BGer I 691/2005
 
BGer I 691/2005 vom 24.11.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 691/05
Sentenza del 24 novembre 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, ricorrente,
contro
P.________, Italia, opponente, rappresentata dalla Consulenza giuridica andicap, Via Berta 28, 6512 Giubiasco
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 30 agosto 2005)
Fatti:
A.
A.a P.________, cittadina italiana residente a C.________, nata nel 1950, ha lavorato in Svizzera dal 1973 al 1999, dapprima come operaia e cameriera, da ultimo in qualità di collaboratrice domestica. A partire dal mese di ottobre 1999, per le conseguenze di un carcinoma mammario, è diventata (totalmente) inabile al lavoro.
In data 26 ottobre 2000 l'interessata ha presentato una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità lamentando un'inabilità lavorativa completa addebitabile ad esiti di mastectomia radicale destra, esiti di ricostruzione mammaria destra, linfodema ascellare, osteoporosi, cervicobrachialgia con discopatia C5-C6, periartrite scapolo-omerale, spondilodiscoartrosi cervicale e lombare, coxartrosi, tunnel carpale bilaterale.
A.b L'amministrazione ha affidato i necessari accertamenti al proprio medico di fiducia, dott. L.________, il quale, con rapporto del 29 gennaio 2002, si è pronunciato a sfavore di una ripresa dell'attività di collaboratrice domestica, ma ha pur sempre ritenuto l'assicurata abile al lavoro nella misura del 70% (per riduzione di orario: sei ore giornaliere) in attività sostitutive leggere. Mediante decisione del 12 giugno 2002, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la domanda di prestazioni per difetto d'invalidità pensionabile (tasso d'incapacità al guadagno del 38%).
Adito su ricorso dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per pronuncia del 12 marzo 2003, ha dichiarato irricevibile il gravame per nullità della decisione amministrativa. Il giudice cantonale ha infatti stabilito che la decisione era stata emessa da un'autorità incompetente, vale a dire dall'Ufficio AI del Cantone Ticino anziché, come avrebbe dovuto essere, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI).
A.c Con decisione del 19 giugno 2003, anche l'UAI ha respinto la richiesta con le stesse motivazioni dell'omologo Ufficio cantonale.
Allegando nuova documentazione medica, attestante fra le altre cose pure una nevralgia del trigemino destro e una polineuropatia agli arti inferiori, P.________ si è opposta al provvedimento dell'UAI, il quale, preso atto della nuova documentazione ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dott. C.________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna.
Posta la diagnosi - disfunzione costovertebrale plurisegmentale a sinistra dei segmenti dorsali alti con componente miofasciale della muscolatura del cinto scapolare a sinistra in disturbi statici del rachide, esito da mastectomia radicale con svuotamento ascellare per carcinoma duttale G2 della mammella destra, ricostruzione della mammella destra, sindrome lombospondilogena cronica in disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, minime alterazioni degenerative del rachide lombare (condrosi L4/5), periartropatia calcarea dell'anca sinistra, alterazioni degenerative del rachide cervicale (minima retrolistesi di C5 su C6 in osteocondrosi C5/C6, uncartrosi ai segmenti caudali), lisi 5x5 mm al corpo vertebrale C5 di non chiara origine DD metastasi ossea, osteoporosi, sindrome del canale carpale bilaterale, nevralgia del trigemino a destra -, l'esperto incaricato ha giudicato la paziente abile al lavoro al 100% in attività adatta allo stato di salute (ergonomicamente idonea, con carichi variabili massimi di 10-15 kg, con possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide) e in misura del 70% nella sua ultima attività di domestica. Fondandosi su questa valutazione, l'UAI ha confermato il rifiuto di prestazioni e ha accertato un grado d'invalidità del 7%, largamente insufficiente per riconoscere il diritto a una rendita (decisione su opposizione del 7 marzo 2005).
B.
Producendo un rapporto del dott. S.________, specialista FMH in medicina interna, oncologia-ematologia, P.________, patrocinata dalla Consulenza giuridica andicap, si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale per pronuncia del 30 agosto 2005, in (parziale) accoglimento del ricorso e con riconoscimento di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili, ha annullato il provvedimento amministrativo in lite e ha rinviato gli atti all'amministrazione per allestimento di una perizia pluridisciplinare e per nuova decisione. Rilevandone il "carattere contraddittorio e nel contempo severo", i giudici commissionali non hanno aderito alle conclusioni peritali del dott. C.________. In considerazione del complesso patologico affliggente l'assicurata, essi hanno espresso forti perplessità sul fatto che ella potesse riprendere un lavoro, quale quello di collaboratrice domestica, spesso richiedente sforzi fisici non indifferenti; similmente hanno osservato che la serie di limitazioni funzionali, di carico e di posizione poste in evidenza dal perito, lascerebbero supporre gravi difficoltà anche nell'ambito di attività sostitutive leggere e/o semisedentarie. Un'indagine pluridisciplinare (neurologica, ortopedica, psichiatrica e oncologica) avrebbe dovuto essere ordinata, secondo l'autorità commissionale, anche perché al noto quadro morboso si sarebbero associate altre patologie come la polineuropatia agli arti inferiori e una sindrome depressiva che imponevano un complemento istruttorio.
C.
L'UAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio commissionale. L'amministrazione ritiene che gli atti all'inserto sono sufficienti per potere stabilire la residua capacità lavorativa dell'assicurata. Osserva in particolare che la valutazione peritale del dott. C.________, completa, motivata e coerente, sarebbe del tutto conforme alle esigenze giurisprudenziali in materia. L'UAI rimprovera inoltre ai giudici commissionali, che peraltro avrebbero espressamente definito ineccepibile dal profilo professionale e scientifico la perizia del dott. C.________, di essersi addentrati in ambiti prettamente medici, esulanti dalle loro competenze.
P.________, sempre rappresentata dalla Consulenza giuridica andicap, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è rimesso al giudizio del Tribunale federale delle assicurazioni rinunciando a presentare osservazioni particolari.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è il tema di sapere se la Commissione federale di ricorso poteva o meno ritenere incompleti, rispettivamente non convincenti, gli accertamenti medici compiuti dal dott. C.________ e posti a fondamento della decisione amministrativa, rinviando di conseguenza l'incarto all'UAI per complemento istruttorio.
2.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 cpv. 1 OG.
3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità commissionale ha già compiutamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare i concetti d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI), i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 121 V 366 consid. 1b), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita secondo l'ordinamento svizzero (art. 28 cpv. 1 LAI) applicabile in concreto anche dopo l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (v. ad esempio la sentenza del 29 agosto 205 in re C., I 613/04, consid. 1.1), il sistema di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 261 consid. 4, 353 consid. 3b/ee). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che affinché un rapporto medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi, deve tenere conto delle censure del paziente e giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a).
4.
4.1 Contrariamente a quanto pretende l'UAI ricorrente, stabilendo, nei limiti posti dalla giurisprudenza in materia, che la prova rappresentata dalla perizia del dott. C.________ non poteva ritenersi decisiva ai fini del giudizio, i giudici commissionali non si sono semplicemente sostituiti al giudizio del medico, bensì hanno fatto - correttamente per quanto si dirà di seguito - uso del loro libero potere di apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA).
4.2 È vero che il Tribunale federale delle assicurazioni, in costante prassi, riconosce di principio pieno valore probatorio ai referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente se questi fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e giungono a risultati concludenti. Tuttavia, questo assunto vale solo nella misura in cui non vi siano indizi concreti atti a mettere in discussione la loro attendibilità (VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c). Ora, proprio a proposito dell'attendibilità delle conclusioni della perizia del dott. C.________, anche questa Corte non nasconde le sue perplessità. Non può infatti passare inosservato il fatto che l'assicurata, che era stata dichiarata inabile al lavoro nell'attività precedente e abile in misura limitata (70%) in attività sostitutive leggere dal medico di fiducia dell'AI nel gennaio 2002 sulla scorta di un quadro diagnostico e clinico assai meno complesso di quello attestato successivamente - e comunque al più tardi al momento della decisione su opposizione in lite -, sia in seguito stata dichiarata dal dott. C.________ pienamente abile al lavoro in attività sostitutive leggere e addirittura abile al 70% nella precedente professione, certamente non leggera, di collaboratrice domestica. Queste conclusioni non convincono, quantomeno perché non spiegano e motivano il differente apprezzamento da parte del perito che era stato chiamato dall'amministrazione a rendere una valutazione specialistica proprio perché alcuni disturbi lamentati dall'assicurata non risultavano più essere "coperti" dall'esame clinico 29 gennaio 2002 del dott. L.________ (v. annotazione 11 agosto 2004 del dott. U.________).
La perizia reumatologica del dott. C.________ non risultando convincente nelle sue conclusioni, giustamente i primi giudici non potevano prenderla a fondamento per la loro valutazione sulla capacità lavorativa residua dell'interessata nell'attività precedente o in altre confacenti allo stato di salute. Con queste premesse e in mancanza di indicazioni mediche affidabili, essi potevano di conseguenza chiedere l'allestimento di un nuovo esame, che, per quanto indicato in data 13 aprile 2005 dal dott. S.________ in risposta a una specifica questione del legale dell'assicurata, potrà tuttavia ben essere di natura reumatologica, anziché ortopedica come invece disposto nel giudizio commissionale.
4.3 Quanto alla necessità, evidenziata dalla pronuncia impugnata, di un esame pluridisciplinare anche a livello neurologico, psichiatrico e oncologico, occorre distinguere.
4.3.1 Essendo l'amministrazione chiamata a rendere una nuova decisione sulla richiesta di prestazioni dell'assicurata e dovendo essa di conseguenza esprimersi sullo stato di fatto (medico, ma non solo) che si realizzerà fino alla data del nuovo provvedimento, appare sin d'ora opportuno e necessario estendere l'oggetto degli accertamenti anche all'aspetto neurologico e psichiatrico.
Per l'aspetto neurologico, il dott. S.________, dopo avere peraltro accertato una netta riduzione del riflesso achilleo e della sensibilità posturale, ha infatti rilevato che i disturbi associabili a una polineuropatia distale agli arti inferiori - disturbo principale lamentato dall'interessata - richiederebbero l'allestimento di una simile perizia. La compatibilità dei disturbi accusati con una polineuropatia sensitiva agli arti inferiori era del resto già stata precedentemente evidenziata dalla divisione di neurologia dell'Ospedale X.________. Contrariamente a quanto espresso dal dott. U.________, un tale esame non servirebbe unicamente per rispondere ad eventuali quesiti di natura terapeutica ma avrebbe il compito di valutare e chiarire se e in quale misura la sospetta polineuropatia influisca sulla capacità lavorativa dell'assicurata.
Dal profilo psichiatrico, per contro, l'approfondimento si giustifica in quanto l'esame dello stesso dott. S.________ - dopo che in precedenza già il curante dott. F.________ in data 11 dicembre 2003, in maniera a dir vero per nulla circostanziata, aveva attestato un aggravamento psicofisico - avrebbe permesso di riscontrare "evidenti disturbi di ordine psicologico che hanno fatto seguito al trattamento oncologico". Questi ultimi sono stati fatti risalire all'esperienza della perdita della madre in età infantile (sempre per carcinoma mammario) e soprattutto al trauma dell'amputazione mammaria da lei stessa subito e solo parzialmente compensato dalla ricostruzione successiva. La paziente presenterebbe, sempre stando al dott. S.________, evidenti segni di una difficoltà di coping, vale a dire di difficoltà nell'affrontare la malattia oncologica e i trattamenti oncologici.
Queste valutazioni (di ordine neurologico e psichiatrico) dovranno essere chiarite e se del caso confermate da specialisti del settore, i quali saranno in particolare chiamati a esprimersi sulle conseguenze inabilitanti dei loro accertamenti.
Ne consegue che (anche) in questa misura il giudizio commissionale merita di essere sostanzialmente confermato.
4.3.2 La pronuncia impugnata non può per contro trovare adesione nella misura in cui ha pure ordinato un complemento istruttorio di natura oncologica. Questo Tribunale, al pari dell'amministrazione, osserva infatti che, a distanza di sette anni dall'intervento di mastectomia radicale, non esistono reperti negativi o segni di ripresa della malattia. Del resto, l'inutilità, quantomeno allo stato attuale, di una perizia oncologica è indirettamente confermata dallo stesso dott. S.________, specialista nel settore, il quale, dopo avere rilevato l'assenza di linfadenopatie patologiche e di indizi di recidiva neoplastica, ha espressamente riconosciuto l'impossibilità di quantificare la capacità lavorativa residua della paziente dal profilo oncologico.
4.4 Stante quanto precede, il ricorso dell'UAI si dimostra solo in minima parte - limitatamente alla necessità di predisporre una perizia oncologica - fondato. Il giudizio impugnato dev'essere in questo senso modificato nel senso che l'amministrazione dovrà ordinare una perizia plurisiciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) prima di potersi esprimersi nuovamente sul diritto a prestazioni di P.________.
5.
5.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del 16 ottobre 2006 in re A., I 698/04, consid. 6).
5.2 In buona parte vincente in lite, l'assicurata, patrocinata da un servizio di consulenza specializzato, ha diritto a ripetibili ridotte che saranno poste a carico dell'amministrazione ricorrente (art. 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio impugnato 30 agosto 2005 della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero è modificato nel senso dei considerandi.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
L'UAI verserà a P.________ l'importo di fr. 1'800.- a titolo di indennità di parte per la presente procedura.
4.
La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirà (eventualmente) di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo nella presente sede.
5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 24 novembre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere: