BGer 1P.706/2006
 
BGer 1P.706/2006 vom 07.11.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.706/2006 /biz
Sentenza del 7 novembre 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Dr. C.________,
ricorrente,
avv. Dr. C.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona,
Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona.
Oggetto
procedimento penale,
ricorso di diritto pubblico contro il decreto emanato il
5 ottobre 2006 dal Presidente della Pretura penale.
Fatti:
A.
L'inchiesta penale iniziata il 1° dicembre 1998 a carico principalmente del dott. B.________, sfociata nel giudizio della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, ha originato una serie di altri procedimenti a carico di dipendenti delle cliniche gestite all'epoca da detto medico. Uno di questi procedimenti è stato aperto per l'ipotesi di reato di complicità in ripetuta truffa nei confronti di A.________, udita dalla polizia nel 1998 e dal Procuratore pubblico il 25 ottobre 2005. Il procedimento è sfociato in un decreto di accusa del 3 novembre 2005: l'interessata ha interposto opposizione. L'incarto è quindi stato trasmesso per competenza alla Pretura penale. Con sentenza del 24 luglio 2006 (causa 1P.418/2006) il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 87 OG, un ricorso di A.________ contro il decreto con il quale il presidente della Pretura penale ha deciso la riunione dei procedimenti.
B.
Il 12 e il 13 settembre si è svolto il processo contro tre coimputati, tra i quali A.________, nell'ambito del quale il difensore di quest'ultima, che la patrocina anche in questa sede, ha improvvisamente deciso di lasciare l'aula, abbandonando la cliente: il giudice ha quindi disgiunto il procedimento nei confronti di A.________ dagli altri. Con istanza del 22 settembre 2006 l'accusata e la sua patrocinatrice hanno presentato al presidente della Pretura penale un'istanza di rettifica e complemento del verbale dibattimentale del 12 settembre 2006. Questi, con decreto del 5 ottobre 2006, rilevato che il processo nei confronti dell'istante doveva essere integralmente rifatto, "tutto quanto è stato compiuto in merito" all'accusata "dopo l'inizio del dibattimento è nullo", ossia "come se il dibattimento non fosse mai avvenuto" e "il relativo verbale non esistesse": ha pertanto dichiarato l'istanza irricevibile, siccome priva di oggetto. In seguito ha poi fissato un nuovo dibattimento per il 14 dicembre 2006.
C.
A.________ e C.________ impugnano questo decreto con un ricorso di diritto pubblico del 19 ottobre 2006. Chiedono di concedere loro l'assistenza giudiziaria e, per l'accusata, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con designazione della stessa patrocinatrice. Postulano che il Tribunale federale accerti d'ufficio la nullità del procedimento penale avviato nei confronti dell'accusata e rettifichi il verbale dell'udienza davanti alla Pretura penale sulla base delle registrazioni audio, audio-visive "e meglio come risulta dall'istanza del 22.09.2006 delle ricorrenti". Chiedono inoltre di annullare il decreto impugnato e di intimare la nuova decisione alle parti.
Non si è proceduto a uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1).
1.2 Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la richiesta di rettificare il verbale d'udienza litigioso nel senso indicato dalle ricorrenti, è pertanto inammissibile (DTF 131 I 137 consid. 1.2, 129 I 129 consid. 1.2.1, 127 II 1 consid. 2c).
1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2,1 127 I 38 consid. 3c) o perché il criticato accertamento dei fatti sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1).
2.
2.1 Nell'atto di ricorso in esame le ricorrenti ripropongono, in maniera inutilmente prolissa e ripetitiva, nuovamente la tesi già oggetto del precedente gravame presentato contro il rifiuto di disgiunzione del procedimento (causa 1P.418/2006), secondo cui le istanze cantonali avrebbero dovuto esaminare in "limine litis" il problema dell'asserita nullità del procedimento penale, che ne renderebbe superfluo il suo prosieguo. L'accusata ribadisce che di fronte alle pretese gravi violazioni procedurali, relative alle modalità del suo arresto, all'allestimento dei suoi verbali d'interrogatorio e all'emanazione del decreto di accusa, l'asserita nullità del procedimento dovrebbe essere vagliata d'ufficio dal Tribunale federale.
Ora, come già spiegato alla ricorrente, in applicazione dell'art. 87 OG dette questioni, come le asserite lesioni del diritto di essere sentito, devono essere esaminate in primo luogo dalle competenti autorità giudiziarie cantonali. La ricorrente potrà addurle, in particolare, nel contesto del dibattimento previsto per il 14 dicembre 2006, nel quale ella potrà avvalersi compiutamente dei suoi diritti di difesa. La circostanza ch'ella non voglia subire alcuna ingiusta condanna nemmeno in primo grado, nulla muta alle considerazioni esposte nella sentenza del 24 luglio 2006. Per di più, questi temi, e in particolare quello concernente l'asserita nullità dell'intero procedimento, assunto sul quale è nuovamente imperniato il ricorso, non rientrano nell'ambito del contestato decreto ed esulano manifestamente dall'oggetto del litigio. Contrariamente alla tesi ricorsuale, non spetta infatti chiaramente al Tribunale federale pronunciarsi d'ufficio su questi quesiti quale prima e ultima istanza. Né tanto meno compete al Tribunale federale valutare d'ufficio, come addotto dalle ricorrenti, la questione di un'eventuale ricusa del presidente della Pretura penale.
Il ricorso, che si limita a riproporre, in larga misura, censure già dichiarate irricevibili, è quindi, in gran parte, inammissibile.
2.2 Riguardo alla richiesta rettifica del criticato verbale, le ricorrenti si limitano ad addurre che si sarebbe in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, senza dover attendere un'eventuale decisione di condanna. Le ricorrenti accennano semplicemente e in maniera del tutto generica, senza fare il minimo riferimento al contenuto concreto del verbale litigioso, alla sua asserita mancanza di veridicità, oltre che a per nulla precisate diffamazioni della patrocinatrice e a una pretesa lesione del suo onore. Su questo punto il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Riguardo alle asserite violazioni verificatesi all'udienza del 12 settembre 2006, le ricorrenti si limitano infatti a richiamare quanto indicato in un memoriale preparato in vista dell'udienza, redatto dalla patrocinatrice, e nell'istanza di contestazione del verbale inoltrata all'autorità inferiore. Ora, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico simili rinvii sono inammissibili, la motivazione del gravame dovendo figurare nell'atto di ricorso medesimo (DTF 129 I 113 consid. 2.1, 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30).
Le ricorrenti non dimostrano, d'altra parte, perché l'impugnato decreto, ritenendo la non esistenza del criticato verbale - circostanza sulla quale non si esprimono - sarebbe contrario al diritto, in particolare perché tale conclusione sarebbe non solo discutibile, ma manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 129 I 8 consid. 2.1). Le critiche, appellatorie, sono quindi inammissibili sotto il profilo dell'art. 90 OG.
2.3 Del resto, anche in tale ambito le ricorrenti si limitano ad accennare al fatto che la rettifica del verbale dovrebbe dimostrare le asserite gravi violazioni procedurali di cui si è detto, in particolare la contestata validità dei verbali di interrogatorio. Esse sostengono infatti che la Pretura penale avrebbe implicitamente deciso di voler giudicare sulla base di prove da esse ritenute nulle. Questi quesiti esulano dalla procedura in esame e potranno a loro volta essere proposti, se del caso, nell'ambito del dibattimento previsto per il 14 dicembre 2006. In siffatte circostanze, la questione di sapere se l'impugnazione del contestato decreto sia compatibile con l'art. 87 OG non dev'essere esaminata oltre.
3.
3.1 La patrocinatrice si diffonde inoltre, in maniera inutilmente prolissa, sull'apertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti in relazione alla segnalazione, tra l'altro, della Pretura penale, adducendo la violazione della libertà personale dell'avvocato, del suo segreto professionale e dell'art. 8 CEDU. Come a lei noto, un suo ricorso di diritto amministrativo presentato avverso questo procedimento, trattandosi di una decisione incidentale, è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 13 ottobre 2006 (causa 2A.600/2006). La richiesta ricorsuale che il Tribunale federale intervenga d'ufficio anche in tale ambito, in particolare procedendo ai chiarimenti dell'asserita diffamazione e del preteso travisamento dei fatti operati dai mass media ticinesi nei suoi confronti, è quindi irricevibile. D'altra parte, l'accenno ricorsuale alla punibilità dei mass media secondo l'art. 27 CP, dev'essere sollevato, se del caso, dinanzi alle competenti autorità cantonali. La stessa conclusione vale per l'implicito richiamo alla tutela offerta dall'art. 28 CC.
3.2 C.________ precisa che il ricorso presentato in suo nome tende inoltre ad ottenere una corretta intimazione del decreto impugnato, segnatamente con indicazione del titolo "Avv. Dr.", senza la "denominazione anomala ed esclusivamente maschile del titolo stesso (Dott.)". Il Tribunale federale, chiamato più volte dalla ricorrente a pronunciarsi sull'asserita omissione del suo titolo accademico nel rubrum di decisioni intimatele (sentenze 1P.455/2002 del 7 ottobre 2002 consid. 1.4, 2P.36/2003 del 2 maggio 2003 e 1P.306/2003 del 6 giugno 2003, consid. 3), ha ripetutamente spiegato che siffatte forme redazionali non contengono alcun giudizio di valore negativo nei suoi confronti. La censura, temeraria, è quindi, e manifestamente, priva di ogni e qualsiasi fondamento.
4.
4.1 Nella minima misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
4.2 Le spese seguono la soccombenza, essendo manifesto, come noto alle ricorrrenti, che il gravame non aveva alcuna possibilità di esito positivo fin dall'inizio: la stessa conclusione vale per la domanda di gratuito patrocinio (art. 152 cpv. 1 e 2 OG).
4.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. La richiesta, che peraltro esula manifestamente dall'oggetto del litigio, con la quale le ricorrenti chiedono al Tribunale federale di valutare l'opportunità di concedere effetto sospensivo alla citazione del 5 ottobre 2006 con la quale il presidente della Pretura penale ha indetto il dibattimento per il 14 dicembre 2006, dev'essere disattesa.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia unica di fr. 1'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuna.
3.
Comunicazione alle ricorrenti, rispettivamente alla patrocinatrice, al Ministero pubblico e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
Losanna, 7 novembre 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: