20%, soggiungendo che l'esaminato presenterebbe una « lesione dell'integrità corporale pari al 30% ».
Per quel che attiene ai sintomi della sfera psichica, essi, come già indicato dal dott. L.________ dell'UAI in sede di procedura ricorsuale innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, « sono sintomi neurovegetativi che non limitano la funzionalità relazionale e lavorativa » e che « influiscono su tutti i portatori di malattie croniche ».
In quanto viene fatta menzione di menomazione dell'integrità corporale, giova rilevare trattarsi di un concetto relativo all'assicurazione contro gli infortuni e quindi estraneo al tema su cui verte la presente procedura.
4.2 Per quel che concerne la commisurazione dell'incapacità di guadagno, giova infine osservare che la valutazione operata dal Tribunale cantonale appare favorevole al ricorrente. Prescindendo dal tema di sapere se, come prospettato dal primo giudice, possa essere preso in considerazione lo scapito economico dell'assicurato dovuto all'incapacità di attendere alla ristrutturazione di immobili di proprietà della sua famiglia, deve essere rilevato che a seguito del predetto cambiamento giurisprudenziale (cfr. consid. 3) fanno ora stato per la determinazione del reddito da invalido non più i dati riferiti alle tabelle regionali, bensì quelli relativi alle tabelle nazionali. Orbene, il dato ritenuto dalla Corte cantonale a titolo di reddito da invalido (fr. 51'266.- per l'anno di riferimento 2002 [DTF 129 V 222]) è chiaramente inferiore a quello desumibile dalla TA1 (4'557.- x 12 [ISS 2002, pag. 43, valore totale mediano, uomini, livello di esigenze 4 per attività semplici e ripetitive] x 41.7 [orario settimanale usuale: La Vie économique, 3/2007, pag. 90, tabella B9.2] : 40). Ne consegue che anche volendo, nell'ipotesi maggiormente favorevole per l'interessato, prendere in considerazione il reddito da valido da lui invocato di fr. 58'000.-, il tasso d'invalidità ottenibile, dopo il confronto con il reddito da invalido (art. 16 LPGA), risulta manifestamente insufficiente per giustificare il diritto a prestazioni AI.
5.
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 2).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 luglio 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: