BGer 7B.181/2006
 
BGer 7B.181/2006 vom 26.10.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.181/2006 /viz
Sentenza del 26 ottobre 2006
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
ricorso,
ricorso LEF contro la sentenza emanata il
21 settembre 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza 21 settembre 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che la motivazione del gravame non soddisfa i requisiti di motivazione posti dall'art. 7 cpv. 3 della legge ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR).
2.
Con scritto 5 ottobre 2006, intitolato "RICORSO", A.________ lamenta che non le sono state fornite le spiegazioni chieste con riferimento alla sua situazione debitoria ed al calcolo del suo minimo esistenziale e formula sette domande.
3.
Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. Con un siffatto rimedio non può per contro essere fatta valere la violazione di diritto cantonale (DTF 125 III 247). Un'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale dev'essere sollevata con un ricorso di diritto pubblico.
Ora, spetta in linea di principio ai Cantoni di stabilire la procedura innanzi alle proprie autorità e quindi anche di disciplinare i requisiti di motivazione di un rimedio all'autorità di vigilanza (art. 20a cpv. 3 LEF). Poiché la decisione impugnata è in concreto fondata sul diritto procedurale cantonale, il ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF si rivela di primo acchito inammissibile.
4.
Atteso che il gravame non contiene alcuna censura riferita alla sentenza impugnata ed è quindi privo di una motivazione che soddisfa i severi requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, risulta esclusa una conversione d'ufficio dell'impugnativa in un ricorso di diritto pubblico.
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 26 ottobre 2006
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: