BGer 2P_48/2007
 
BGer 2P_48/2007 vom 07.06.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2P.48/2007 /biz
Sentenza del 7 giugno 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Karlen, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
B.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Silvano Pianezzi,
contro
Comune di Massagno, rappresentato dal Municipio
e patrocinato dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
casella postale, 6901 Lugano,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale 4583,
6901 Lugano.
Oggetto
Responsabilità dell'ente pubblico,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata
il 7 dicembre 2006 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 20 marzo 2001 A.________ e B.________ hanno promosso azione dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che il Comune di Massagno fosse condannato a pagare loro fr. 20'000.-- (ridotti poi a fr. 11'478.--) e che per tale importo fosse rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo xxx dell'Ufficio esecuzioni di Lugano;
che l'azione, la quale aveva per oggetto i danni consecutivi al taglio di alberi su una proprietà degli attori ad opera dell'Azienda elettrica comunale, è stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza del 9 novembre 2006 in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto;
che il 7 dicembre 2006 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto con procedura semplificata l'appellazione degli attori;
che il 26 gennaio 2007 A.________ e B.________ hanno presentato davanti al Tribunale federale un ricorso per riforma, con cui chiedono che la sentenza cantonale sia riformata, che il convenuto sia condannato a versare loro fr. 11'478.-- e che venga rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo;
che invitati ad esprimersi, il Comune di Massagno ha domandato che il ricorso sia respinto in ordine e nel merito, mentre la II Camera civile del Tribunale d'appello si è riconfermata nella propria sentenza senza formulare osservazioni;
che siccome la decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.100; cfr. RU 2006 1069), alla presente vertenza si applica ancora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969 784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF) conformemente alla regola speciale enunciata dall'art. 132 cpv. 1 LTF;
che la sentenza querelata è fondata sulla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (Lresp), la quale pertiene al diritto pubblico cantonale;
che, infatti, conformemente all'art. 61 cpv. 1 CO, la responsabilità per i danni cagionati da pubblici funzionari o impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali è retta esclusivamente dal diritto pubblico cantonale (sentenza inedita 2P.224/2005 del 18 aprile 2006 pubblicata in ZBl 107/2006 pag. 596 segg.; DTF 128 III 76 consid. 1a e riferimenti);
che, di conseguenza, non essendo in discussione l'applicazione del diritto privato federale, se non a titolo di diritto pubblico cantonale suppletivo (art. 29 Lresp), il ricorso per riforma non è ammissibile (art. 43 cpv. 1 OG; ZBl 107/2006 pag. 596 segg.; DTF 128 III 76 consid. 1a e riferimenti);
che, in altre parole, il giudizio cantonale doveva essere impugnato con un ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali del cittadino (art. 84 cpv. 1 lett. a OG), segnatamente per applicazione arbitraria del diritto cantonale;
che le condizioni per convertire l'allegato ricorsuale in un ricorso di diritto pubblico non sono manifestamente adempiute, non potendo i ricorrenti, patrocinati da un avvocato, ignorare la natura della responsabilità sulla quale hanno fondato le loro pretese (DTF 129 III 415 consid. 2 e rinvio) e non ossequiando in ogni caso il loro gravame le esigenze di motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (sul cosiddetto principio dell'allegazione, cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c);
che i ricorrenti sopporteranno con responsabilità solidale le spese processuali (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG) e verseranno al Comune resistente il quale, vista la sua entità, è privo di servizio giuridico e si è avvalso dell'assistenza di un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG; DTF 132 I 140 consid. 4.2 e richiamo);
che la presente fattispecie, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura sommaria prevista dall'art. 36a OG.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso per riforma è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta, con vincolo di solidarietà, a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno al Comune di Massagno fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 giugno 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: