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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
B 24/06{T 7}
Sentenza del 17 aprile 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Seiler,
cancelliere Grisanti.
Parti
Winterthur-Columna, Fondazione previdenza professionale, Paulstrasse 9, 8401 Winterthur, ricorrente,
contro
S.________, opponente,
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 gennaio 2006.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
per pronuncia del 10 giugno 2005, cresciuta in giudicato il 4 luglio seguente, il Pretore supplente del Distretto di B.________ ha sciolto, per divorzio, il matrimonio tra S.________ e D.________, riconoscendo segnatamente a ciascun coniuge il diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio,
il giudice del divorzio, non disponendo dei dati aggiornati, ha in seguito trasmesso l'incarto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per il calcolo delle prestazioni,
esperiti i propri accertamenti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rilevato che, al momento della crescita in giudicato della pronuncia di divorzio, l'ex moglie disponeva presso il Fondo di Previdenza X.________ di una prestazione d'uscita di fr. 69'440.10, mentre l'ex marito disponeva di una prestazione di libero passaggio di fr. 331'784.70 (contratto n. ...) nonché di un avere di fr. 28'091.30 (polizza di libero passaggio n. ...) presso la Fondazione per la previdenza professionale Winterthur-Columna, come pure di un avere di fr. 55'382.35 (conto n. ...) presso la Fondazione di libero passaggio 2° pilastro della Banca Coop SA,
considerati gli averi di previdenza accumulati dagli ex coniugi durante il matrimonio (fr. 415'258.35, rispettivamente fr. 69'440.10), quantificati in fr. 207'629.20 e in fr. 34'720.05 i rispettivi crediti, e preso atto degli attestati di attuabilità degli istituti di previdenza interessati a conferma della regolamentazione adottata, il primo giudice ha stabilito spettare a D.________, a saldo, l'importo di fr. 172'909.15,
il giudice cantonale, per pronuncia del 23 gennaio 2006, ha di conseguenza ordinato il versamento - da effettuare in favore di D.________ presso il Fondo di Previdenza X.________ - di fr. 138'154.40 a carico della Winterthur-Columna (contratto n. ...), di fr. 11'688.65 a carico della polizza di libero passaggio n. ... presso Winterthur-Columna e di fr. 23'066.10 a carico del conto di libero passaggio n. ... presso la Fondazione di libero passaggio 2° pilastro della Banca Coop SA, oltre agli interessi compensativi maturati su tali importi a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e sino al momento dell'effettivo pagamento,
dopo avere disposto il versamento in favore del conto di previdenza di D.________, la Winterthur-Columna ha informato dell'avvenuto pagamento anche il datore di lavoro (J.________ AG) di S.________ al quale ha rimesso un nuovo certificato di assicurazione,
la J.________ AG ha quindi segnalato telefonicamente alla Winterthur-Columna che il suo dipendente S.________ non era divorziato e ha trasmesso alla Fondazione di previdenza copia del certificato AVS (n. ...),
a seguito di tale segnalazione la Winterthur-Columna si è resa conto di essere incorsa in una svista e di avere erroneamente accreditato la prestazione di libero passaggio, attestata in occasione della dichiarazione d'attuabilità del 7 settembre 2005, a una persona sbagliata,
in realtà, infatti, gli accrediti sarebbero dovuti spettare a un altro S.________ - nato alla stessa data del suo omonimo -, il quale era assicurato presso la Winterthur-Columna sotto un numero AVS sbagliato (corrispondente a quello del suo omonimo e identico nelle prime otto cifre: ...),
il S.________ interessato dalla presente procedura non avrebbe pertanto lavorato presso la J.________ AG e sarebbe stato unicamente assicurato dal 1° aprile 1999 al 9 ottobre 2002 presso la Fondazione per essere stato in quel periodo alle dipendenze della T.________ SA,
dopo la sua uscita, egli sarebbe stato posto al beneficio di una polizza di libero passaggio presso la Winterthur Vita per un importo di fr. 26'748.25 (elevatosi a fr. 28'091.30 al momento della dichiarazione di attuabilità),
la Winterthur-Columna ha segnalato l'errore alle parti in causa ottenendo - in data 14 febbraio 2006 - dall'istituto di previdenza di D.________ la restituzione della prestazione di libero passaggio erroneamente accreditata,
in considerazione di queste circostanze, la Fondazione per la previdenza professionale Winterthur-Columna ha presentato al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio cantonale del 23 gennaio 2006 contestando la validità della dichiarazione d'attuabilità del 9 (recte: 7) settembre 2005,
la Fondazione ricorrente chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti all'istanza precedente per nuovo conteggio e nuova ripartizione della prestazione d'uscita,
ricordando come già in passato, in occasione del precedente divorzio dell'ex marito, si sarebbe verificato un disguido analogo, D.________ chiede a questa Corte di rendere una sentenza sulla base dei dati corretti,
per parte loro, S.________ e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
per giurisprudenza, in presenza di una pronuncia cantonale non ancora cresciuta in giudicato, i rimedi straordinari di diritto cantonale, quale una domanda di revisione, sono sussidiari rispetto al ricorso di diritto amministrativo (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 366/00 del 28 agosto 2001),
il presente ricorso si dimostra pertanto ricevibile,
nell'ambito della procedura che segue la trasmissione degli atti da parte del giudice del divorzio al giudice delle assicurazioni sociali giusta l'art. 142 cpv. 2 e 3 CC, parti a questa procedura (assicurativa sociale) non sono unicamente i coniugi divorziati bensì anche gli istituti di previdenza (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, no. 77 agli art. 122/141-142 CC),
la Winterthur-Columna risulta pertanto legittimata ad agire in giudizio contro la pronuncia impugnata,
nella misura in cui - come si avvera in concreto (cfr. ad es. DTF 120 V 445 consid. 2a/bb pag. 448) - la procedura di ricorso concerne sostanzialmente l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo di questo Tribunale non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata,
la Corte in tal caso non è vincolata all'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG),
dagli atti a disposizione si evince che il conteggio e la ripartizione delle prestazioni d'uscita effettuati dal primo giudice si fondano su una dichiarazione d'attuabilità della ricorrente manifestamente errata, riconducibile a un errore (accertato solo successivamente al giudizio querelato) sull'identità della persona avente diritto alla prestazione di libero passaggio,
nulla impedisce alla Fondazione insorgente di fare valere l'indubbio errore essenziale (art. 24 CO, per analogia) e di revocare la dichiarazione (processuale) d'attuabilità del 7 settembre 2005 in questa sede (cfr. pure Schwenzer, Commentario basilese, no. 15 osservazioni preliminari agli art. 23-31 CO con riferimenti),
in esito a quanto precede, si giustifica pertanto di annullare il giudizio cantonale e di retrocedere gli atti all'istanza precedente affinché, compiuti i necessari accertamenti (raccolta dei dati corretti), proceda a un nuovo conteggio e stabilisca la nuova ripartizione delle prestazioni d'uscita spettanti ai soli ex coniugi S.________,
la procedura essendo per il resto gratuita (art. 134 OG);
il Tribunale federale pronuncia:
1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio 23 gennaio 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è annullato e la causa rinviata all'istanza precedente affinché, previo complemento istruttorio nel senso dei considerandi, determini e ripartisca le prestazioni d'uscita spettanti agli ex coniugi S.________.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché al Fondo di Previdenza X.________, alla Fondazione di libero passaggio 2° pilastro della Banca Coop SA, Basilea, e a D.________.
Lucerna, 17 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: