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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.297/2006 /biz
Sentenza del 19 aprile 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
B.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
indennità a seguito del proscioglimento degli accusati,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 7 aprile 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decreti d'accusa del 26 aprile 1999 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ e B.________ - funzionari del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport - colpevoli di incendio colposo e ne ha proposto la condanna a trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Rimproverava loro di avere fatto brillare per negligenza quattro ordigni inesplosi nonostante il divieto di accendere fuochi all'aperto e la sospensione degli esercizi militari, provocando un rovinoso incendio che ha causato danni stimati in almeno fr. 2'840'256.--.
B.
Gli accusati hanno interposto opposizione al decreto d'accusa, sicché gli atti sono stati trasmessi per il dibattimento alla Corte delle Assise correzionali di Lugano, che con sentenza del 10 dicembre 2002 li ha entrambi prosciolti dall'imputazione prospettata.
C.
A seguito della sentenza assolutoria, A.________ e B.________ hanno presentato il 17 novembre 2003 alla Camera dei ricorsi penali (CRP) una domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI di complessivi fr. 45'118.-- ciascuno, composta di complessivi fr. 30'236.-- per le spese di patrocinio, di fr. 20'000.-- ciascuno per il risarcimento del danno materiale e di fr. 10'000.-- ciascuno per la riparazione del torto morale.
Con sentenza del 7 aprile 2006, la CRP ha accolto parzialmente l'istanza, riconoscendo a A.________ e ad B.________ un'indennità di fr. 7'645.95 ciascuno, oltre interessi al 5 % dal 17 novembre 2003. Tale importo era costituito dalla rifusione delle spese di patrocinio ridotte (fr. 7'145.95 ciascuno) e dalle ripetibili della procedura dinanzi alla CRP (fr. 500.-- ciascuno).
D.
A.________ e B.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico del 22 maggio 2006 al Tribunale federale, completato il 23 maggio 2006, il giudizio della CRP, chiedendo di annullarlo. Fanno valere la violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentiti. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
E.
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Procuratore pubblico chiede di respingere il ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), alla presente procedura ricorsuale rimane applicabile - secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF - la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).
1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino, il ricorso è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 88 OG).
2.
Secondo l'art. 317 CPP/TI l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 e segg. CO (Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 109 n. 7). Come rilevato dalla CRP e riconosciuto dagli stessi ricorrenti, l'onere della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (cfr. DTF 113 IV 93 consid. 3e, 107 IV 155 consid. 5; cfr. rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale per la revisione del CPP, pag. 96 ad art. 317). In questa valutazione, al giudice cantonale è riservato un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 124 I 208 consid. 4, 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295 consid. 5a e rinvii).
3.
3.1 I ricorrenti non criticano di per sé la rimunerazione di fr. 250.-- all'ora per le prestazioni eseguite a partire dal 2001, rispettivamente di fr. 220.-- per quelle precedenti, stabilita dalla CRP sulla base della prassi del Consiglio di moderazione. Contestano per contro la riduzione dell'onorario esposto sia dal loro precedente patrocinatore sia dall'attuale, sostenendo che sarebbe arbitrario riconoscere un dispendio orario di sole due ore e quaranta minuti per le prestazioni del primo e stralciare una parte di quelle eseguite dal secondo.
3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retribuzione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, tenuto conto della natura, dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in fatto o in diritto, della vertenza, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso. Non possono inoltre essere dimenticati il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 e segg., 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 107 consid. 3b).
Nell'applicazione della tariffa, segnatamente nella valutazione della prestazione del patrocinatore, le autorità cantonali fruiscono di un margine di discrezionalità assai vasto, in cui il Tribunale federale interferisce sotto il ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 111 V 48 consid. 4a, 109 Ia 107 consid. 2c).
3.3 A fronte di una domanda quantificata dagli istanti in complessivi fr. 4'300.--, la CRP ha riconosciuto per le prestazioni eseguite dal primo patrocinatore un dispendio di due ore e quaranta minuti, rimunerate in fr. 220.-- all'ora. Al proposito ha rilevato che i ricorrenti si erano limitati a produrre la richiesta di acconto dell'avv. Gornati e le relative ricevute di pagamento, senza specificare le operazioni concretamente eseguite. Ha nondimeno accertato che, sulla base degli atti, il difensore aveva unicamente steso un'istanza di complemento d'inchiesta e formulato l'opposizione ai decreti d'accusa, ammettendo per tali prestazioni un dispendio di quaranta minuti, ai quali andava aggiunto il tempo presumibilmente necessario per i colloqui con i clienti e lo studio dell'incarto, stimato complessivamente in due ore, oltre alle spese e all'IVA. In questa sede i ricorrenti ribadiscono sostanzialmente i rispettivi versamenti di fr. 2'150.-- ciascuno a favore dell'avv. Gornati, rilevando che questi avrebbe nel frattempo cessato l'attività e sostenendo che nella valutazione dell'onorario occorrerebbe comunque considerare la natura specialistica della fattispecie e la durata di tale patrocinio (dall'aprile del 1997 all'agosto del 2001).
Tuttavia, l'ammontare degli importi versati al primo patrocinatore a titolo di acconto e il periodo del mandato non sono di per sé decisivi, essendo piuttosto rilevanti le concrete operazioni svolte dal difensore. Al proposito, i ricorrenti non fanno valere che gli accertamenti della CRP riguardo all'attività effettivamente eseguita dal primo patrocinatore sarebbero in chiaro contrasto con gli atti e pertanto manifestamente insostenibili (cfr., sulla nozione di arbitrio nell'accertamento dei fatti, DTF 129 I 8 consid. 2.1). Né essi dimostrano, tenuto conto del fatto che il primo patrocinio si è limitato alla fase dell'inchiesta, che secondo la normale esperienza si sarebbero imposti, da parte di un avvocato diligente in un mandato di complessità analoga, interventi maggiori rispetto a quelli riconosciuti dalla CRP. In tali circostanze, considerate le limitate operazioni eseguite sull'arco del primo mandato, il dispendio complessivo riconosciuto dalla CRP tiene conto in modo sostenibile anche dello studio degli atti e non appare chiaramente abusivo.
3.4
3.4.1 I ricorrenti criticano anche la riduzione dell'onorario esposto dal secondo patrocinatore, adducendo che la Corte cantonale si sarebbe limitata a una lettura superficiale delle posizioni esposte nella nota professionale. Contestano inoltre lo stralcio della trasferta dell'11 novembre 2002 al Monte Ceneri per un sopralluogo e di quella del 22 novembre 2002 al Tribunale penale cantonale. Lamentano la mancata applicazione dell'art. 40 cpv. 2 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984 (TOA), e il mancato riconoscimento dell'IVA.
3.4.2 È quantomeno opinabile che la Corte cantonale potesse, senza incorrere nell'arbitrio, decurtare le citate prestazioni limitandosi ad addurre genericamente ch'esse non parrebbero sufficientemente motivate in relazione alla fattispecie. L'argomentazione dei ricorrenti, secondo cui l'esperimento di un primo sopralluogo da parte del difensore e il conseguente accesso agli atti presso il Tribunale penale cantonale erano necessari per valutare la necessità dell'ulteriore sopralluogo, con una prova di brillamento alla presenza di un esperto militare professionista, è in effetti senz'altro plausibile, sicché tali prestazioni, stralciate dalla CRP, non potevano apparire d'acchito superflue. Tuttavia, affinché il Tribunale federale annulli la decisione impugnata, occorre ch'essa sia arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 132 I 167 consid. 4.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1). Ora, la CRP ha riconosciuto per le prestazioni fornite dall'attuale patrocinatore un dispendio complessivo di 52 ore rimunerate in fr. 250.-- all'ora. Premesso che la la nota d'onorario non specifica il tempo impiegato per le singole operazioni e che i ricorrenti non si confrontano con i dispendi stabiliti al riguardo dalla CRP, spiegando per quali ragioni un avvocato diligente avrebbe mediamente profuso, secondo la normale esperienza, un tempo maggiore, la rimunerazione riconosciuta dalla Corte cantonale sta tutto sommato in un rapporto ragionevole con le particolarità della causa. Considerato in ispecie che, secondo gli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, il dibattimento si è svolto sull'arco di due giorni per una durata di circa 15 ore, un dispendio di circa 37 ore per la preparazione dello stesso e per le prestazioni connesse può essere considerato complessivamente sostenibile. D'altra parte, l'onorario di cui i ricorrenti hanno chiesto la rifusione è stato di principio calcolato sulla base dei limiti previsti dagli art. 34, 37 e 40 TOA, mentre la CRP si è fondata anzitutto sul criterio del dispendio di tempo impiegato (cfr. art. 8 TOA). Questo diverso approccio non basta tuttavia a fondare l'arbitrio, il quale non è ravvisabile nella possibilità che anche un'altra soluzione sembri eventualmente sostenibile o addirittura preferibile (DTF 131 I 217 consid. 2.1 e rinvii).
Pur se discutibile, non è manifestamente insostenibile nemmeno la scelta della CRP di non assegnare l'IVA sull'onorario chiesto dal secondo patrocinatore, posto che i ricorrenti stessi riconoscono in questa sede che, nella formulazione dell'istanza d'indennità, l'imposta non è stata esplicitamente specificata. Valutato globalmente, il dispendio riconosciuto dai giudici cantonali non appare pertanto fondato su un abuso del potere di apprezzamento che competeva loro.
4.
4.1 I ricorrenti rimproverano alla CRP di essere incorsa nell'arbitrio e di avere violato il loro diritto di essere sentiti per avere ritenuto che essi non avessero dimostrato il prospettato danno materiale né una grave lesione della personalità né il nesso di causalità con il procedimento penale. Sostengono che, dandosene il caso e con riferimento alla massima dell'ufficialità che reggerebbe la procedura di indennità, la CRP avrebbe dovuto chiedere loro di sostanziare maggiormente la pretesa e osservano di avere comunque specificato i mezzi di prova che intendevano assumere. Rilevano, in particolare nell'allegato integrativo del ricorso, che gli art. 317 segg. CPP/TI non disciplinano, limitandola, l'istruzione probatoria, la quale non dovrebbe scostarsi, anche per ragioni di parità di trattamento, da quella applicabile nell'ambito di una causa civile ordinaria.
4.2 Come rilevano rettamente i ricorrenti, nella procedura d'indennità retta dagli art. 317 segg. CPP/TI, il principio inquisitorio trova un'applicazione limitata, considerato che, come si è visto, l'onere della prova spetta all'istante e che la domanda d'indennità deve essere documentata e fondata su fatti precisi (Rep. 1998, n. 126, pag. 380, consid. 3). Il principio, la cui portata è determinata dal diritto cantonale ed è quindi esaminata dal Tribunale federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, non dispensa inoltre la parte dal suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti, segnatamente dall'onere di provare quanto sia in sua facoltà (DTF 120 V 357 consid. 1a e rinvii; cfr. sentenza 1P.602/2003 del 23 febbraio 2004, consid. 3.3, pubblicata in: RtiD II-2004, n. 12, pag. 32 segg.). I ricorrenti non censurano, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3), un'applicazione arbitraria degli art. 317 segg. CPP/TI, riconoscendo anzi che in questa procedura l'istruzione probatoria non è esplicitamente disciplinata dal CPP/TI. Non costituisce comunque arbitrio né disparità di trattamento, il fatto che nell'ambito di una causa civile ordinaria (cfr. art. 165 segg. CPC/TI) sarebbe prevista una regolamentazione specifica per l'istruzione probatoria. Determinante in questo contesto è in effetti la natura diversa dalle procedure ed il loro differente disciplinamento. L'art. 320a cpv. 3 CPP/TI, entrato tuttavia in vigore dopo l'emanazione del giudizio impugnato (BU 2006, pag. 296), ammette peraltro di principio solo prove documentali, riservata in via eccezionale l'audizione di testimoni, l'assunzione di perizie e il richiamo di incarti, quando non è possibile dimostrare altrimenti un fatto.
4.3 Nella loro istanza alla CRP i ricorrenti si erano limitati ad addurre che B.________ avrebbe contratto una depressione che avrebbe causato il suo pensionamento anticipato, mentre A.________ non sarebbe stato promosso nonostante i suoi meriti. Avevano poi giustificato la richiesta di fr. 10'000.-- ciascuno a titolo di riparazione del torto morale asserendo semplicemente che l'ingiustizia subita sull'arco di cinque anni sarebbe da considerare grave. Risulta pertanto che i ricorrenti hanno accennato soltanto genericamente all'esistenza di un danno, limitandosi ad indicare una serie di testimoni e di prove che avrebbero dovuto dimostrarlo e quantificarlo. Essi però nemmeno sommariamente, pur nella minima misura del possibile, hanno indicato le puntuali componenti del danno, adducendo i motivi per cui la sua determinazione sarebbe stata possibile solo procedendo a un'istruttoria laboriosa, come visto di per sé non prevista dalla legge. Poteva in effetti essere ragionevolmente preteso dai ricorrenti che collaborassero all'accertamento dei fatti, fornendo quante più indicazioni possibili riguardo all'invalidità dell'uno, alla mancata promozione dell'altro e alle relative conseguenze economiche, versando innanzitutto agli atti la documentazione di cui avrebbero almeno in parte potuto disporre. Accennando per il resto unicamente alla pretesa gravità dell'ingiustizia subita, i ricorrenti neppure hanno addotto dinanzi alla CRP eventuali pregiudizi subiti all'integrità fisica e psichica tali da giustificare il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale. Perché si possa ammettere una grave lesione alla personalità non è peraltro sufficiente ch'essi abbiano subito un leggero pregiudizio nella loro reputazione professionale o sociale (DTF 130 III 699 consid. 5.1 e rinvii, riguardante l'art. 49 CO). Nelle esposte circostanze è quindi senza incorrere nell'arbitrio che la Corte cantonale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero sufficientemente precisato e documentato i fatti posti a fondamento delle loro richieste, rifiutandosi quindi di darvi seguito. Alla luce di queste considerazioni, il diniego di assumere le prove indicate nell'istanza non appare quindi lesivo del diritto di essere sentito, rilevato altresì che in concreto non è in discussione un formalismo eccessivo, per il fatto che la CRP non avrebbe permesso ai ricorrenti di sanare eventuali vizi di forma dell'atto di ricorso, bensì la portata del loro obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2a). Ora, come si è visto, quest'obbligo non è stato interpretato in modo manifestamente insostenibile dai giudici cantonali.
5.
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 aprile 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: