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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
C 296/06{T 7}
Sentenza del 12 marzo 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, presidente,
Widmer e Frésard,
cancelliere Schäuble.
Parti
F.________, ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 novembre 2006.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
rilevando l'assenza di buona fede da parte del richiedente, per giudizio 29 novembre 2006 il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di F.________ contro una decisione su opposizione 7 settembre 2006 della Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, denegantegli il condono dell'obbligo di restituire l'importo di fr. 10'234.85 versatogli indebitamente dalla Cassa disoccupazione SEI (ora: Unia Cassa disoccupazione) a titolo di indennità di disoccupazione,
con atto consegnato alla posta il 28 dicembre 2006 l'interessato ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ribadendo la sua domanda volta ad ottenere il condono dell'importo chiesto in restituzione,
la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241),
il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
mediante ordinanza presidenziale del 29 dicembre 2006, questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 1100.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
entro il termine fissato, l'insorgente ha, per il tramite dei suoi genitori, formulato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita volta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto,
oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se le precedenti istanze abbiano a ragione respinto la domanda di condono presentata dal ricorrente in seguito alla decisione di restituzione delle prestazioni assicurative emanata dalla Cassa disoccupazione,
controversa è in particolare la questione di sapere se il ricorrente abbia riscosso in buona fede le prestazioni assicurative di cui è chiesta la restituzione (art. 25 cpv. 1 LPGA),
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, i motivi per i quali questa Corte dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 pag. 135 seg.; RSAS 2003 pag. 363),
in particolare, i ricorrenti devono presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza, e non possono limitarsi ad opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare perché la decisione dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag 114 segg.),
nel caso concreto, l'atto consegnato a questa Corte dal ricorrente non adempie le citate esigenze di motivazione, l'interessato limitandosi a far valere la propria indigenza senza minimamente esprimersi sulla questione litigiosa se egli abbia percepito in buona fede le prestazioni di cui è pretesa la restituzione,
l'insorgente omette in particolare di confrontarsi con le considerazioni del giudice cantonale e di spiegare per quali motivi esse sarebbero insostenibili,
in questa misura, l'impugnativa in oggetto non soddisfa le necessarie condizioni formali poste dall'art. 108 cpv. 2 OG e dalla giurisprudenza e si rivela pertanto inammissibile, i presupposti per l'assegnazione di un termine suppletivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 OG non essendo dati (DTF 104 V 178, 101 V 17 consid. 1 pag. 18; cfr. pure RSAS 2003 pag. 363, già citata),
pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare il ricorrente dall'onere delle spese processuali,
in queste condizioni, la domanda di assistenza giudiziaria dell'interessato risulta priva di oggetto,
il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, alla Unia Cassa disoccupazione e al Segretariato di Stato dell'economia (seco).
Lucerna, 12 marzo 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: