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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.537/2006 /biz
Sentenza del 30 ottobre 2006
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.A.________,
ricorrente, rappresentato dal Soccorso operaio
svizzero SOS,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 7 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.A.________ (1969), cittadino indo-iraniano, è entrato in Svizzera il 12 settembre 2001 al beneficio di un visto turistico valido tre mesi per visitare B.A.________ (1966), cittadina elvetica, già madre di un bambino nato da un'altra relazione e incinta di lui, con cui intendeva convolare a nozze. Il 23 ottobre 2001 è nata la loro figlia C.A.________. L'11 febbraio 2002 A.A.________ si è visto rilasciare un permesso di dimora in virtù dell'art. 13 lett. f OLS (RS 823.21), vincolato alla condizione che vivesse insieme a B.A.________. Nel marzo 2002 B.A.________, insieme ai figli, si è trasferita presso X.________ a Lugano; nel contempo è stato deciso dalla Commissione tutoria regionale che durante le assenze della madre la figlia C.A.________, la quale poteva essere riconsegnata unicamente alla medesima, andava collocata presso la Y.________.
B.
L'8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha annullato la decisione emessa il 12 settembre 2002 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, che negava il rinnovo del permesso di dimora di A.A.________. L'accoglimento del gravame è stato vincolato alla condizione che l'interessato, il quale è stato formalmente ammonito, tenesse in futuro un comportamento irreprensibile e che non facesse più cadere la figlia a carico dell'assistenza pubblica. L'autorizzazione di soggiorno è quindi stata rinnovata, l'ultima volta fino all'11 settembre 2005.
Dalla riconciliazione di A.A.________ con B.A.________ sono nate, il 14 ottobre 2003, le gemelle D.A.________ e E.A.________. La coppia si è tuttavia nuovamente separata nel novembre 2003, questa volta definitivamente.
C.
Il 6 febbraio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda presentata da A.A.________, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora e gli ha fissato un termine con scadenza al 31 marzo successivo per lasciare il Cantone. Detta autorità ha considerato, in sostanza, che l'interessato non aveva rispettato le condizioni di cui alla risoluzione governativa dell'8 gennaio 2003, dato che tutte e tre le figlie erano a carico dell'assistenza pubblica.
Tale decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 28 marzo 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 7 luglio successivo.
D.
Il 14 settembre 2006 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso di dimora. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 19 settembre 2006 ha invitato il Tribunale cantonale amministrativo e il Consiglio di Stato a trasmettergli gli atti di causa.
E.
Con decreto presidenziale del 22 settembre 2006 è stata accolta provvisoriamente l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).
1.2 In concreto, il ricorrente non può prevalersi né di una disposizione particolare dell'ordinamento legislativo federale né di un trattato concluso dalla Svizzera con i suoi paesi d'origine, da cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio di un permesso di dimora (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1).
1.3 Egli invoca l'art. 8 CEDU (RS 0.101), cioè il diritto al rispetto della vita privata e familiare ivi garantito, il quale consente ad un cittadino straniero, a determinate condizioni, di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia e di ottenere un permesso di dimora. In concreto è dubbio - come peraltro già rilevato dai giudici cantonali - che nella fattispecie siano soddisfatte le condizioni esatte dalla prassi affinché questo disposto convenzionale si applichi (in proposito cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 3b/aa). Il quesito può tuttavia rimanere indeciso poiché, per i motivi esposti di seguito, il ricorso si rivela comunque infondato e va respinto nel merito.
2.
2.1 Richiamandosi alla relazione con le figlie, il ricorrente censura la violazione dell'art. 8 CEDU. Conformemente alla giurisprudenza, e come rammentato nel giudizio querelato, il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione di soggiorno in detto stato. Di principio il diritto di visita non implica quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della distanza del paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza 2A.459/2005 del 10 gennaio 2006 consid. 4.1 e numersi rinvii). Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.459/2005 citata e riferimenti).
2.2 Il ricorrente contesta gli accertamenti cantonali sia per quanto concerne il rispetto dei suoi obblighi finanziari che l'intensità della relazione con le figlie ed allega al gravame diversi documenti (contratto di lavoro firmato il 27 luglio 2006; decisioni del 26 maggio, rispettivamente dell'11 agosto 2006 della Commissione tutoria regionale 8, sede di Lugano Est, sulle misure opportune ai fini di un diritto di visita accompagnato; rapporto allestito l'8 agosto 2006 inerente gli incontri svoltisi il 29 giugno e il 28 luglio 2006) per comprovare le proprie affermazioni. Sennonché, la maggior parte di questi documenti si riferisce a circostanze di fatto verificatesi dopo la pronuncia della sentenza cantonale impugnata; per gli altri il ricorrente non spiega perché non ha fornito o non ha potuto fornire simili informazioni all'autorità precedente: non è quindi possibile tenerne conto ai fini del giudizio (cfr. sulla possibilità di allegare nuovi fatti o di prevalersi di nuovi mezzi di prova, DTF 130 II 493 consid. 2, 149 consid. 1.2 e riferimenti). In queste condizioni gli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale, i quali non appaiono manifestamente inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG).
2.3 Come emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha vissuto con la primogenita per un periodo limitato, mentre non lo ha praticamente mai fatto con le gemelle. Egli inoltre non esercita un diritto di visita vero e proprio, dato che vede le figlie fuori dall'asilo o dal loro domicilio oppure casualmente in giro solo per alcuni minuti ogni volta. Al riguardo occorre rilevare che, come sottolineato dal Tribunale amministrativo, è soltanto nel corso della procedura avviata dinanzi ad esso, cioè davanti all'ultima istanza ricorsuale cantonale, che il ricorrente ha affermato che stava intraprendendo delle pratiche riguardanti l'esercizio di un diritto di visita nei confronti delle figlie. Dal profilo economico i giudici ticinesi hanno constatato che l'interessato non era sempre riuscito a versare i contributi alimentari dovuti, sebbene avesse sottoscritto delle convenzioni e che era stato ammonito in tal senso. Al riguardo hanno precisato che lo Stato era dovuto intervenire nei confronti delle figlie dal 1° dicembre 2003, rispettivamente dal 1° dicembre 2004 e che se, quando il permesso era stato rinnovato nel 2003, il debito nei confronti dell'assistenza era di fr. 500.--, il medesimo ora ammontava a più di fr. 21'000.--. Inoltre non andava negletto che anche l'interessato era a carico dell'assistenza dal mese di giugno 2005. Visto quanto precede il legame con le figlie non può venir considerato come particolarmente intenso, nel senso prescritto dalla giurisprudenza. Non va poi tralasciato che, come emerge dalla sentenza contestata, l'interessato non ha avuto un comportamento irreprensibile (ha cambiato sei posti di lavoro ed è rimasto disoccupato per complessivamente un anno, facendo quindi prova d'instabilità professionale), che il suo soggiorno nel nostro Paese è di media durata e che il suo diritto di visita può comunque essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici. Premesse queste considerazioni l'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera non appare prevalente su quello pubblico: il diniego del permesso di dimora annuale oppostogli dalle autorità ticinesi non disattende di conseguenza l'art. 8 CEDU.
Visto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
3.
Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere parimenti respinta (art. 152 OG). Le spese processuali, il cui importo tiene comunque conto della situazione finanziaria del ricorrente, vanno poste a carico di quest'ultimo, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 30 ottobre 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: