BGer 7B.155/2006
 
BGer 7B.155/2006 vom 19.09.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.155/2006 /biz
Sentenza del 19 settembre 2006
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
amministrazione coatta,
ricorso LEF contro la sentenza emanata il 4 agosto 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 4 agosto 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha stralciato dai ruoli, perché privo d'oggetto, un ricorso presentato da A.________ contro l'avviso 12 maggio 2006 circa l'incasso delle pigioni e degli affitti. L'autorità di vigilanza ha rilevato che l'amministrazione coatta 12 maggio 2006 decisa nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla B.________S.A. è stata revocata dall'Ufficio di esecuzione di Lugano il 15 maggio 2006, perché l'unità di PPP in questione non produce alcun reddito. Inoltre, nella misura in cui il ricorrente ha chiesto di non realizzare, nell'ambito di una - altra - procedura esecutiva promossa da C.________, due quote di PPP, l'autorità cantonale ha ritenuto che non vi fosse alcun provvedimento impugnabile, che poteva essere posto a fondamento di tale richiesta.
2.
Con uno scritto 26 agosto 2006 intitolato "RICORSO / STAATSRECHTLICHE BESCHWERDE", inoltrato tramite l'autorità di vigilanza entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 19 cpv. 1 LEF, A.________ chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria e il conferimento dell'effetto sospensivo, la liberazione del denaro depositato in suo nome presso la Pretura di Lugano e presso una comunione di comproprietari per piani. Il ricorrente afferma di aver inoltrato un ricorso cantonale concernente l'esecuzione promossa da C.________ e che l'ingerenza della B.________S.A. sarebbe del tutto illegale. Espone poi il ventennale litigio che lo oppone alla Comunione dei comproprietari del condominio in cui si trova un suo appartamento, affermando segnatamente che questa e la creditrice C.________ rifiutano di essere soddisfatte con il denaro depositato presso la Pretura di Lugano perché intendono acquistare a vil prezzo la sua abitazione ad un pubblico incanto. Si lamenta inoltre del fatto che la procedura si è svolta in italiano, lingua che indica di non padroneggiare.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
3.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
Nella fattispecie il gravame non contiene alcuna censura riferita alla motivazione della sentenza impugnata, secondo cui nella procedura esecutiva promossa da C.________ non risulta essere stato effettuato alcun provvedimento impugnabile: il ricorrente pare misconoscere che l'avviso 12 maggio 2006 impugnato innanzi all'autorità di vigilanza non solo concerneva l'esecuzione proposta dalla B.________S.A., ma è pure stato annullato dall'Ufficio di esecuzione prima dell'inoltro del ricorso cantonale.
4.
Con l'evasione del gravame, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. La domanda di assistenza giudiziaria appare priva d'oggetto, atteso che giusta l'art. 20a cpv. 1 LEF non si preleva tassa di giustizia e che il ricorrente non è patrocinato. A titolo del tutto abbondanziale giova infine rilevare che il diritto cantonale disciplina la lingua in cui si svolge la procedura innanzi all'autorità di vigilanza (art. 20a cpv. 3 LEF) e che giusta l'art. 7 cpv. 2 della legge ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento l'atto di ricorso va redatto in lingua italiana. Poiché la sentenza impugnata è stata emanata in italiano, pure quella del Tribunale federale viene redatta in tale lingua.
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Comunicazione al ricorrente, alle controparti (B.________S.A. e C.________, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola), all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 19 settembre 2006
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: