BGer U 92/2005
 
BGer U 92/2005 vom 12.09.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
U 92/05
Sentenza del 12 settembre 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
R.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Daniele Timbal, Via Nassa 17, 6901 Lugano,
contro
La Basilese Compagnia d'Assicurazioni, Aeschengraben 21, 4002 Basilea, opponente, rappresentata dall'avv. Maura Colombo, Via F. Pelli 7, 6901 Lugano
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 25 gennaio 2005)
Fatti:
A.
A.a R.________, nato nel 1951, all'epoca dei fatti amministratore unico della G.________ SA - ora in liquidazione - e, come tale, assicurato contro gli infortuni presso La Basilese Compagnia d'Assicurazioni, in data 25 agosto 1997 è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Mentre, alla guida dell'autovettura di proprietà della moglie, cui era attaccato un rimorchio per il trasporto di due cavalli, procedeva, in compagnia della stessa moglie e della figlia, sull'autostrada A2 con una velocità di circa 70km/h, egli veniva affiancato da un altro veicolo (velocità 85-90km/h), il quale, nella fase di sorpasso, improvvisamente - a seguito dello sbandamento della roulotte che stava trainando - prendeva una traiettoria diagonale verso destra e andava a urtare il veicolo guidato dal R.________ provocando l'uscita di strada di entrambi i veicoli su un terrapieno in contropendenza con conseguente loro cappottamento e rientro sulla carreggiata. Prontamente soccorso, R.________ veniva trasportato all'Ospedale X.________, dove gli veniva riscontrata una contusione toracica a sinistra. Gli accertamenti messi successivamente in atto permettevano in particolare di rilevare delle contusioni multiple, un evidente trauma all'emicapo sinistro con importante reazione psicogena e un tinnitus all'orecchio sinistro.
A causa dell'esacerbazione dei disturbi - in parte sovrapponibili - psichici e del tinnitus, l'assicurato è stato ricoverato, una prima volta, dal 30 marzo al 22 maggio 1998, presso la Clinica Y.________ e, una seconda volta, dal 21 ottobre 1998 al 18 dicembre 1998, presso la Clinica Z.________. Egli è stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100% dalla data dell'incidente al 19 ottobre 1997, del 50% dal 20 ottobre seguente al 24 marzo 1998, di nuovo del 100% dal 25 marzo al 31 maggio 1998, del 50% dal 1° giugno al 7 ottobre 1998, del 100% dall'8 ottobre 1998 al 24 gennaio 1999 e del 50%-100% a partire dal 25 gennaio 1999.
Il caso è stato assunto dalla Basilese, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
A.b Durante il periodo ottobre/novembre 1999 - ottobre 2001 R.________ è stato incarcerato, dapprima in U.________, quindi in G.________. A seguito di questo fatto, l'assicuratore infortuni ha sospeso le proprie prestazioni dal 1° dicembre 1999.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adito dall'assicurato, per pronuncia del 24 aprile 2002 ha annullato la decisione della Basilese e le ha rinviato gli atti per accertare, prima di rendere un nuovo provvedimento, se le indennità giornaliere sospese fossero o meno necessarie al sostentamento dei congiunti dell'interessato.
A.c Mediante decisione del 23 dicembre 2003, sostanzialmente confermata il 5 febbraio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'avv. Daniele Timbal per conto dell'assicurato, la Basilese ha dichiarato estinto, a partire dal 1° settembre 1999, il nesso di causalità naturale fra i disturbi di natura psichica e l'infortunio in esame e ha negato, a partire da tale data, ogni ulteriore obbligo di prestazione a questo titolo, comprese le indennità giornaliere sospese, che, in difetto del necessario nesso causale, indipendentemente dalla situazione di indigenza dei familiari, non sarebbero state comunque più dovute. Per la problematica all'orecchio sinistro (tinnitus), l'assicurato, cui la Basilese ha tuttavia assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) fisica del 10%, è stato riconosciuto totalmente capace al lavoro.
A.d Con decisione del 13 maggio 2004, l'Ufficio AI del Canton Ticino ha concesso a R.________, con effetto dal 1° ottobre 2001, una rendita intera d'invalidità per un tasso d'incapacità al guadagno dell'80%, dopo avergli in precedenza, con effetto dal 1° agosto 1998, assegnato una mezza rendita.
B.
Patrocinato dalla lic. iur. Aurelia Schröder, R.________ si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, esperiti i propri accertamenti, per pronuncia del 25 gennaio 2005 ha parzialmente accolto il ricorso e, rinviando la causa all'assicuratore infortuni per complemento istruttorio e nuova determinazione, ha annullato la decisione su opposizione querelata nella misura in cui quest'ultima escludeva il diritto a una rendita d'invalidità. Pur negando l'esistenza di una relazione causale adeguata - la persistenza del nesso di causalità naturale essendo stata per contro ammessa - tra le turbe psichiche lamentate dall'assicurato (sindrome post-traumatica da stress [ICD-10 F43.1], caratterizzata da paure, depressioni e attacchi di panico; lieve disturbo di personalità misto [ICD-10 F61.0], caratterizzato dalla tendenza all'angoscia depressiva, da un lato, e dalla negazione maniacale della stessa dall'altro; effetti collaterali del tinnitus, quali disturbi dell'attenzione e della concentrazione, sensazioni di bollore in testa, facile affaticabilità, disturbi del sonno e peggioramento dello stato ansioso-depressivo) e l'incidente dell'agosto 1997, la Corte cantonale ha ritenuto che sulla base degli atti non era possibile stabilire se e, del caso, in quale misura il tinnitus all'orecchio sinistro, da considerarsi quale affezione organica, limitasse l'assicurato nella sua professione originaria, rispettivamente in altre attività adeguate, e ha retrocesso gli atti per esaminare il diritto a una rendita d'invalidità a dipendenza di questo solo disturbo.
C.
R.________, patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, in accoglimento del gravame e in via principale, chiede l'annullamento del giudizio cantonale con contestuale assegnazione - previo accertamento del nesso di causalità naturale e adeguato tra i disturbi psichici e il tinnito, da una parte, e l'infortunio del 25 agosto 1997, dall'altra parte - di una rendita LAINF per un grado d'invalidità dell'80,5% dal 1° giugno 2003 e di un'IMI del 45% almeno, nonché il versamento di indennità giornaliere fino al 31 maggio 2003 come pure di un'indennità mensile di fr. 3'000.- per le prestazioni sospese dal 1° dicembre 1999 al 1° ottobre 2001. In via subordinata domanda l'annullamento della pronuncia impugnata e il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria cantonale perché abbia ad ordinare una perizia giudiziaria medica e renda un nuovo giudizio. In via ancora più subordinata chiede l'assegnazione, dal 1° giugno 2003, di una rendita LAINF per un grado d'invalidità del 70,75% per il solo disturbo del tinnito e di un'IMI del 10% nonché il versamento delle indennità giornaliere e di un'indennità mensile come postulato in via principale. Il tutto con protesta di spese e ripetibili (fr. 2'500.- IVA inclusa). Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
La Basilese, patrocinata dall'avv. Maura Colombo, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già diffusamente esposto i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare come l'obbligo, per l'assicuratore infortuni ai sensi della LAINF, di accordare prestazioni sia subordinato all'esistenza di un infortunio (DTF 118 V 61 consid. 2a e 283 consid. 2a; cfr. pure DTF 129 V 180 consid. 2.1) oltre che alla presenza di un nesso di causalità naturale (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1 con riferimenti) e adeguato (DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a) tra evento infortunistico e danno alla salute (malattia, invalidità, decesso). Al giudizio impugnato può quindi essere fatto riferimento pure nella misura in cui esso ha precisato che nel caso concreto l'esame della relazione causale adeguata tra i disturbi psichici e l'infortunio avviene secondo i criteri posti in DTF 115 V 140 consid. 6c/aa in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio.
Per quanto concerne tuttavia l'applicabilità - negata dalla Corte cantonale - della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) giova soggiungere che nel caso di specie è litigioso sia il diritto a prestazioni per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale normativa che quello a prestazioni per il periodo successivo. Ora, ritenuto che per giurisprudenza, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 e i riferimenti), ciò significa che per la determinazione delle prime pretese si applicheranno le vecchie disposizioni della LAINF, mentre per quelle successive al 1° gennaio 2003 si applicheranno le nuove disposizioni della LPGA (RAMI 2005 no. U 536 pag. 58 [sentenza del 30 settembre 2004 in re P., U 126/04]). Dal momento però che le definizioni di incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e invalidità (art. 8 LPGA) contenute nella LPGA, così come la determinazione del grado d'invalidità (nel caso di assicurati che esercitano un'attività lucrativa: art. 16 LPGA), corrispondono alle definizioni e ai principi finora elaborati in materia dalla giurisprudenza, la questione assume rilevanza relativa (RAMI 2005 no. U 536 pag. 58, 2004 no. U 529 pag. 572).
2.
2.1 Censurato è in primo luogo l'operato dei primi giudici in relazione alla valutazione del nesso di causalità adeguata - negato dagli stessi - tra le affezioni di natura psichica e l'infortunio dell'agosto 1997. Pacifica per contro - e in questo senso si trova riscontro nella copiosa documentazione agli atti - è la constatazione effettuata dai medesimi in merito al mancato raggiungimento, posteriormente al 31 agosto 1999, dello status quo sine vel ante (RAMI 1994 no. U 206 pag. 328 seg.), non essendo stato dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi psichici lamentati dall'assicurato non costituivano più, a partire da tale data, almeno parzialmente una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del 25 agosto 1997.
2.2 La questione di sapere se tra infortunio di media gravità - come può, con l'accordo delle parti, essere classificato l'incidente in oggetto - e incapacità lavorativa, rispettivamente di guadagno, di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.2.1 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri summenzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare un unico per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. La presenza di un unico criterio può bastare quando l'infortunio deve essere annoverato - come pretende in concreto il ricorrente - tra quelli più gravi nell'ambito della categoria intermedia o quando esso addirittura è al limite della categoria degli eventi gravi. Un criterio solo può inoltre essere sufficiente quando lo stesso riveste un'importanza particolare, per esempio nel caso in cui la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche è notevolmente lunga per l'intervento di complicazioni durante la cura. Nell'evenienza in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. Se per esempio l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono essere adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché l'adeguatezza possa essere riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid. 8c/bb; RtiD 2004 I no. 66 pag. 204 seg. consid. 2.6 con riferimenti [sentenza del 1° luglio 2003 in re T., U 176/02]).
2.2.2 Nel caso di specie, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, l'infortunio in esame può effettivamente essere qualificato, come lo ha fatto la Corte cantonale, di gravità media all'interno della categoria intermedia. Pur trattandosi di un caso limite, tale conclusione può essere condivisa segnatamente in considerazione della velocità relativamente ridotta alla quale l'incidente si è verificato (così la vettura guidata dall'assicurato [un fuoristrada Jeep X Cherokee] circolava, al momento della collisione, ad una velocità dichiarata di 70km/h, di poco inferiore a quella dell'auto "investitrice" che peraltro procedeva nella stessa direzione). A confortare questa tesi vi è pure la constatazione che la struttura portante della carrozzeria, malgrado il danno totale assicurativo riportato, sembra, sulla base dell'unica fotografia prodotta agli atti, avere retto relativamente bene all'impatto; del resto il rapporto di polizia fa stato per tutti e tre gli occupanti "soltanto" di ferite leggere. A ciò si aggiunge che, in occasione di una precedente sentenza inedita del 10 novembre 1992 in re G., U 68/91, questa Corte ha avuto modo di qualificare allo stesso modo un incidente subito da un assicurato uscito di strada in circostanze analoghe, con la vettura che si era ribaltata in un secondo tempo giù per una scarpata (similmente pure le sentenze del 10 maggio 2004 in re C., U 108/03, nonché quella inedita del 7 agosto 1996 in re H, U 191/95; per contro il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente qualificato come infortunio grave nell'ambito della categoria intermedia il cappottamento intervenuto in seguito allo scoppio improvviso di un pneumatico mentre la vettura procedeva in autostrada a una velocità di 95km/h [consid. 3.3.2, pubblicato in RAMI 2003 no. U 481 pag. 204, della sentenza del 25 febbraio 2003 in re F., U 161/01; per altri casi analoghi cfr. pure: RAMI 1999 no. U 335 pag. 207 nonché la sentenza del 28 marzo 2002 in re T., U 260/01, consid. 4b, e del 15 dicembre 2000 in re P., U 105/00, consid. 5b, dove tuttavia, a differenza dell'evenienza qui in esame, alla prima collisione ne seguì un'altra con un ulteriore veicolo sulla corsia di sorpasso]). Il "solo" fatto che dopo il ribaltamento il veicolo sarebbe rientrato sulla carreggiata non è per contro idoneo, in quanto tale, a modificare l'esito di tale valutazione, tanto più che, a ben vedere, sul campo stradale vero e proprio (ossia quello riservato alla normale circolazione), stando al piano allegato al rapporto di polizia, sembra essere finito unicamente il rimorchio. Per il resto, le ulteriori circostanze invocate non incidono sulla qualifica dell'infortunio, potendo esse tutt'al più, se del caso, essere di rilievo per la valutazione degli aspetti concomitanti da tenere in considerazione per la determinazione dell'adeguatezza del nesso causale (RAMI 1999 no. U 335 pag. 209 consid. 3b/bb).
2.2.3 Pur potendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità all'evento in esame, gli atti all'inserto non giustificano di ritenere le circostanze concomitanti come particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della giurisprudenza. La presente fattispecie è infatti tutt'al più paragonabile a quella che era stata sottoposta per esame a questa Corte nella sentenza citata del 15 dicembre 2000 in re P., laddove l'automobile del malcapitato in questione, urtata lateralmente da un mezzo pesante che stava completando la manovra di sorpasso e che stava rientrando nella corsia di destra, era stata da questi scaraventata verso lo spartitraffico centrale e poi centrata da un'altra vettura che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso (cfr. pure a titolo comparativo la sentenza del 12 febbraio 2003 in re S., U 170/02, consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Anche in quell'occasione, tuttavia, il criterio della particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento era stato negato. L'infortunio del presente ricorso non è per contro (lontanamente) comparabile ad altri casi nei quali il Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad es. RAMI 1999 no. U 335 pag. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse altre persone; oppure sentenza citata del 28 marzo 2002 in re T.: assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140km/h). Né è suscettibile di modificare l'esito di tale valutazione il fatto - peraltro in nessun modo oggettivato nel rapporto di polizia - che l'insorgente avrebbe in un primo momento creduto morta la moglie, in realtà - come egli avrebbe potuto agevolmente e immediatamente verificare - "semplicemente" svenuta, e avrebbe creduto che la figlia avesse un'emorragia interna in corso poiché aveva vomitato sangue - sangue che in realtà era causato dalla rottura del setto nasale che ella si era procurata nell'occasione. A tal proposito giova ricordare che la mera percezione soggettiva non può risultare determinante ai fini dell'esame dell'adeguatezza del nesso causale (DTF 115 V 139 consid. 6; sentenza del 7 agosto 2003 in re P., U 290/02). Medesimo discorso deve valere per le altre circostanze invocate (decesso del cane del ricorrente, investito da un altro veicolo nelle prossimità dell'incidente; lesioni riportate dai cavalli trasportati che hanno dovuto essere abbattuti; intervento sul posto, oltre che della croce verde, di 16 pompieri con tre mezzi; pericolo incombente di essere investito da altri mezzi sopraggiungenti), che non sono tali da ritenere l'evento come particolarmente drammatico o spettacolare ai sensi della giurisprudenza.
2.2.4 Con riferimento alla gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente alla loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici, i primi giudici hanno osservato che il tinnito, di per sé configurabile quale disturbo fisico (RAMI 2004 no. U 505 pag. 246 [sentenza del 6 ottobre 2003 in re U., U 116/03]), pur essendo stato qualificato come grave, rispettivamente come molto grave (così, il grado di menomazione dell'integrità del 10% riconosciuto dall'assicuratore infortuni corrisponde al massimo previsto dalle tavole INSAI per un tinnitus molto grave [Tavola 13]), nel caso concreto non sarebbe responsabile di un'elaborazione psichica abnorme poiché le turbe lamentate sarebbero da porre in relazione causale con l'incidente stradale in quanto tale e non con il peggioramento dell'acufene - preesistente, anche se prima dell'incidente sarebbe scomparso (cfr. dichiarazione 6 dicembre 2004 del dott. C.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia) - che ne è seguito.
In realtà tale conclusione, dedotta in via interpretativa dalle dichiarazioni specialistiche agli atti, oltre a relativizzare eccessivamente la giurisprudenza in materia - peraltro correttamente esposta dalla precedente istanza - che ha già avuto modo di sottolineare l'idoneità, secondo l'esperienza medica, anche di un tinnito grave a scompensare e a causare degli effetti pregiudizievoli sulla salute psichica di un assicurato (cfr. ad es. RAMI 2004 no. U 505 pag. 246 segg. e i riferimenti ivi citati), non tiene conto della situazione complessiva concreta. Infatti, sia il dott. E.________, specialista FMH in otorinolaringoiatria, che il dott. C.________ - dalle cui conclusioni, motivate e convincenti, non sussiste serio motivo per distanziarsi -, pur premettendo che il disagio psichico dell'assicurato non può essere unicamente attribuito ad un'inadeguata elaborazione psichica del tinnitus, hanno nondimeno attestato che tale disturbo costituisce una patologia "sicuramente rilevante, causa di grave malessere soggettivo", suscettibile di produrre un peggioramento di uno stato depressivo e ansioso - peraltro già presente - e strettamente legato allo stato psichico generale, il quale, oltre a potere essere influenzato negativamente dal tinnito, sarebbe anche tale da incidere negativamente su quest'ultimo. In tali condizioni, questa Corte ritiene di non potere negare alle lesioni lamentate l'idoneità, secondo l'esperienza, a determinare, almeno parzialmente, i disturbi psichici lamentati.
Nulla muta a tale circostanza il fatto, rilevato dai primi giudici, che l'esame dell'adeguatezza del nesso causale secondo la formula ordinaria (DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a), anziché secondo quella sviluppata in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 138 consid. 6), possa avvenire solo in presenza di uno scompenso psichico dovuto a un tinnito di origine infortunistica (cfr. RAMI 2004 no. U 505 pag. 246; cfr. pure la sentenza del 20 giugno 2004 in re M., U 299/03, consid. 2.1). Tale massima, concernente l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo di determinazione del nesso di causalità, non intacca infatti l'idoneità di principio dell'affezione in parola a determinare, dal profilo medico-scientifico, i disturbi psichici lamentati.
2.2.5 Contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente istanza, gli atti all'inserto nemmeno consentono di negare l'esistenza di disturbi somatici persistenti ("körperliche Dauerbeschwerden"). L'acufene, definibile quale sensazione uditiva non dovuta a stimoli esterni, ma causata da danni minori o maggiori all'orecchio interno, seppur strettamente connesso allo stato di salute psichica, dev'essere qualificato quale disturbo fisico (RAMI 2004 no. U 505 pag. 246; cfr. pure www.demauroparavia.it) e come tale risulta avere (avuto) un'incidenza durevole e negativa sullo stato inabilitante di R.________. Così, gli atti all'inserto mettono in evidenza, sin dagli inizi e per tutta la durata della procedura, la rilevanza e la persistenza dell'affezione, che è addirittura stata considerata quale problema principale (cfr. ad es. le dichiarazioni 9 dicembre 1997 del dott. S.________, i rapporti 13 aprile 1999 del dott. C.________, la perizia 13 agosto 2003 da parte del Servizio medico AI [MEDAS]). Nulla muta a tale conclusione il fatto che questo disturbo abbia pure e soprattutto prodotto effetti negativi sulla salute psichica dell'interessato, tale circostanza essendo quantomeno parzialmente connessa alla presenza persistente del tinnitus.
2.2.6 Allo stesso modo dev'essere pure riconosciuta la durata eccezionalmente lunga della cura medica, ritenuto che il trattamento del tinnitus tra le altre cose, a causa dei disturbi collaterali, ha reso necessario, nel corso degli anni, un doppio ricovero ospedaliero del ricorrente per un periodo di quasi quattro mesi, la messa in atto di frequenti terapie comprendenti massaggi, musicoterapia, biofeedback e agopunture, come pure la somministrazione di medicinali, soprattutto antidepressivi. Anche qui, tenuto conto della stretta interdipendenza della componente psico-fisica (cfr. ad es. rapporto 22 luglio 2003 del MEDAS: "Wegen seiner depressiven Verstimmung müsse er Antidepressiva einnehmen, die eindeutig auch sein Ohrgeräusch günstig beeinflussen könnten"), la circostanza che la cura sia in buona parte consistita in trattamenti psicofarmacologici e in psicoterapie nulla toglie al fatto che la stessa fosse comunque mirata ad attenuare l'origine (fisica) di tali disturbi e ad evitare un loro totale scompenso.
2.2.7 Inoltre, il fatto che le cure intraprese non abbiano, a distanza di oltre sei anni, sortito effetti positivi di rilievo - il che, secondo quanto evidenziato dal dott. E.________ sarebbe tipico per la maggioranza degli acufeni gravi -, giustifica pure di riconoscere il criterio del decorso sfavorevole del trattamento (cfr. per analogia RAMI 2003 no. U 489 pag. 363 consid. 4.6 [sentenza del 24 giugno 2003 in re A., U 193/01]). La mancata esecuzione di un trattamento specifico (Tinnitus Retraining Therapy) non modifica per contro l'esito di questa valutazione dal momento che lo stesso specialista ha comunque formulato una prognosi negativa a proposito di una tale terapia.
2.2.8 Indipendentemente dalla realizzazione dell'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare ancora in linea di considerazione (rilevanza del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle sole lesioni fisiche [cfr. sentenza del 30 agosto 2001 in re L., U 56/00, pubblicata in RAMI 2001 U no. 442 pag. 544]), si può concludere che l'evento del 25 agosto 1997 è, quantomeno parzialmente, determinante per i disturbi (psichici) e per l'incapacità lavorativa che il ricorrente ha continuato ad accusare anche successivamente al 31 agosto 1999. Il rifiuto, operato dalla Basilese e confermato dalla Corte cantonale, di corrispondere, a questo titolo, prestazioni assicurative dopo questa data, si rivela pertanto errato e dev'essere corretto. In questa misura il ricorso si dimostra fondato.
3.
3.1 Il ricorrente rivendica, fra le altre cose, il diritto a un'IMI maggiorata (almeno) al 45% onde tenere adeguatamente conto del danno all'integrità psichica (art. 24 e 25 LAINF; art. 36 OAINF). Sennonché, indipendentemente dall'esito dell'esame relativo al nesso di causalità adeguata poc'anzi esposto, tale richiesta si scontra con i principi giurisprudenziali vigenti in materia.
3.2 Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, il diritto a un'IMI per danno dell'integrità psichica viene infatti di principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di grado medio, una deroga a questo principio essendo eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra più essere suscettibile di miglioramento (DTF 124 V 44 seg. consid. 5c/bb, 214; cfr. pure la sentenza del 20 settembre 2004 in re F., U 102/04, consid. 3.1). Orbene, una siffatta situazione, già solo per quanto esposto al consid. 2.2.2, non si avvera in concreto.
4.
Per quanto concerne le ulteriori richieste ricorsuali, la causa deve per contro essere rinviata all'assicuratore infortuni affinché, tenendo debitamente conto dei principi di coordinazione vigenti in materia (cfr. a proposito della situazione legale vigente prima dell'entrata in vigore della LPGA: VSI 2004 pag. 182 con riferimenti [sentenza del 13 gennaio 2004 in re T., I 564/02], nonché SVR 2006 IV no. 30 pag. 107 consid. 2.1.2 [sentenza del 22 aprile 2005 in re V., I 439/03]), si esprima sul diritto e sulle modalità (entità, inizio) delle prestazioni (indennità giornaliere, rendita d'invalidità) dovute anche dopo il 31 agosto 1999. Gli elementi agli atti non essendo a tal proposito (del tutto) concludenti, in particolar modo mancando indicazioni sufficientemente univoche e precise per stabilire in quale momento il diritto alla rendita sarebbe sorto - rispettivamente quello alle indennità giornaliere terminato - poiché dalla continuazione della cura medica non vi sarebbe stato da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 LAINF) come pure per determinare se e in quale misura si giustifichi un'eventuale riduzione delle prestazioni a dipendenza dell'intervento invalidante di fattori (segnatamente: disturbo della personalità, psicolabilità, acufeni preesistenti, sindrome post-traumatica da stress nel senso di una sindrome (post)reclusiva) extrainfortunistici (art. 36 cpv. 2 LAINF), questa Corte ritiene più opportuno rinviare la causa alla Basilese affinché, previo complemento istruttorio, si pronunci sulle modalità delle prestazioni richieste.
5.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili ridotte (art. 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale impugnato del 25 gennaio 2005 è modificato nel senso che, eccezion fatta per l'assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, la decisione su opposizione 5 febbraio 2004 dell'assicuratore infortuni è annullata e la causa rinviata alla La Basilese Compagnia d'Assicurazioni affinché, previo complemento istruttorio nel senso dei considerandi, renda un nuovo provvedimento.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La Basilese Compagnia d'Assicurazioni verserà al ricorrente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
4.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà di nuovo sulle ripetibili di prima istanza tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.
5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 12 settembre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: