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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.500/2006 /biz
Sentenza del 2 febbraio 2007
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Zünd, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Falsità in documenti (art. 251 CP),
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata
il 27 settembre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a Dinanzi al Pretore di Lugano, in una causa per salari e mercedi promossa nei confronti della società di cui era socio gerente dalla ex compagna ed ex dipendente B.________, A.________ ha ammesso di avere firmato a nome della donna una ricevuta a liquidazione dello stipendio dovutole.
Il 1° febbraio 2000, B.________ ha sporto denuncia penale nei confronti di A.________ per avere quest'ultimo falsificato la firma di lei su un documento attestante, contrariamente al vero, la ricevuta per lo stipendio e la liquidazione del mese di dicembre 1998 per fr. 2'957.--.
A.b Con decreto d'accusa del 12 novembre 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ autore colpevole di appropriazione indebita e falsità in documenti. In relazione a quest'ultima imputazione, gli è stato rimproverato di avere, a Lugano, nel mese di dicembre 1998, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento falso e attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio per avere formato un documento attestante la ricevuta da parte di B.________, socia della C.________Sagl e dipendente della boutique D.________, gestita dalla medesima società, della somma di fr. 3'050.-- (recte: fr. 2'957.--) quale stipendi per il mese di dicembre 1998, e sottoscritto tale documento personalmente, falsificando quindi la firma di B.________, sapendo che la stessa aveva ricevuto unicamente l'importo di fr. 1'500.--, per il quale non aveva firmato alcuna ricevuta, e ciò anche al fine di evitare problemi con gli altri soci della C.________Sagl. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di A.________ a 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al versamento alla parte civile C.________Sagl di fr. 2'976.-- a titolo di risarcimento, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
A.c Il 20 febbraio 2004, statuendo sull'opposizione dell'accusato, il giudice della Pretura penale ha ritenuto A.________ autore colpevole di falsità in documenti. Prosciolto dall'accusa di appropriazione indebita, egli lo ha condannato alla pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. B.________, parte civile, è stata invece rinviata al foro civile per eventuali pretese.
B.
In data del 27 settembre 2006 la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso formulato dall'interessato contro la sentenza pretorile.
C.
A.________ insorge mediante ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone l'annullamento. Delle motivazioni si dirà per quanto necessario nei considerandi.
D.
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. Non sono state chieste altre osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimangono dunque applicabili gli art. 268 e segg. PP.
1.2 Nonostante l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 delle nuove disposizioni della parte generale del Codice penale, queste non sono ancora applicabili dinanzi al Tribunale federale. Infatti, nell'ambito di un ricorso per cassazione, il Tribunale federale esamina unicamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha correttamente applicato il diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), ossia il diritto in vigore al momento in cui essa ha pronunciato la sentenza impugnata (DTF 129 IV 49 consid. 5.3 pag. 51 e seg. e rinvii).
2.
Contro le sentenze che non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale è ammissibile il ricorso per cassazione al Tribunale federale (art. 268 n. 1 PP). Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali (art. 269 PP). Nella sua impugnativa il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). La Corte di cassazione è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP): essa deve porre a fondamento del proprio giudizio i fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventualmente anche dall'istanza inferiore, ma solo nella misura in cui siano ripresi perlomeno in modo implicito nella decisione impugnata (DTF 129 IV 246).
3.
Il ricorrente lamenta anzitutto una lesione dei diritti della difesa, del suo diritto di essere sentito e dell'art. 6 CEDU, pretendendo che il verbale del procedimento davanti al Pretore penale sia stato redatto in maniera incompleta, dopo la conclusione del dibattimento e senza che lui abbia potuto presentare osservazioni. Secondo l'insorgente, nella decisione impugnata la CCRP avrebbe ritenuto accertati determinati comportamenti processuali del ricorrente rifacendosi al verbale dibattimentale. Quest'ultimo non contenendo le censure che egli avrebbe sollevato nel corso del dibattimento, la CCRP le ha date per non formulate. L'insorgente ammette che tale argomento dev'essere proposto mediante ricorso di diritto pubblico, egli sostiene nondimeno che esso può essere fatto valere con ricorso per cassazione se tale violazione dei diritti costituzionali conduce ad una violazione del diritto federale materiale. Così sarebbe in ragione del luogo del reato, rispettivamente del diritto applicabile secondo gli art. 6 e 7 CP.
Le censure che il ricorrente solleva in quest'ambito, pretendendo che si tratti di questioni di applicazione del diritto federale, riguardano in realtà l'applicazione del diritto costituzionale, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto cantonale. Esse risultano pertanto irricevibili in sede di ricorso per cassazione (v. art. 277bis e 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 132 IV 49 consid. 2; 124 IV 81 consid. 2a). L'insorgente, invocando le sentenze DTF 130 IV 54 e 6S.37/2006 di questa Corte, pretende che la via del ricorso per cassazione sia comunque ammissibile in quanto le censure d'ordine costituzionale sollevate conducono alla violazione degli articoli 6 e 7 CP. Su questo punto l'impugnativa è manifestamente infondata. Sostenendo, infatti, una violazione degli art. 6 e 7 CP perché non è stato accertato che il documento incriminato non è stato firmato a Lugano, ma all'estero, il ricorrente censura l'accertamento di un fatto, non una violazione del diritto, cosa inammissibile con il rimedio proposto.
4.
4.1 Il ricorrente sostiene, nel merito del reato a lui imputato, che l'articolo 251 CP non è applicabile perché mancherebbe una chiara posizione delle autorità cantonali sull'oggetto del reato, egli avrebbe firmato la ricevuta incriminata con l'accordo della denunciante, la ricevuta firmata non costituirebbe documento ai sensi dell'articolo 110 n. 5 CP e comunque alla vittima non sarebbe derivato alcun danno.
Invano l'insorgente sostiene che non sia chiaro su quale documento si fondi la sua condanna. La CCRP, infatti, ha accertato che gli era evidente sin dall'inizio che il procedimento a suo carico si basava sul documento annesso alla denuncia penale della presunta vittima, a comprova il fatto che egli stesso ha fatto sì che l'importo di fr. 3'050.-- riportato nel decreto di accusa fosse quantificato in circa fr. 3'000.-- (sentenza impugnata pag. 5). Affermando, poi, di aver firmato con l'accordo della denunciante, il ricorrente si discosta dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale in modo inammissibile nell'ambito di un ricorso per cassazione (art. 277bis cpv. 1 PP). Pertanto, l'unica autentica censura di diritto federale contenuta nell'impugnativa è costituita dall'invocata violazione dell'articolo 251 CP, che l'insorgente reputa leso nella misura in cui la decisione impugnata lo ha a torto applicato allo scritto che il ricorrente ha ammesso di aver firmato.
4.2 Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova. Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 n. 5 cpv. 1 CP). La natura di documento di uno scritto è relativa. Uno scritto può dunque essere considerato un documento per taluni aspetti e non per altri. Esso costituisce un documento in virtù di questa disposizione se si riferisce ad un fatto di portata giuridica e se è destinato e atto a provare il fatto contrario alla verità. La finalità a provare un fatto può risultare direttamente dalla legge, ma anche dal senso o dalla natura dello scritto; per quanto riguarda l'idoneità a provare un fatto, essa può essere dedotta dalla legge o dagli usi commerciali (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; DTF 126 IV 62 consid. 2a e rinvii).
Commette falsità in documenti giusta l'art. 251 n. 1 CP chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica.
Questa disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di documenti (falsità materiale) sia documenti menzogneri (falsità ideologica).
La falsificazione in senso proprio (falsità materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente. Il contraffattore crea un documento che inganna sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà (DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un suo eventuale contenuto menzognero (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).
4.3 Nel caso concreto importa innanzitutto chiarire se una ricevuta come quella firmata dal ricorrente a nome dell'ex impiegata della società di cui era socio gerente costituisca un documento ai sensi dell'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP.
La quietanza permette al debitore di facilitare la prova dell'estinzione della sua obbligazione stabilendo la presunzione che il debito ivi menzionato è stato saldato (v. art. 88 e 89 CO). Una quietanza è dunque un documento dotato per legge di un valore probatorio (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 135).
Nello scritto sul quale il ricorrente ha contraffatto la firma dell'ex dipendente si attesta la ricevuta da parte di quest'ultima di fr. 2'957.-- a titolo di stipendio e liquidazione del mese di dicembre 1998. Si tratta senza dubbio di un documento, essendo questo destinato e atto a provare l'estinzione dell'obbligazione del datore di lavoro di pagare il salario al lavoratore.
Che tale scritto non fruisca di un valore probatorio accresciuto, come sostiene il ricorrente, non è rilevante. Infatti, la nozione restrittiva di documenti sviluppata dalla giurisprudenza si applica solo in caso di falsità ideologica e non, come nella fattispecie, in caso di falsità materiale (DTF 132 IV 57 consid. 5.2; 123 IV 17 consid. 2c e rinvii).
4.4 È stato appurato che l'insorgente ha contraffatto la firma della ex dipendente senza il suo consenso. Sottoscrivendo a nome della donna la ricevuta di salario, egli ha formato un documento falso, poiché falsificando la sua firma sulla quietanza le ha attribuito una dichiarazione, ossia quella di aver riscosso l'importo ivi menzionato, che essa non aveva fatto. L'autore apparente della firma non corrisponde all'autore reale, ciò che configura senz'altro gli estremi del reato di falsità in documenti.
Perché la fattispecie di falsità in documenti sia adempiuta occorre inoltre che l'autore agisca al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. La CCRP ha accertato in maniera insindacabile (v. art. 277bis PP) che l'agire del ricorrente è stato dettato dal maldestro tentativo di scongiurare possibili problemi tra l'impiegata e il datore di lavoro. Egli ha contraffatto la firma della dipendente sulla ricevuta nell'intento di liquidare ogni sua pretesa salariale nei confronti della società di cui era socio gerente, con lo scopo dunque di nuocere al patrimonio della vittima rispettivamente di procacciare alla società un indebito profitto.
Poco importa che, in definitiva, B.________ non abbia subito alcun danno, secondo quanto afferma il ricorrente. L'infrazione di falsità in documenti infatti è un reato di pericolo e non d'evento (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 2 ad art. 251 CP, Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 1 ad art. 251; Andreas Donatsch/ Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 142).
5. Da tutto quanto esposto discende che la CCRP non ha violato il diritto federale per cui il ricorso per cassazione va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per conoscenza al patrocinatore delle parti civili.
Losanna, 2 febbraio 2007
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: