BGer 6S.365/2006
 
BGer 6S.365/2006 vom 08.11.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
6S.365/2006 /biz
Sentenza dell'8 novembre 2006
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Kolly, Zünd,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
contro
B.________, patrocinata dall'avv. Clarissa Indemini,
C.________,
D.________,
entrambe patrocinate dall'avv. Patrizia Gianelli,
opponenti.
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Violenza carnale (art. 190 CP), molestie sessuali
(art. 198 CP), commisurazione della pena (art. 63 CP),
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il
10 luglio 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 28 aprile 2006 la Corte delle assise criminali in Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di violenza carnale a danno di D.________, tentata violenza carnale a danno di B.________ e molestie sessuali a danno di C.________, condannandolo a cinque anni e sei mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per quindici anni.
B.
Il 10 luglio 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva il ricorso introdotto dal condannato contro la sentenza di primo grado.
C.
Postulando l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale, A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per cassazione fondato in particolare sulla violazione degli articoli 190 e 198 CP, nonché dei principi in materia di commisurazione della pena. Formula inoltre istanza di liberazione a titolo di sospensione dell'esecuzione della decisione ai sensi dell'art. 272 cpv. 7 PP, nonché domanda di assistenza giudiziaria con relativo gratuito patrocinio.
D.
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. Esso non è stato oggetto di intimazione alle controparti per un'eventuale risposta.
E.
Mediante decreto del 29 agosto 2006 il Presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha dichiarato irricevibile per difetto di competenza l'istanza di liberazione contenuta nell'impugnativa.
Diritto:
1.
Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Nel suo gravame il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
2.
2.1 In merito alla condanna per violenza carnale ai danni di D.________, il ricorrente ritiene che non vi sia stata pressione psicologica ai sensi dell'art. 190 CP (ricorso pag. 7). Con richiamo alla giurisprudenza del Tribunale federale, egli sostiene in particolare che D.________ non si trovava in una situazione senza via di uscita e che non è emerso un atteggiamento coattivo importante (ricorso pag. 9). Tale tesi troverebbe conforto nella constatazione della Corte di primo grado secondo cui la vittima non presentava lesioni fisiche (ricorso pag. 10).
2.2 Nel pregresso ricorso per cassazione in sede cantonale l'insorgente non ha lamentato una violazione del diritto federale per quanto riguarda il reato a danno di D.________, ma ha contestato gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove della Corte del merito (v. ricorso per cassazione alla CCRP, pag. 11 e segg.). In questo senso le censure in questione sono nuove. Orbene, come già sopra considerato, di principio e sotto pena di inammissibilità il gravame per cassazione non deve contenere impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b ultima frase PP). Tuttavia, se l'autorità cantonale doveva o poteva, secondo il diritto processuale cantonale, esaminare d'ufficio anche questioni di diritto che non le erano state sottoposte esplicitamente, esse possono essere fatte valere per la prima volta in sede federale. Se, invece, l'autorità cantonale doveva limitarsi esclusivamente all'esame delle censure sollevate dalle parti e se tali censure non sono state invocate regolarmente in sede cantonale, difetta l'esaurimento delle istanze e il ricorso per cassazione è inammissibile (DTF 123 IV 42 consid. 2a; 122 IV 56 consid. 3b, 285 consid. 1c e d; 121 IV 340 consid. 1a). Giusta l'art. 288 lett. a CPP/TI, il ricorso per cassazione cantonale è ammesso per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza; il ricorrente è tenuto ad indicare con precisione i motivi e le norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP/TI). Se la Corte di cassazione e revisione penale non è vincolata dalle motivazioni delle parti, essa non può tuttavia andare oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente (art. 295 cpv. 1 e 2 CPP/TI). Sono quindi le conclusioni del ricorrente che determinano in primo luogo l'oggetto e l'ampiezza della questione di diritto sottoposta all'esame dell'ultima istanza cantonale. Nel suo ricorso alla CCRP l'insorgente, per altro assistito da un avvocato, non ha minimamente contestato l'applicazione o l'interpretazione in quanto tale dell'art. 190 CP. Ora, il principio della buona fede gli imponeva di sollevare le censure relative alla violazione di tale articolo di legge già nelle istanze cantonali (v. sentenza del Tribunale federale 6S.310/2002 del 21 novembre 2002, consid. 8; DTF 122 IV 285 consid. 1f). Ne scende quindi che, difettando il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali, dette impugnazioni sono inammissibili in questa sede.
3. Per quanto concerne la tentata violenza carnale ai danni di B.________, il ricorrente denuncia anzitutto una violazione della presunzione di innocenza nel modo in cui l'autorità cantonale ha accertato i fatti (v. ricorso pag. 10 e segg.). Argomentando in questo modo, tuttavia, il ricorrente omette di considerare che la violazione della presunzione di innocenza non va fatta valere mediante ricorso per cassazione, bensì mediante ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali (v. art. 269 cpv. 2 PP; art. 84 cpv. 1 lett. a OG; DTF 120 Ia 31 consid. 2e). Anche per quanto riguarda questa doglianza il gravame si rivela dunque inammissibile. Non di meno laddove sostiene che nella fattispecie non sarebbero dati i requisiti dell'art. 190 CP, egli non solleva in realtà censure di diritto federale, ma contesta l'accertamento dei fatti posto alla base della condanna medesima, in particolare fornendo una ricostruzione alternativa dei fatti (v. ricorso pag. 16). In proposito l'impugnativa è dunque inammissibile in applicazione dell'art. 273 cpv. 1 lett. b PP. Per tacere del fatto che anche in questo caso non vi è traccia di censure di diritto federale nel pregresso di ricorso in sede cantonale per cui si tratterebbe comunque di censure nuove, irricevibili alla luce di quanto già esposto sopra (v. consid. 2.2).
4. In merito alla condanna per molestie sessuali ai danni di C.________, l'insorgente asserisce che l'autorità cantonale avrebbe considerato a torto valida la querela penale presentata da quest'ultima, violando per questo gli art. 29 e 198 CP (ricorso pag. 18 e segg.). Sennonché in sede cantonale il ricorrente non ha mai contestato la validità della querela penale di C.________ (v. ricorso per cassazione alla CCRP pag. 11 e segg.; sentenza di primo grado pag. 5 e seg., 89 e segg.), per cui anche questa censura si rivela inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali (v. sopra consid. 2.2).
5.
5.1 Il ricorrente lamenta infine una violazione dell'art. 63 CP da parte dell'autorità cantonale.
5.1.1 In questo ambito egli critica principalmente il fatto che la precedente istanza abbia omesso di verificare l'esistenza di una disparità di trattamento allegata nel pregresso ricorso per cassazione (ricorso pag. 23). Egli si duole in particolare della circostanza per cui la CCRP gli ha semplicemente rimproverato di essere stato generico nella formulazione dei motivi di questa obiezione, in particolare disattendendo di esporre le ragioni della disparità in correlazione ai metri di valutazione per determinare la pena. A questo proposito egli sostiene che toccava caso mai al tribunale di prime cure o alla CCRP stessa verificare l'esistenza effettiva della disparità di trattamento evocata. Il rifiuto di verificare in queste condizioni la disparità, lasciando ampiamente aleggiare un dubbio, costituirebbe altresì un diniego di giustizia (ricorso pag. 24).
5.1.2 Nella misura in cui il ricorrente non censura l'applicazione dell'art. 63 CP in quanto tale ma sostiene che vi sarebbe stato diniego di giustizia formale e quindi la violazione di un diritto costituzionale, segnatamente dell'art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorso per cassazione si rivela inammissibile (v. art. 269 PP).
5.1.3 Per quanto riguarda invece la pretesa disparità di trattamento invocata in sede cantonale con riferimento a due sentenze emanate da Corti ticinesi in casi da lui giudicati analoghi, la doglianza è di per sé ricevibile. La commisurazione della pena va infatti effettuata secondo l'art. 63 CP, per cui una disuguaglianza ingiustificata di trattamento suole ledere i criteri ivi stabiliti. Solo eccezionalmente è esperibile al proposito il ricorso di diritto pubblico (di natura sussidiaria), per esempio nei rarissimi casi in cui pene determinate di per sé in modo conforme ai criteri contemplati in detto articolo dessero comunque luogo ad un'ingiustificata disuguaglianza di trattamento (DTF 116 IV 292). A questo proposito occorre tuttavia ribadire che, in base alla dottrina ed alla giurisprudenza, una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore. Tale disuguaglianza non è di per sé sufficiente per ammettere la sussistenza di un abuso del potere d'apprezzamento (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 153). Il Tribunale federale non deve verificare che le singole pene corrispondano tra loro scrupolosamente, ma deve bensì unicamente controllare che il diritto federale sia applicato in modo corretto, segnatamente che non sia stato violato quanto predisposto all'art. 63 CP (v. Hans Wiprächtiger, Commentario basilese, n. 129 ad art. 63 CP, con rinvii giurisprudenziali). È sì vero che nel caso in esame i giudici cantonali non hanno apertamente richiamato altri casi di violenza carnale per confrontarsi nel dettaglio con la commisurazione della pena ivi effettuata, limitandosi ad affermare in maniera generica di avere avuto "riguardo anche alla prassi delle nostre Corti in casi analoghi" (sentenza di primo grado pag. 94). Un obbligo in tal senso tuttavia non esiste, anche per il fatto che il confronto fra casi concreti suole generalmente essere infruttuoso, soprattutto in ambito penale, diverse essendo quasi sempre in ognuno di essi le circostanze soggettive ed oggettive che il giudice è tenuto a considerare in applicazione dell'art. 63 CP (DTF 116 IV 292 consid. 2 pag. 294). In base a detta disposizione il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Questa norma non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. Essi sono tuttavia oggetto di una consolidata giurisprudenza, da ultimo illustrata in DTF 129 IV 6 consid. 6.1, alla quale si rinvia. In questa sede è sufficiente ribadire come il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisca di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base ad elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 122 IV 156 consid. 3b). Il giudice di merito deve motivare la pena pronunciata per permettere di controllare se egli non abbia oltrepassato i limiti del proprio ampio potere di apprezzamento o se ne abbia abusato. Non gli incombe tuttavia di pronunciarsi su ogni censura particolareggiata sollevata dalle parti né di indicare in cifre o in percentuale l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena. Deve comunque esporre gli elementi da lui considerati decisivi - concernenti in particolare il reato e la personalità dell'agente - in maniera tale che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Il mero elenco delle componenti di aggravio e di mitigazione della pena non è di per sé sufficiente.
5.2 Nel caso in esame, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di violenza carnale sia consumata che tentata (art. 190 cpv. 1 CP), nonché di molestie sessuali (art. 198 CP). La pena irrogata - cinque anni e sei mesi di reclusione unitamente all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di quindici anni - si situa nell'ampia cornice edittale prevista dai reati menzionati, tenuto conto del concorso tra gli stessi (art. 68 n. 1 CP). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame essa non è in contrasto con il diritto federale. L'ultima istanza cantonale, alle cui pertinenti e circostanziate considerazioni si può senz'altro rinviare (v. sentenza impugnata pag. 15 e segg.), ha giustamente confermato le considerazioni della Corte di merito sugli elementi soggettivi e oggettivi determinanti ai fini di una giusta commisurazione della pena. I giudici ticinesi hanno in particolare evidenziato la gravissima colpa correlata alle due imputazioni principali giusta l'art. 190 CP, avendo il reo agito per mera egoistica libidine in modo odioso e finanche brutale pur di soddisfare le sue pulsioni, minacciando e spaventando a morte soprattutto B.________. Egli ha violato l'integrità sessuale di due giovani donne indifese, ridotte a semplici strumenti di piacere, denotando ignobile disprezzo per loro e per le gravi sofferenze arrecate, tant'è che la più giovane (D.________) ha dovuto far capo a terapeuti e continua a vivere grandi difficoltà nei rapporti con gli altri (sentenza impugnata pag. 17). I giudici cantonali hanno altresì sottolineato la crudeltà dimostrata dal reo, il quale non ha esitato a usare violenza e a proferire addirittura minacce di morte, delinquendo con assoluta determinazione, seppure D.________ tentasse di farlo ragionare e B.________ urlasse di terrore. A suo sfavore sono stati ritenuti anche la reiterazione, lo sprezzo manifestato nei confronti delle vittime anche nel corso della procedura penale, il rigetto di responsabilità e l'impenitenza, mentre a suo favore sono stati indicati quali fattori di mitigazione della pena l'incensuratezza, le origini sociali e culturali modeste, la mentalità diversa e la sensibilità alla pena (v. sentenza impugnata pag. 17 e seg.). Nessuna portata pratica sulla commisurazione della pena ha avuto invece il reato di molestie sessuali ritenuta la sua esigua gravità per rapporto agli altri due (v. sentenza di primo grado pag. 92).
Il fatto che l'insorgente, a suo dire, perderà il suo permesso di residenza in Italia a cagione di una così lunga sua assenza, rappresenta una generica supposizione, insufficientemente sostanziata e comunque non idonea a fondare una accresciuta sensibilità alla pena. Una certa sensibilità alla pena è stata comunque tenuta in considerazione da parte dei giudici ticinesi per il fatto che il condannato abbia una famiglia lontana, ancorché negli anni di soggiorno in Italia questi non sembri essere stato molto sollecito o desideroso di intrattenere relazioni con i parenti in Turchia, limitandosi ad inviare qualche soldo alla moglie, ma soltanto dietro richiesta (sentenza impugnata pag. 17).
Giustamente l'autorità cantonale non ha infine intravisto circostanze attenuanti giusta l'art. 64 CP. Il fugace rinvio in proposito contenuto nel ricorso cade nel vuoto già per il fatto che il ricorrente si limita ad affermare che in seguito alla sua condanna penale egli ha con ogni probabilità perso il lavoro, cosa che gli sarebbe costata un notevole apporto finanziario (ricorso pag. 25). Perché ciò rappresenterebbe una circostanza attenuante ai sensi dell'art. 64 CP egli tuttavia non spiega, né si capisce quale delle singole circostanze attenuanti elencate in detta disposizione dovrebbe essere presa in considerazione. Priva di qualsiasi motivazione, oltre che palesemente infondata, anche questa specifica doglianza va quindi disattesa.
5.3 Riassumendo i giudici cantonali hanno tenuto in debita considerazione tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del caso, applicando correttamente quanto prescrive il diritto federale in ambito di commisurazione della pena.
6. Da tutto quanto esposto discende che la CCRP non ha violato il diritto federale, per cui il gravame dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché il ricorso, in gran parte inammissibile e chiaramente infondato in relazione alla commisurazione della pena, appariva sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (v. art. 152 cpv. 1 OG). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP). Della situazione finanziaria del ricorrente si tiene però conto fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153 a cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 novembre 2006
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: