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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.758/2006 /biz
Sentenza del 2 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale (accertamento dei fatti),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 27 luglio 2006 la Corte delle assise criminali di Lugano ha riconosciuto A.________, cittadino rumeno, autore colpevole di ripetuto furto aggravato, siccome commesso per mestiere e in banda, per avere in 124 occasioni ripetutamente sottratto sia singolarmente che in correità con alcuni connazionali, rispettivamente cercato di sottrarre, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 679'949.70, ripetuto danneggiamento per danni quantificati in fr. 66'130.90, ripetuta violazione di domicilio (commessa in 100 occasioni, alfine di commettere parte dei furti) e, infine, di ripetuta violazione del bando. Egli è quindi stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 24 mesi di detenzione inflittagli il 15 dicembre 2000 dal "Landsgericht" del Canton Uri, e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Egli è stato per contro prosciolto dall'imputazione di furto limitatamente a tre capi d'accusa. Le parti civili sono state rinviate a far valere le loro pretese dinanzi al foro competente.
B.
Il condannato è insorto dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CCRP) che, con giudizio dell'11 ottobre 2006, ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1
Il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Alla procedura ricorsuale in esame rimane quindi applicabile, secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF, la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).
1.3 Il ricorrente fa valere un accertamento arbitrario dei fatti: il ricorso di diritto pubblico è quindi di principio ammissibile, essendo invocata la lesione di diritti costituzionali del cittadino (art. 269 cpv. 2 vPP in relazione con l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico adempie gli ulteriori requisiti di ammissibilità (art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
2.
2.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel gravame in esame era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c in relazione con l'art. 295 cpv. 1 CPP/TI; sentenza impugnata, consid. 1): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può quindi formare oggetto del ricorso. Certo, il ricorrente nella motivazione del ricorso di diritto pubblico può e deve contestare nel merito la valutazione delle prove, eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha negato l'arbitrio a torto (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.).
2.2 Il ricorrente censura come arbitrarie le conclusioni della CCRP circa l'accertamento della natura e del valore della refurtiva e il fatto ch'essa ha dichiarato irricevibili, per carenza di motivazione, le sue critiche. Egli rileva che la CCRP ha ritenuto l'intera refurtiva denunciata, confermando anche su questo punto il giudizio di primo grado nel quale le sue contestazioni erano state definite troppo generiche.
2.3 Secondo la CCRP, la Corte delle assise criminali ha stabilito che per la stragrande maggioranza dei casi il ricorrente è reo confesso, tuttavia dopo essere stato confrontato con i rilevamenti delle sue impronte digitali, della scarpa o del DNA. Essa ha rilevato che i dodici furti da lui contestati sono stati ritenuti, non soltanto poiché nel periodo determinante nella stessa zona sono stati compiuti altri furti, ma sulla base delle coincidenze temporali, nonché di luogo e in particolare delle modalità con cui sono stati commessi. Inoltre, il numero impressionante di infrazioni perpetrate può avere comportato anche per il ricorrente serie difficoltà a ricordare e a collocare ogni singolo avvenimento. Le generiche e non sempre chiare doglianze non consentono, sempre secondo la CCRP, di ravvisare alcun arbitrio.
La CCRP ha ritenuto appellatorie e carenti di motivazione gran parte delle censure sottopostele dal ricorrente, ritenendo, correttamente, ch'egli si limitava a porre domande sperando che la Corte gli fornisse risposte favorevoli. La Corte delle assise gli ha negato la richiesta audizione, quali testi, di due parti lese, che avrebbero denunciato il 20 % della refurtiva; interrogatorio volto a chiarirne il valore e a definire meglio il luogo comune, accennato dalla Corte di merito vista l'inesistenza di altri elementi addotti dall'imputato in tale contesto, secondo cui le parti civili tenderebbero ad aumentare l'entità dei beni rubati per ottenere un risarcimento maggiore dalle assicurazioni. Al riguardo la CCRP ha stabilito ch'egli né ha invocato un arbitrario accertamento anticipato delle prove né ha spiegato perché le sue critiche sarebbero state ritenute a torto come generiche.
2.3.1 Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 258 consid. 1.3), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario dimostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta, oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità. Giova ricordare inoltre che il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 132 I 13 consid. 5.1; 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4 pag. 58).
D'altra parte, ciò che è decisivo nella fattispecie, la CCRP ha ritenuto appellatorie, e pertanto inammissibili, gran parte delle censure sollevate: spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a).
2.3.2 Ora, le critiche del ricorrente si esauriscono in un richiamo alla nozione di arbitrio, a una critica del giudizio impugnato meramente appellatoria, e quindi inammissibile, a un elenco delle censure formulate dinanzi alla CCRP e alle conclusioni di quest'ultima, sostenendo semplicemente che la sua spiegazione sarebbe stata "assai chiara".
2.4 Anche riguardo all'entità della refurtiva, il ricorrente si limita a elencare alcuni passaggi del ricorso presentato alla CCRP, esponendo poi testualmente il passaggio con cui essa ha dichiarato irricevibile per carenza di motivazione questa censura. Egli ribadisce semplicemente di non aver potuto ottenere l'audizione di due testimoni, per cui durante il dibattimento non avrebbe potuto provare e sviluppare la sua tesi.
Anche in questa sede egli neppure tenta di dimostrare perché la CCRP avrebbe ritenuto, a torto, irricevibile la sua censura. Del resto, nel giudizio di primo grado, riguardo all'entità e al valore della refurtiva, è stato più volte ritenuto e precisato che all'imputato non è derivato alcun aggravio della colpa dal fatto che l'atto di accusa si è fondato, come la Corte, sul valore denunciato, senza prendere posizione sul valore reale e commerciale effettivo delle singole refurtive. Ciò poiché di fronte ai numerosi reati commessi, alla recidiva e ad altre considerazioni, esse non hanno avuto peso nella commisurazione della pena. L'entità e il valore della refurtiva non hanno quindi giocato alcun ruolo nella commisurazione della pena. La CCRP ha aggiunto che anche nell'ipotesi in cui si volessero stralciare i dodici furti contestati, non vi sarebbe motivo per contenere la pena per averne commessi 112 invece di 124. In siffatte circostanze mal si comprende perché il ricorrente, che non critica del tutto queste conclusioni, insista ancora, in maniera peraltro del tutto generica, sull'argomento del valore della refurtiva.
Né egli tenta di dimostrare perché, nelle descritte circostanze, la Corte di merito avrebbe proceduto a un arbitrario apprezzamento anticipato delle prove richieste, visto che la durata della pena non è stata determinata dall'entità della refurtiva: essa poteva quindi ritenerne l'assunzione non rilevante per l'esito del processo (DTF 131 I 153 consid. 3; 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a).
2.5 Il ricorrente critica poi la conclusione della CCRP, secondo cui le sue argomentazioni relative alla natura della refurtiva, intesa come tipo e quantità della merce rubata, sono del tutto ininfluenti.
2.5.1 Anche in quest'ambito egli si limita a riassumere alcune critiche esposte dinanzi all'ultima istanza cantonale e a riportare testualmente le relative considerazioni, adducendo semplicemente che non si vedrebbe "quale avrebbe dovuto essere l'argomentazione supplementare". Nella minima misura della sua ammissibilità, la critica è manifestamente infondata.
2.5.2 La CCRP ha infatti illustrato i due episodi criticati dal ricorrente di cui il primo riguardante segnatamente il furto di pezzi di argenteria antica, di tazze da caffè, tazzine, piattini, ecc. Al riguardo essa ha accertato che il ricorrente si limitava a domandarsi come avrebbe fatto a trasportare "in un sacco" e per i boschi questa merce senza romperla. Il secondo episodio concerne il furto di un secchiello da champagne e uno da ghiaccio, una legumiera, uno shaker, tra vassoi, posate, oltre a una pelliccia di visone, un mantello di montone rovesciato e un giubbotto di daino: anche in quest'ambito egli chiedeva soltanto come avrebbe potuto bastargli, per portarli, la forza delle braccia. Al riguardo il ricorrente si limita ad affermare che "appare quantomeno poco credibile" ch'egli avrebbe sottratto questa merce senza romperla e ancor meno che, a tale scopo, l'abbia avvolta nella carta. Rilevato ch'egli si muoveva a piedi con un sacco da montagna, non potrebbe essere vero ch'egli avrebbe rubato oggetti delicati o troppo voluminosi.
2.5.3 Queste critiche sono poco serie, tenuto conto che nel giudizio di primo grado è stata rilevata la forza fisica fuori del comune del ricorrente, che trascorreva molte notti all'addiaccio nei boschi e che ha attraversato da solo a piedi l'intera galleria ferroviaria del S. Gottardo. L'accertato trasporto delle porcellane, dell'argenteria e di altri oggetti, venduti poi a dei ricettatori rumeni, in siffatte condizioni, non costituisce un accertamento arbitrario.
2.5.4 Il ricorrente si limita del resto a riproporre le critiche presentate dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza confrontarsi tuttavia esplicitamente e puntualmente con le motivazioni addotte dall'ultima istanza cantonale. Come ricordato, nell'ambito del ricorso di diritto pubblico non basta affermare che la decisione della Corte di merito sarebbe arbitraria e di riflesso lo sarebbe anche quella dell'istanza superiore che l'ha confermata. Occorre piuttosto dimostrare per quali ragioni la CCRP avrebbe a torto negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al suo giudizio, ossia perché, nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte le risultanze probatorie, avrebbe confermato una sentenza di condanna nonostante l'esistenza di dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza dell'accusato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii).
3.
3.1 Ne segue che il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità, dev'essere respinto.
3.2 La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, perché il ricorso era manifestamente privo di esito positivo sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG). Per di più, il ricorrente, al quale spettava dimostrare il suo stato di bisogno e allegare alla domanda i ragguagli sul reddito, sul patrimonio, sull'insieme degli oneri finanziari (DTF 125 IV 161 consid. 4), si è limitato a produrre tre atti, dai quali risulterebbe che sua moglie non disporrebbe di entrate sufficienti. Egli non ha tuttavia nemmeno accennato al fatto, accertato nel giudizio di primo grado e da lui non contestato, ch'egli dispone di beni immobili per oltre fr. 40'000.---.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 luglio 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: