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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
I 562/05 {T 7}
Sentenza del 12 febbraio 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Schäuble.
Parti
D.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Cesare Lepori, via Parco 2, 6501 Bellinzona,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 giugno 2005.
Fatti:
A.
D.________, nato nel 1962, da ultimo alle dipendenze della ditta (poi fallita) M.________ SA in qualità di direttore marketing, in data 19 agosto 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti facendo valere un'inabilità addebitabile in particolare a sindrome lombospondilogena sinistra su turbe statiche ed incipienti processi degenerativi.
Esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda rilevando che dalla documentazione all'inserto risultava essere le attività precedenti esercitate dall'interessato nell'ambito dell'amministrazione e della direzione compatibili con lo stato di salute riscontrato a livello medico (decisione dell'11 marzo 2004).
Patrocinato dall'avv. Cesare Lepori l'interessato ha presentato un'opposizione avverso il provvedimento chiedendo il riconoscimento di una mezza rendita.
Per decisione su opposizione del 1° febbraio 2005, l'UAI ha sostanzialmente confermato la sua valutazione ribadendo la piena capacità dell'assicurato a svolgere le sue precedenti attività professionali, essendo le stesse rispettose delle indicazioni e controindicazioni mediche.
B.
Sempre tramite il suo legale, l'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha domandato l'assegnazione di una mezza rendita, previo allestimento di una perizia medica giudiziaria, nonché il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per pronuncia del 14 giugno 2005, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico e non ritenendo necessario di procedere a ulteriori accertamenti specialistici, ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'UAI. Il giudice cantonale ha pure rifiutato all'insorgente il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso.
C.
Ancora rappresentato dal suo legale, l'assicurato ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 integrato nel Tribunale federale). Protestate spese e ripetibili, egli ripropone sostanzialmente la richiesta di erogazione di una mezza rendita. Postula inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria di prima e seconda istanza, chiedendo il riconoscimento di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per la sede cantonale.
Mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). La decisione impugnata essendo stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 395 consid. 1.2).
1.2 Il giudizio impugnato concerne prestazioni AI. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questa Corte può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolata dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.
2.
2.1 Oggetto del contendere è in primo luogo la questione di sapere se a ragione il primo giudice, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato al ricorrente il riconoscimento del diritto a una mezza rendita.
2.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già esaurientemente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI), i limiti temporali del potere cognitivo del giudice (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 121 V 366 consid. 1b), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione AI), il sistema di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222, 128 V 174), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 261 consid. 4, 353 consid. 3b/ee). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
3.
3.1 Il primo giudice si è principalmente fondato sul rapporto 4 marzo 2004 del dott. M.________, specialista presso il Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale, dopo avere ripercorso l'anamnesi personale e sociale del ricorrente, posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica sinistra con alterazioni degenerative statiche e discopatia condrotica L5-S1, discreti sintomi e segni di irritazione del rachide S1 (L5) sinistra e stato dopo appendicectomia, ha concluso per una totale incapacità lavorativa dell'interessato in attività pesanti e per una piena abilità in attività ergonomicamente idonee che non richiedessero il sollevamento di pesi superiori ai 15-20 kg e che non comportassero movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale. Il sanitario ha inoltre precisato che nella precedente attività di direttore marketing l'interessato presentava un impedimento medico-teorico non superiore al 30%, la diminuzione di rendimento essendo giustificata dalla limitazione nel mantenere una posizione monotona, prolungata, prevalentemente seduta. Secondo il dott. M.________, il ricorrente, pur nel rispetto delle limitazioni descritte, disponeva di una capacità lavorativa completa nella sua precedente professione; provvedimenti professionali reintegrativi non erano pertanto indicati. Tale valutazione è stata, in sostanza, confermata in seguito dal dott. E.________ e dal dott. L.________ del SMR.
3.2 Esaminati gli atti, pure questa Corte condivide la valutazione del dott. M.________, cui il primo giudice a ragione ha attribuito pieno valore probatorio, atteso che il rapporto in questione, motivato, completo e convincente, soddisfa tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza in materia (cfr. consid. 2.2 in fine). A nulla giova, in tale contesto, il richiamo dell'insorgente alle successive dichiarazioni del suo medico curante, dott. C._______ (referto del 22 febbraio 2005), le stesse, come giustamente già rilevato dal primo giudice, non rendendo verosimile un notevole peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto accertato precedentemente dal medico SMR e non contenendo elementi tali, perlomeno per quanto riguarda il periodo di tempo anteriore alla data decisiva della decisione su opposizione in lite (1° febbraio 2005), da seriamente porre in dubbio le conclusioni del rapporto del dott. M.________ che in concreto prevalgono sull'opinione divergente del medico curante.
3.3 Dato quanto precede, il rifiuto opposto dalle istanze inferiori alla richiesta dell'insorgente volta ad ottenere prestazioni AI, e più in particolare l'erogazione di una mezza rendita, deve essere mantenuto.
4.
L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1 La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso.
Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, in vigore dal 2003, fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f).
Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS - applicabile in virtù del rinvio all'art. 69 LAI, nel tenore valido sino alla fine 2002, anche in ambito AI -, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio continua ad essere applicabile (cfr., tra altre, sentenza del 20 settembre 2004 in re F., U 102/04, consid. 4.1.1 e riferimenti).
Essa giurisprudenza stabilisce che i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata).
Fermi questi presupposti, alla luce della situazione medica esposta al considerando precedente, il giudice cantonale non è censurabile nella misura in cui ha rifiutato l'assistenza giudiziaria richiesta, ritenendo il gravame dell'interessato fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole.
4.2 Per quanto attiene all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 2), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, questa Corte prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito patrocinio va respinta pure per la presente procedura valendo il medesimo discorso appena svolto per la sede cantonale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 febbraio 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: