BGer 4P.154/2006
 
BGer 4P.154/2006 vom 13.11.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.154/2006 /biz
Sentenza del 13 novembre 2006
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Kiss
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
B.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Francesco Riva,
contro
C.________SA,
opponente,
patrocinata dall'avv. Carlo Lombardini,
studio legale Poncet Turrettini Amaudruz Neyroud & Associés,
Arbitro unico avv. D.________.
Oggetto
art. 85 lett. c OG; art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP
(arbitrato internazionale; ordine pubblico),
ricorso di diritto pubblico contro il lodo emanato
il 13 aprile 2006 dall'arbitro unico.
Fatti:
A.
Per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio, la fattispecie all'origine della controversia sottoposta al Tribunale federale può venir riassunta come segue.
A.a Nell'estate del 2000 il professor A.________ riunì alcune società in una cordata mirante all'acquisizione della società italiana E.________SpA, appartenente a F.________SpA.
Secondo il progetto di A.________ le società della cordata avrebbero fornito a G.________ i fondi necessari all'operazione; questa società avrebbe poi provveduto all'acquisizione di E.________SpA per il tramite di H.________Srl, di cui era titolare al 100%.
Fra le società coinvolte nella cordata vi era B.________, società olandese con un capitale di HFL 20'000.-- suddiviso in 2'000 azioni di nominali HFL 1'000.-- cadauna, tutte detenute dallo stesso A.________, il quale era pure l'amministratore unico.
A.b Tra il 2000 e il 2001 anche C.________SA, Lussemburgo, manifestò la volontà di partecipare alla cordata. Non essendo possibile, però, assegnarle direttamente la quota del 10% ancora disponibile, fu pattuito di ampliare quella di B.________, che dal 10% passò al 20%, così da permettere a C.________SA una partecipazione indiretta.
C.________SA si era infatti dichiarata pronta a finanziare B.________ nella misura necessaria a consentirle di comperare il 10% supplementare di E.________SpA. Al finanziamento sarebbe stato abbinato un diritto d'opzione put and call, che dava a C.________SA il diritto/obbligo di acquisire da A.________ una partecipazione diretta del 50% meno una azione in B.________; in caso di esercizio del diritto di opzione C.________SA avrebbe rinunciato al rimborso del finanziamento.
A.c Gli accordi intervenuti fra C.________SA, A.________ e B.________ sono stati formalizzati in tre contratti sottoscritti il 29 gennaio 2001 a Lugano.
Innanzitutto A.________ e C.________SA hanno stipulato un "Accordo Quadro" nel quale A.________, a fronte dell'impegno di C.________SA a concedere a B.________ un finanziamento di LIT 53'107'000'000.--, pari a € 27'427'476.--, concedeva a C.________SA un'opzione d'acquisto, abbinata a un'opzione di vendita, su 999 delle 2000 azioni di B.________.
A questo "Accordo Quadro", che definiva le finalità e i meccanismi contrattuali, erano allegati, quali "parti essenziali e integranti", altri due contratti: un "Contratto di Finanziamento", concluso da C.________SA con B.________ - nel quale A.________ era intervenuto "ai soli fini dell'assunzione degli obblighi personali che lo riguardano" - che disciplinava le condizioni del prestito e un secondo accordo fra C.________SA e A.________, concernente l'Opzione di acquisto e di vendita delle 999 azioni B.________ al prezzo di HFL 99'900.--, equivalente al valore nominale delle azioni. Nel regolare termini e modalità del diritto d'opzione, quest'ultima pattuizione prevedeva che con l'acquisto della partecipazione in B.________ per effetto dell'esercizio della put o della call option, C.________SA si sarebbe accollata l'onere del finanziamento di LIT 53 miliardi, rinunciando a chiederne il rimborso.
Non appena firmati i contratti C.________SA ha erogato a B.________ l'importo concordato.
A.d Il 14 febbraio 2001 F.________SpA ha girato l'intero pacchetto delle azioni E.________SpA a H.________Srl, appartenente al 100% a G.________, di cui - come già spiegato - B.________ deteneva il 20%. Conformemente a quanto convenuto in seno alla cordata, A.________ ha assunto la carica di presidente del consiglio di E.________SpA.
A.e Richiamandosi all'art. 3.6 dell'Opzione di acquisto e vendita, il 30 aprile 2001 C.________SA ha esercitato il diritto d'opzione sulle 999 azioni B.________, invitando A.________ a consegnare le azioni dietro contestuale pagamento del valore nominale dei titoli e liberatoria del finanziamento regolato dal contratto di finanziamento.
Sennonché la girata delle 999 azioni B.________ da A.________ a C.________SA non è avvenuta, così come non è stato perfezionato l'accollo degli oneri di finanziamento previsto dalla clausola e B.________ ha tenuto per sé la somma ricevuta da C.________SA.
A.f Non essendo possibile trovare una soluzione bonale al litigio sorto fra le parti, nel 2003 - al fine di garantire le pretese pecuniarie che si apprestava a far valere nei confronti di A.________ e B.________ nell'ambito della procedura arbitrale di merito - C.________SA ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Amsterdam il sequestro di tutte le azioni B.________ apparte-nenti a A.________ nonché il sequestro delle azioni G.________ appartenenti a B.________.
A.g Il 14 maggio 2003 A.________, così sollecitato dai soci di E.________SpA, ha rassegnato anticipatamente le dimissioni dalla carica di presidente.
B.
Come preannunciato, C.________SA ha dato avvio alla procedura arbitrale.
B.a Conformemente a quanto previsto dall'art. 4.4 dell'Accordo Quadro, il 2 luglio 2003 ha depositato presso il Comitato d'arbitrato della Camera di commercio dell'industria e dell'artigianato, la richiesta tendente all'apertura del procedimento arbitrale contro A.________. Con risposta del 4 agosto 2003 A.________ si è associato alla richiesta di nominare un arbitro unico chiedendo nel contempo la partecipazione in causa - siccome parte a uno dei tre contratti connessi - di B.________, la quale ha aderito alla chiamata in causa l'8 ottobre 2003.
Il 10 dicembre 2003, contestualmente alla designazione dell'arbitro unico nella persona dell'avv. D.________ di Lugano, il Comitato di arbitrato - con il consenso di C.________SA - ha ammesso la partecipazione di B.________ nel procedimento, quale convenuta a fianco di A.________.
B.b In occasione del primo incontro, svoltosi il 10 febbraio 2004, le parti e l'arbitro hanno concordato di non ancorare la procedura a nessuno specifico codice di rito.
B.c Con memoria del 9 marzo 2004 C.________SA ha in sostanza domandato di accertare e dichiarare la risoluzione degli accordi, di condannare il convenuto A.________ al pagamento della penale pattuita nel Contratto d'Opzione, di € 1'032'913.80, e delle ulteriori somme dovute a titolo di risarcimento del danno per violazione degli impegni assunti, nonché di condannare B.________ a restituire a C.________SA il capitale erogato, € 27'427'476.--, più interessi contrattuali di mora e a pagare le ulteriori somme dovute a titolo di risarcimento del danno per violazione degli impegni assunti.
Dal canto suo, il 30 aprile 2004 A.________ ha chiesto di condannare C.________SA al pagamento della penale di € 1'032'913.79 e al risarcimento del danno, da determinarsi secondo equità, causato dalla comunicazione a terzi di notizie riservate, dall'averlo descritto come inadempiente in violazione del diritto all'identità e dalla lesione del patrimonio professionale, nonché a risarcirgli la perdita degli emolumenti quale presidente di E.________SpA; infine, in relazione al provvedimento di sequestro, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di disporre delle azioni.
Con memoria congiunta B.________ ha chiesto di condannare C.________SA al pagamento della penale di € 1'032'913.79 e al risarcimento del danno, da determinarsi secondo equità, causato dalla comunicazione a terzi di notizie riservate e dall'aver descritto il suo socio e rappresentante unico come inadempiente in violazione del diritto all'identità di B.________; infine ha chiesto il rimborso delle spese causate dalle procedure di sequestro.
B.d Terminata l'istruttoria, il 4 e 25 marzo 2006 C.________SA ha precisato le proprie conclusioni, domandando in particolare all'arbitro, per quanto qui di rilievo, di:
accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del Prof. A.________ e di B.________ agli obblighi assunti nell'Accordo Quadro e nei contratti collegati di Finanziamento e di Opzione di acquisto e vendita, tutti sottoscritti in data 29/01/2001 e per l'effetto dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti collegati di Finanziamento e di Opzione di acquisto e vendita per fatto e colpa del Prof. A.________ e di B.________;
condannare il Prof. A.________ e la B.________ in solido tra loro al pagamento in favore di C.________SA (...) della somma di € 27.427.476,00, maggiorata degli interessi contrattualmente previsti e il Prof. A.________ al pagamento della penale contrattualmente prevista per l'importo di € 1.032.913,80 (Lit. 2.000.000.000);
B.e Nel lodo prolato il 13 aprile 2006 a Lugano, l'arbitro unico - applicando il diritto italiano, così come voluto delle parti - ha accertato l'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte di A.________ e B.________, mentre non ha ravvisato inadempimenti imputabili a C.________SA. Di conseguenza, respinte tutte le eccezioni e obiezioni sollevate da A.________ e B.________, ha dichiarato la risoluzione dei contratti richiesta da C.________SA per inadempienza delle controparti e accolto la domanda d), condannando in solido A.________ e B.________ al rimborso dell'importo di € 27'427'476.--, più interessi al tasso del 5% annuo dal 6 febbraio 2001, nonché A.________ da solo al pagamento della penale di € 1'032'913.80.
C.
Il 1° giugno 2006 A.________ e B.________ hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale giusta l'art. 85 lett. c OG, con il quale hanno postulato - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento del predetto lodo per violazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP.
D. L'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta il 29 giugno 2006.
Con osservazioni del 10 luglio 2006 C.________SA ha proposto la reiezione dell'impugnativa, mentre l'arbitro unico ha rinunciato a determinarsi, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.
La possibilità d'impugnare un lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale giusta l'art. 85 lett. c OG presuppone anzitutto l'esistenza di un arbitrato internazionale sottoposto alla LDIP (cfr. Bernard Corboz, Le recours au tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in: SJ 2002 II pag. 1 segg. e in particolare pag. 2-7).
1.1 Le disposizioni del dodicesimo capitolo della LDIP (art. 176 - art. 194), dedicato all'arbitrato internazionale, sono applicabili quando la sede del tribunale arbitrale si trova in Svizzera e - cumulativamente - quando, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte non era domiciliata né dimorava abitualmente in Svizzera (art. 176 cpv. 1 LDIP).
Si tratta di requisiti manifestamente ossequiati nel caso in rassegna. Pacifica la sede luganese dell'autorità arbitrale, basti infatti osservare come all'epoca della conclusione del patto d'arbitrato, avvenuta il 29 gennaio 2001 in concomitanza con la stipulazione dell'Accordo quadro e dei due contratti allegati, tutte le parti fossero insediate all'estero.
1.2 La via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale giusta l'art. 191 LDIP è pertanto aperta, anche perché non è stata pattuita la competenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (art. 191 cpv. 2 LDIP).
2.
Pur trattandosi di una controversia concernente un arbitrato internazionale, la procedura dinanzi al Tribunale federale è retta dalle disposizioni della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) che regolano il ricorso di diritto pubblico (art. 191 cpv. 1 seconda frase LDIP). L'ammissibilità del gravame va dunque esaminata anche sotto questo profilo.
2.1 Destinatari del lodo impugnato, che impone loro il versamento di € 27'427'476.--, rispettivamente di € 1'032'913.80, i ricorrenti hanno un interesse legittimo (cfr. art. 88 OG) a verificare che la decisione impugnata sia stata resa senza violare le garanzie sgorganti dall'art. 190 cpv. 2 LDIP.
Interposto in tempo utile (art. 89 OG) nella forma prevista dalla legge (art. 90 cpv. 1 OG), il ricorso appare per il resto ricevibile.
2.2 Giovi infine rammentare che, data l'applicabilità delle regole procedurali vigenti per il ricorso di diritto pubblico, l'impugnativa deve soddisfare le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per il quale il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei principi che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. In altre parole, qualora venga impugnato un lodo arbitrale internazionale l'allegato ricorsuale deve contenere un'esauriente motivazione dalla quale si possa dedurre che una delle ipotesi contemplate dall'art. 190 cpv. 2 LDIP è realizzata (DTF 128 III 50 consid. 1c pag. 53 seg.; Bernard Corboz, op. cit., pag. 14-15).
3.
Consapevoli dei limiti posti al Tribunale federale chiamato a pronunciarsi su di un ricorso di diritto pubblico contro un lodo internazionale - e in particolare dell'impossibilità di ottenere, in questa sede, un riesame della decisione impugnata nel merito - i ricorrenti indicano quale unico motivo di ricorso l'incompatibilità del lodo con l'ordine pubblico materiale per violazione del principio pacta sunt servanda (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP).
3.1 Giusta l'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP un lodo può infatti essere annullato se incompatibile con l'ordine pubblico.
La nozione di ordine pubblico è più restrittiva di quella di arbitrio (DTF 132 III 389 consid. 2.2.2 pag. 393); in maniera generale si può dire che la riserva dell'ordine pubblico interviene solo in presenza di situazioni che urtano in maniera scioccante i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera (Bernard Corboz, op. cit. pag. 25 seg.).
Per ammettere l'incompatibilità di una decisione con l'ordine pubblico non basta dunque un apprezzamento delle prove sbagliato, un accertamento di fatto manifestamente errato, o la violazione di una norma di diritto applicabile (cfr. sentenza non pubblicata dell'8 aprile 2005, causa 4P.253/2004 consid. 3.1). Una decisione risulta contraria all'ordine pubblico quando - e ciò sia nella motivazione che nell'esito - misconosce quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico (DTF 132 III 389 consid. 2.2.3 pag. 395).
3.2 Fra i principi tutelati dall'ordine pubblico vi è quello della lealtà contrattuale (pacta sunt servanda; DTF 128 III 191 consid. 6b pag. 198; 120 II 155 consid. 6a pag. 166 con rinvii).
Secondo la giurisprudenza, esso viene disatteso quando l'arbitro rifiuta di applicare una clausola contrattuale dopo averne ammesso il carattere vincolante, oppure, al contrario, quando impone alle parti il rispetto di una clausola che ha dichiarato inapplicabile (sentenza non pubblicata del 7 settembre 2006 nella causa 4P.134/2006 consid. 5.2). In altre parole, l'autorità arbitrale deve aver applicato o rifiutato di applicare una disposizione contrattuale ponendosi in contraddizione con il risultato della propria interpretazione in merito all'esistenza e/o al contenuto dell'atto giuridico litigioso (sentenza non pubblicata del 21 febbraio 2006 nella causa 4P.314/2005 consid. 3.1).
Né il processo d'interpretazione delle pattuizioni contrattuali né il suo risultato rientrano, per contro, nel campo di applicazione del principio della lealtà contrattuale - e, quindi, dell'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP - di modo ch'essi sfuggono all'esame del Tribunale federale (sentenza non pubblicata del 10 novembre 2005 nella causa 4P.98/2005 consid. 5.2.1; cfr. anche Gerhard Walter, Aspetti processuali dell'arbitrato commerciale internazionale in Svizzera, in: L'arbitrato commerciale internazionale in Svizzera e in Italia, Milano 1992, pag. 37-56, in particolare pag. 51 seg.).
4.
In concreto, secondo i ricorrenti, l'arbitro unico sarebbe incorso in una violazione del principio pacta sunt servanda laddove, dopo aver accertato che solo A.________ era parte al Contratto d'Opzione e solo B.________ era parte al Contratto di Finanziamento e dopo aver stabilito che solo A.________ ha violato il Contratto d'Opzione, ha contradditoriamente ritenuto B.________ parte inadempiente al contratto di finanziamento e l'ha condannata a restituire la somma da lei ricevuta in virtù di tale contratto, allorquando, come accertato dall'arbitro, la violazione dell'Opzione faceva scattare unicamente la penale in capo a A.________. Altrettanto contraddittoria, sempre a mente dei ricorrenti, è la decisione di condannare A.________ quale condebitore solidale, dopo aver espressamente statuito ch'egli non aveva percepito il prestito e non era parte al contratto di finanziamento.
Così facendo l'arbitro unico avrebbe, in definitiva, condannato B.________ a fornire una prestazione ex contractu - dato che nessuna altra causa per il pagamento della somma di € 27'427'476.-- è stata menzionata, sostengono i ricorrenti - sulla base della violazione di un contratto, quello d'Opzione, che, secondo lo stesso arbitro unico non vincolava B.________ e che sarebbe per di più stato violato unicamente da A.________. Di converso, avrebbe condannato A.________ a fornire, quale condebitore solidale, la stessa prestazione sulla base di un contratto, quello di Finanziamento, che, secondo lo stesso arbitro unico, non vincola A.________.
5.
Gli argomenti dei ricorrenti sono solo apparentemente pertinenti. Come osservato anche dall'opponente, essi riferiscono in maniera selettiva e tendenziosa il contenuto del lodo.
5.1 Fuorviante è innanzitutto il tentativo di far passare i contratti da loro conclusi con l'opponente come accordi separati e chiaramente distinti l'uno dall'altro.
In ingresso all'esame della fattispecie nel merito, l'arbitro ha infatti ben illustrato il collegamento negoziale - peraltro non contestato dalle parti - esistente fra i tre accordi (Accordo Quadro, Contratto di Finanziamento e Contratto d'Opzione di acquisto e vendita) sottoscritti il 29 gennaio 2001 a Lugano.
"I tre contratti " - ha precisato l'arbitro - "erano finalizzati, per comune intento delle parti, a regolare l'acquisizione in via indiretta da parte di C.________SA di una partecipazione del 10% in E.________SpA, nell'ipotesi in cui la cordata A.________ avesse avuto successo. Tutti e tre i contratti vi fanno esplicito riferimento e, seppure in apparenza autonomi, non è contestato che la reale e comune volontà delle tre parti contraenti mirasse appunto a instaurare, tramite una disciplina contrattuale separata, un insieme organico di accordi che tendessero al raggiungimento di quel obiettivo finale. Il nesso fra più negozi" - ha concluso l'arbitro - "comporta che l'esistenza, la validità, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro. In particolare, la risoluzione di un contratto produce gli stessi effetti sui contratti connessi."
5.2 Quest'ultima considerazione - che riguarda l'applicazione del diritto e come tale non può essere censurata nel quadro del presente rimedio, come già esposto al consid. 3 - permette già di intravvedere il motivo della decisione di condannare B.________ al pagamento di € 27'427'476.--.
Dopo aver ammesso una grave violazione degli obblighi contrattuali da parte dei convenuti, ma soprattutto di A.________, l'arbitro ha infatti pronunciato la risoluzione di tutti e tre i contratti sottoscritti il 29 gennaio 2001, giacché "in presenza di contratti collegati da nesso funzionale, la risoluzione coinvolge necessariamente il complesso degli accordi, dato che le sorti giuridiche che toccano un contratto si ripercuotono sugli altri."
E lo scioglimento dei rapporti contrattuali - ha continuato l'arbitro - fa sì che le prestazioni già effettuate da una parte siano considerate sine causa e diano luogo a ripetizione dell'indebito o restituzioni di arricchimenti. Donde la condanna di B.________ alla restituzione della somma percepita da C.________SA in virtù di tali accordi, e in particolare del contratto di finanziamento.
In altre parole, contrariamente a quanto lasciato intendere dai ricorrenti, la condanna di B.________ al pagamento di € 27'427'476.-- non deriva direttamente dalle violazioni contrattuali imputabili a A.________, bensì dallo scioglimento dei tre accordi, riconducibile - effettivamente - all'agire di A.________.
Tenuto conto di quanto appena esposto la decisione dell'arbitro a questo proposito non presenta dunque alcuna contraddizione interna e la censura di violazione del principio pacta sunt servanda si avvera manifestamente infondata.
5.3 Ammesso l'obbligo di restituzione a carico di B.________, l'arbitro è passato all'esame della successiva domanda formulata C.________SA al punto d) delle sue conclusioni, tendente alla condanna di A.________ in solido.
Come indicato nel ricorso, l'arbitro ha osservato che A.________ "non ha percepito il prestito e non era parte al contratto di finanziamento, se non per assumere di persona l'impegno di versare integralmente il capitale sociale di B.________, ciò che costituiva la condizione risolutiva del finanziamento". Egli ha poi soggiunto che "Questo nesso non permette certo di assumere che, risolto il contratto, l'obbligo di rifusione della somma mutuata si estenda anche a lui."
Contrariamente a quanto vogliono far credere i ricorrenti, però, l'arbitro non si è limitato alle citate considerazioni per poi concludere, contraddicendo sé stesso, per la condanna di A.________ al rimborso della somma oggetto del contratto di finanziamento di cui non era parte. Il passaggio riportato dai ricorrenti è solo la tappa iniziale della riflessione sull'eventuale obbligo di pagamento di A.________ in solido. Decisive, come evidenziato dall'opponente, sono le frasi successive, che recitano: "Ma occorre ancora verificare se e quale incidenza abbia il collegamento negoziale sulla questione della solidarietà. A questo riguardo ha rilevanza determinante, secondo l'arbitro, il fatto che, nel quadro complessivo degli accordi, il finanziamento era stato concesso unicamente in vista e nella prospettiva che A.________ cedesse a C.________SA 999 azioni B.________, dopo il bid E.________SpA. Orbene, in presenza di una simile connessione, il venir meno di A.________ al suo obbligo di girare le azioni all'attrice, dopo il bid E.________SpA, gli impone, anche in considerazione dei postulati di buona fede e correttezza ancorati negli accordi, di far fronte di persona, a fianco di B.________, alla restituzione dell'investimento operato da C.________SA e vanificato dalla sua inadempienza. Questa conclusione si impone in modo ancor più evidente, se si considera che esiste identità economica tra B.________ e A.________, quest'ultimo essendo unico azionista e solo titolare economico della società convenuta. Sicché tra i convenuti esiste una connessione interpersonale così stretta che, unitamente al collegamento negoziale, impone anche a A.________ l'obbligo della B.________ di restituire a C.________SA la somma mutuata".
Giovi ribadire ancora una volta che le considerazioni dell'arbitro non possono essere riviste nel merito. Ai fini della valutazione dell'asserita violazione del principio pacta sunt servanda, ci si deve limitare a stabilire se egli abbia pronunziato un giudizio che contraddice il risultato della sua interpretazione in merito all'esistenza o al contenuto dell'atto litigioso (cfr. quanto esposto supra, al consid. 3).
Ora, l'estratto del lodo appena riprodotto permette di affermare che il ragionamento dell'arbitro è scevro da contraddizioni.
In sintesi, egli ha stabilito che l'intervento (limitato) di A.________ nel Contratto di Finanziamento venuto in essere tra B.________ e C.________SA non basta per giustificare la sua condanna in solido.
La condanna appare per contro giustificata - ha proseguito l'arbitro - in considerazione del collegamento negoziale esistente fra il Contratto di Finanziamento e gli accordi da lui stesso stipulati con C.________SA, che prevedevano degli obblighi interdipendenti fra di loro, e della stretta connessione interpersonale fra lui e B.________. Questa conclusione non solo non soffre di contraddizioni interne ma appare in perfetta coerenza con la portata attribuita dall'arbitro alle pattuizioni intercorse fra le parti, già descritta ai punti precedenti.
Nulla mutano le (pretestuose) affermazioni dei ricorrenti circa il "carettere nebuloso" delle considerazioni sull'identità economica tra B.________ e A.________. Basti ricordare quanto stabilito dall'arbitro nella prima parte del lodo quo al ruolo svolto da B.________. Egli ha infatti spiegato che "Nel piano unitario della operazione, il ruolo di B.________ è prettamente strumentale e secondario: serve quale «scatola vuota» in cui immettere i mezzi per acquistare la partecipazione E.________SpA e quindi quale strumento destinato a regolare i rapporti tra i contraenti principali A.________ e C.________SA in relazione all'investimento in E.________SpA. In fase negoziale, la società del resto s'identifica economicamente con A.________, essendo quest'ultimo legale rappresentante, amministratore unico e solo azionista di B.________."
Da quanto esposto discende che anche la decisione di condannare in solido i ricorrenti resiste alla censura di violazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP.
6.
I ricorrenti non hanno miglior fortuna con le ulteriori censure.
6.1 A loro modo di vedere, nella misura in cui riteneva che i contratti si estendevano a tutte le parti (cosa che però egli ha negato) l'arbitro unico avrebbe allora dovuto estendere anche a B.________ la condanna al pagamento della penale e non limitarla a A.________.
Sennonché - a prescindere dal fatto che l'arbitro non ha mai sostenuto che gli accordi si estendevano a tutte le parti, bensì che la risoluzione dell'uno comportava anche quella degli altri (cfr. quanto esposto al consid. 5) - i ricorrenti sembrano dimenticare che, in ogni caso, l'opponente non ha mai chiesto la condanna di B.________ al pagamento della penale prevista nel Contratto d'Opzione concluso con A.________.
6.2 Manifestamente priva di possibilità di successo è infine anche la critica mossa all'arbitro per avere, d'un lato, stabilito che C.________SA non ha chiesto il risarcimento del maggior danno derivante dalla violazione del Contratto d'Opzione e, dall'altro, condannato A.________ al pagamento di € 27'427'476.--, ovverosia - secondo i ricorrenti - del maggior danno.
Già si è detto, infatti (al consid. 5.3) delle ragioni che hanno indotto l'arbitro ad accogliere la domanda di condanna di A.________ alla restituzione del finanziamento in solido con B.________ e fra queste non vi è il "maggior danno" menzionato nel Contratto d'opzione.
7.
In conclusione, dunque, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG)
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 60'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 70'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'arbitro unico.
Losanna, 13 novembre 2006
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: