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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.341/2006 /biz
Sentenza del 7 marzo 2007
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.A.________,
B.A.________,
convenuti e ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari,
contro
F.F.________,
G.F.________,
attori e opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Edy Grignola.
Oggetto
diritto delle società; cessione delle quote sociali,
dolo,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
1° settembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nella primavera 1995 A.A.________ e B.A.________ hanno assunto l'impegno di cedere - entro tre anni - a F.F.________ e G.F.________ il 50 % delle quote sociali della C.A.________Srl, per complessive Lit. 1'550'000'000, nonché di costituire insieme a loro la D.A.________SA, con una partecipazione paritaria del 25 % ciascuno, la quale avrebbe poi dovuto riprendere l'attività della ditta individuale E.A.________.
Il 4 maggio 1995 è stata formalizzata la cessione del 20 % delle quote sociali, mentre il 15 maggio successivo le parti hanno concordato che la cessione del rimanente sarebbe avvenuta in due fasi entro il 31 dicembre 1997.
Il 26 maggio 1995 la D.A.________SA, dotata di un capitale azionario di fr. 100'000.--, è stata iscritta nel Registro di commercio.
2.
Asserendo di essere stati dolosamente indotti alla stipulazione dei predetti contratti mediante la presentazione di una situazione economica ben diversa da quella reale, il 30 maggio 1996 F.F.________ e G.F.________ si sono rivolti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud chiedendo l'accertamento della nullità degli accordi stipulati il 4 rispettivamente il 15 maggio 1995 e la condanna di A.A.________ e B.A.________ alla restituzione di quanto già ricevuto in relazione a tali accordi, ovvero, fr. 1'070'000.-- oltre interessi.
Con sentenza del 9 dicembre 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando i coniugi A.________ al pagamento, in solido, di fr. 870'000.--, oltre interessi, e rigettando in egual misura l'opposizione da loro interposta al precetto esecutivo già notificatogli. Il giudice di primo grado ha infatti imputato a A.A.________ e B.A.________ un comportamento doloso passivo, avendo l'istruttoria permesso di appurare ch'essi avevano sottaciuto a F.F.________ e G.F.________ che la ditta C.A.________Srl non era in regola sotto il profilo amministrativo e fiscale, non avendo ottenuto il permesso d'iscriversi nell'elenco autorizzato degli spedizionieri né denunciato l'inizio dell'attività all'autorità competente. Donde l'annullamento dei contratti e la condanna alla restituzione di fr. 670'000.-- (pari al controvalore di Lit. 1'000'000'000) già versati per la cessione delle quote sociali e di ulteriori fr. 200'000.--, corrisposti anche in vista della costituzione della D.A.________SA.
L'azione riconvenzionale formulata da A.A.________ e B.A.________, tendente all'adempimento dei due contratti, è stata integralmente respinta.
3.
L'impugnativa presentata dai soccombenti contro il giudizio pretorile è stata respinta il 1° settembre 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
3.1 Richiamandosi alla giurisprudenza relativa all'art. 309 CPC/TI, i giudici ticinesi hanno innanzitutto stabilito che l'appello avrebbe potuto venire respinto già per il fatto che in esso A.A.________ e B.A.________ hanno criticato solo una delle due motivazioni poste a fondamento del giudizio di primo grado. In particolare essi hanno omesso di contestare che la società italiana "non avesse denunciato di aver iniziato la sua attività in generale, ivi compresa dunque quella nel settore dei trasporti".
3.2 Questa circostanza - hanno proseguito i giudici cantonali - era tutt'altro che irrilevante, avendo essa come "conseguenza, di per sé non contestata" da A.A.________ e B.A.________, "che tutte le fatturazioni eseguite da quella società erano da considerarsi illegittime con l'inevitabile corollario dell'apertura di un provvedimento per evasione fiscale".
Come il pretore, anche i giudici cantonali hanno ritenuto tale circostanza suscettibile di legittimare l'impugnazione degli accordi per dolo, potendo essa influire sul prezzo della transazione.
Essi hanno poi escluso - anche per motivi procedurali, essendo tale argomento stato sollevato per la prima volta in sede di appello e quindi irritualmente - di poter ravvedere nel pagamento effettuato da F.F.________ e G.F.________ pochi giorni dopo essere venuti a conoscenza di questi fatti una rinuncia per atti concludenti a impugnare i contratti.
3.3 Confermato l'annullamento dei contratti per dolo, la massima istanza ticinese ha infine aderito alle conclusioni pretorili anche in merito all'esito della domanda riconvenzionale e all'ammontare dell'importo da restituire.
4.
Contro questa sentenza A.A.________ e B.A.________ hanno tempestivamente inoltrato al Tribunale federale, in un unico allegato, sia un ricorso di diritto pubblico sia un ricorso per riforma.
Con il secondo rimedio essi postulano la modifica della sentenza cantonale nel senso dell'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, la riforma del giudizio di primo grado mediante, in breve, la reiezione integrale dell'azione principale e l'accoglimento parziale dell'azione riconvenzionale, limitatamente a "fr. 268'873.-- oltre interessi dal 26 maggio 1996 rispettivamente fr. 50'000.-- oltre interessi al saggio del 5 % dal 3 giugno 1995".
Né la controparte né il Tribunale d'appello sono stati invitati a presentare osservazioni al gravame.
5.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata contestualmente al ricorso per riforma è stata respinta il 1° novembre 2006.
6.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF).
7.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico - trattato prioritariamente in applicazione dell'art. 57 cpv. 5 OG - è stato respinto nella misura in cui ammissibile, per cui nulla osta all'esame del ricorso per riforma.
8.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 132 III 291 consid. 1).
8.1 I convenuti ravvedono una violazione degli art. 2 e 8 CC nonché degli art. 28 e 41 CO nella decisione dei giudici del Tribunale d'appello di confermare il giudizio di prima istanza, con il quale è stato imputato loro un comportamento doloso passivo per aver sottaciuto che la ditta italiana non era in regola sotto il profilo amministrativo e fiscale, non avendo essa ottenuto il permesso d'iscriversi nell'elenco autorizzato degli spedizionieri né denunciato l'inizio della propria attività (ivi compresa quella nel settore dei trasporti) all'autorità competente.
8.2 Probabilmente per questo motivo dinanzi al Tribunale federale essi si esprimono perlopiù sul giudizio di primo grado. Così facendo dimenticano però che il ricorso per riforma è proponibile unicamente contro la decisione finale di ultima istanza, ovvero la decisione del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1 OG). Solo nella misura in cui quest'ultima autorità ha fatto propri gli argomenti esposti dal giudice precedente questi possono essere criticati dinanzi al Tribunale federale.
Sia come sia, le censure sollevate risultano inammissibili per i motivi esposti qui di seguito.
8.3 Nonostante il richiamo al diritto federale, nel ricorso per riforma non vengono criticati i principi che reggono - in particolare - l'applicazione dell'art. 28 CO, ma piuttosto le circostanze su cui i giudici cantonali hanno fondato il loro giudizio. I convenuti insistono infatti nel sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto dalle autorità ticinesi, la mancata denuncia d'inizio dell'attività non avrebbe avuto alcun effetto sulla situazione amministrativa e fiscale della società italiana e che gli attori, gravati dall'onere probatorio (art. 8 CC), non sarebbero stati in grado di provare il contrario. In queste circostanze - concludono i convenuti - non sarebbe possibile rimproverare loro né una violazione dell'obbligo d'informazione né un comportamento illecito; decidendo in senso contrario i giudici ticinesi avrebbero violato, oltre alle norme già citate anche l'art. 2 CC e l'art. 41 CO.
Sennonché, come già esposto nel quadro del giudizio sul ricorso di diritto pubblico, gli effetti della mancata denuncia non attengono alla valutazione delle prove bensì all'applicazione del diritto italiano, insindacabile nel quadro del ricorso per riforma, trattandosi di una causa civile di natura pecuniaria (art. 43a cpv. 2 OG).
8.4 Donde l'integrale inammissibilità del ricorso per riforma.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7 OG). Agli attori, che non sono nemmeno stati invitati a determinarsi sul gravame, non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso per riforma è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dei convenuti,
in solido.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 marzo 2007
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: