BGer 5P.437/2006
 
BGer 5P.437/2006 vom 25.10.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.437/2006 /viz
Decisione del 25 ottobre 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
patrocinata dall'avv. Cinzia Lehmann-Belladelli,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio,
via Pollini 29, 6850 Mendrisio,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
opposizione a un precetto esecutivo,
domanda di assistenza giudiziaria e di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 21 settembre 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
L'avv. dr. A.________ ha escusso B.________ con precetto esecutivo del 7/12 aprile 2006 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio. Atteso che sull'esemplare del precetto destinato al creditore non risultava alcuna opposizione, l'avv. dr. A.________ ha chiesto ed ottenuto il 30 maggio 2006 dall'Ufficio l'emanazione dell'avviso di pignoramento.
Con scritto 7 giugno 2006 l'escussa ha comunicato all'Ufficio di aver fatto opposizione, ma che in seguito alla posizione non corretta della carta carbone la stessa figura sul retro del suo esemplare e non su quello destinato alla procedente. Ella ha altresì prodotto una dichiarazione scritta dell'agente notificatore in cui questi conferma quanto indicato.
L'8 giugno 2006 l'Ufficio ha iscritto nell'apposito registro l'opposizione dell'escussa e ha annullato l'avviso di pignoramento.
2.
Con sentenza del 21 settembre 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dalla creditrice procedente. L'autorità di vigilanza ha dapprima rilevato che l'opposizione non soggiace a particolari esigenze di forma e che spetta all'escusso provare di averla tempestivamente interposta. Ha poi ritenuto che in concreto l'escussa ha apportato la prova mediante la dichiarazione dell'agente notificatore di aver tempestivamente fatto opposizione al precetto esecutivo. Ha quindi considerato che indipendentemente dalla mancata indicazione dell'opposizione sull'esemplare del precetto destinato al creditore, l'Ufficio ha correttamente rifiutato di proseguire l'esecuzione.
3.
Con scritto intitolato "RICORSO DI DIRITTO PUBBLICO (art. 84 e seg. OG) RICORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO EX ART. 19 LEF (art. 97-115 OG) CON DOMANDA DI ESENZIONE DA TASSA E SPESE DI GIUDIZIO (in quanto la procedura è gratuita ed ev. ex art. 6 § 3 lett. c CEDU e 29 cpv. 3 CF)" l'avv. dr. A.________ chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo e per quanto concerne il ricorso di diritto pubblico, l'annullamento della decisione cantonale.
4.
Occorre preliminarmente osservare che la gratuità della procedura accennata dalla ricorrente può unicamente riferirsi al ricorso ex art. 19 LEF (v. art. 20a cpv. 1 LEF), mentre per il ricorso di diritto pubblico sono applicabili i principi generali in materia di spese processuali.
5.
Giusta l'art. 152 cpv. 1 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte, che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili.
5.1 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Qualora, come in concreto, un allegato ricorsuale racchiuda diversi tipi di ricorso, questi devono essere chiaramente distinti: risulta segnatamente inammissibile l'allegato che contiene una commistione di censure, che non possono quindi essere chiaramente attribuite ad un determinato rimedio (DTF 115 II 396 consid. 2a).
In concreto il ricorso è suddiviso in 7 parti. La parte intitolata ricorso di diritto pubblico contiene generiche considerazioni su tale rimedio, che però non paiono soddisfare le predette esigenze di motivazione, perché non si riferiscono alla sentenza impugnata. Quand'anche si volesse ritenere che pure la parte intitolata "norme di diritto costituzionale confederale / internazionale violate" possa essere attribuita al ricorso di diritto pubblico, il rimedio parrebbe nondimeno destinato all'insuccesso, atteso che la ricorrente si limita ad invocare norme della CEDU - segnatamente gli art. 5, 6 e 13 - e della Costituzione federale, ma pare omettere di spiegare in che modo sarebbero in concreto state violate dall'autorità cantonale.
5.2 Da quanto precede discende che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza dell'istante, perché l'impugnativa pare priva di possibilità di esito favorevole. Di conseguenza, la ricorrente è invitata a prestare garanzie per le spese presunte del processo (art. 150 cpv. 1 e 153a OG). Se tali garanzie non saranno fornite nel termine assegnato, il gravame sarà dichiarato inammissibile (art. 150 cpv. 4 OG). Si attira inoltre l'attenzione della ricorrente sul fatto che il mancato pagamento di tale anticipo non vale quale ritiro del ricorso, ma che questo dev'essere dichiarato per iscritto.
6.
L'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso di diritto pubblico comporta infine pure la reiezione della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso di diritto pubblico è respinta.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La ricorrente è invitata a fornire alla Cassa del Tribunale federale l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso di diritto pubblico entro il termine unico (non prorogabile) e secondo le modalità specificati nell'annesso formulario.
4.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 25 ottobre 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: