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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.473/2006 /biz
Sentenza del 7 settembre 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.A.________,
B.A.________,
C.A.________,
ricorrenti,
contro
D.D.________ e E.D.________,
patrocinati dall'avv. Franco Pio Ferrari,
Municipio di Bellinzona,
piazza Nosetto, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, 6901 Lugano.
Oggetto
licenza edilizia in sanatoria,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 24 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
D.D.________ e E.D.________ sono proprietari del fondo part. n. 4138 di Bellinzona, ubicato in via Vallone, su cui sorge una casa di abitazione. Il 2 gennaio 2004 hanno notificato al Municipio di Bellinzona l'intenzione di rimuovere il terrapieno dinanzi all'edificio, al fine di liberare il piano seminterrato, e di costruire due scale per accedere all'abitazione. Durante i lavori di costruzione i proprietari hanno realizzato anche un pianerottolo e una scala parallela al muro perimetrale della casa, sotto i quali hanno formato un locale adibito a legnaia. In seguito alle contestazioni sollevate dai vicini A.A.________, B.A.________ e C.A.________, proprietari del fondo part. n. 4041, i proprietari hanno presentato una domanda di costruzione in sanatoria per gli interventi non autorizzati. I vicini si sono opposti alla licenza edilizia, che il Municipio, con decisione del 17 gennaio 2005, ha tuttavia rilasciato alla condizione che le scale e il pianerottolo fossero dotati di un corrimano. Gli opponenti si sono allora aggravati dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ha respinto il gravame con decisione del 17 agosto 2005.
B.
Un ricorso presentato dagli opponenti contro la risoluzione governativa è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 24 giugno 2006. La Corte cantonale ha statuito sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove siccome superflue. Ha quindi ritenuto che nemmeno il Governo aveva violato il diritto di essere sentito degli opponenti rinunciando sia all'esperimento di un sopralluogo sia all'assunzione di altre prove. I giudici cantonali hanno inoltre rilevato che l'intervento edilizio costituiva una trasformazione di un edificio esistente in contrasto con il diritto posteriore, siccome non rispettoso della linea di arretramento dalla strada. Hanno nondimeno considerato ch'esso poteva comunque essere autorizzato, perché non pregiudicava in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
C.
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ impugnano con un ricorso del 28 luglio 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Postulano inoltre di essere sentiti e di eseguire un sopralluogo. Fanno essenzialmente valere la violazione dell'art. 29 Cost. e chiedono di conferire al ricorso l'effetto sospensivo.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).
1.2 Il ricorso è interposto contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale ed è essenzialmente fondato su una pretesa violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), che costituisce un diritto costituzionale del cittadino. Il gravame, tempestivo, deve quindi di principio essere trattato quale ricorso di diritto pubblico ed è di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.
1.3 In quanto parti nella procedura cantonale, i ricorrenti sono legittimati a fare valere una pretesa violazione dei loro diritti di parte, e quindi dell'invocata garanzia di essere sentiti, dinanzi alla precedente istanza (DTF 129 I 337 consid. 1.3 pag. 341 e rinvii).
Per contro, laddove i ricorrenti accennano a critiche riguardanti l'intervento edilizio realizzato, in particolare per quanto concerne il contrasto con la linea di arretramento, essi non sostengono esplicitamente né dimostrano di essere toccati dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Né essi spiegano in quale misura un'insufficiente distanza dell'opera contestata dal campo stradale colpirebbe anche la loro proprietà o pregiudicherebbe i loro interessi di vicini (cfr. sentenze 1P.76/1998 del 17 marzo 1998, consid. 1b, parzialmente pubblicata in: ZBl 100/1999, pag. 136 segg. e P.305/1981 del 16 marzo 1982, consid. 1b-c, parzialmente pubblicata in: ZBl 83/1982, pag. 310 segg.). Secondo la prassi costante, il vicino è infatti legittimato ai sensi dell'art. 88 OG a presentare ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia quando invoca la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico ma anche quello dei vicini, come è il caso per esempio per le norme concernenti le dimensioni, le distanze dai confini, l'indice di sfruttamento, l'altezza e il numero dei piani degli edifici (DTF 127 I 44 consid. 2c-d e rinvii, 117 Ia 18 consid. 3b). In quanto i ricorrenti non dimostrano di rientrare nella sfera di protezione di norme destinate a tutelarli, il gravame risulta presentato sostanzialmente nell'interesse generale della legge ed è quindi inammissibile (cfr. sentenza 1P.325/2004 del 21 dicembre 2004, consid. 1.2, parzialmente pubblicata in: RtiD I-2005, n. 25, pag. 100).
1.4 Poiché solo la decisione dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto del ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG), le critiche riferite alla risoluzione governativa non possono essere esaminate. Il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che il Governo aveva correttamente rinunciato ad assumere ulteriori prove, sicché, in questa sede, spettava ai ricorrenti confrontarsi con il giudizio della Corte cantonale e spiegare per quali ragioni essa avrebbe a torto negato una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte del Consiglio di Stato. D'altra parte, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate in modo chiaro e dettagliato: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). In quanto essi si diffondono in argomentazioni che esulano dall'oggetto del presente litigio, richiamando in particolare una procedura pianificatoria dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio riguardante il loro fondo e il procedimento contravvenzionale aperto nei confronti dei proprietari vicini, il gravame è quindi parimenti inammissibile.
2.
2.1 I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale una violazione del loro diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 Cost., sostenendo che si sarebbe imposto di esperire un sopralluogo e di assumere le ulteriori prove richieste, quali il richiamo dal Tribunale della pianificazione del territorio del già citato incarto relativo a un loro ricorso contro l'approvazione del piano regolatore di Bellinzona e l'audizione del giudice che aveva istruito quella causa e esperito in tale ambito un sopralluogo.
2.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 520 segg.). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di questa valutazione all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a, 115 Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b pag. 101, 106 Ia 161 consid. 2b in fine; sentenza 1P.585/2001 del 9 novembre 2001, consid. 4, pubblicata in: RDAT I-2002, n. 83, pag. 529 segg.).
2.3 La Corte cantonale ha statuito, come in precedenza già il Consiglio di Stato, sulla base degli atti, ritenendo sufficienti in particolare le fotografie e i piani contenuti nell'incarto e rinunciando quindi all'assunzione di ulteriori prove, siccome superflue. I ricorrenti sostengono che un sopralluogo alla presenza delle parti e del capo tecnico comunale avrebbe consentito loro di fare accertare i veri motivi per cui non sarebbe stata avviata sin dall'inizio la procedura della domanda di costruzione. Anche il richiamo dell'incarto del Tribunale della pianificazione del territorio e l'audizione del suo presidente, avrebbero permesso, al dire dei ricorrenti, di constatare le manchevolezze dell'autorità comunale e la malafede dei vicini. Tuttavia, l'oggetto della lite non verteva sulle ragioni per cui la trasformazione contestata non era inizialmente stata sottoposta alla procedura della domanda di costruzione, bensì sulla conformità all'ordinamento edilizio comunale e cantonale dell'opera nell'ambito della procedura in sanatoria nel frattempo avviata. Ora, le caratteristiche e la portata dell'intervento edilizio emergevano chiaramente dagli atti, segnatamente dai piani e dalle fotografie, mentre gli accertamenti prospettati dai ricorrenti erano irrilevanti e del tutto privi di pertinenza ai fini del giudizio sull'oggetto del litigio. È quindi senza incorrere nell'arbitrio che le autorità cantonali hanno rinunciato a assumere ulteriori prove, sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza e inutilità. Per queste ragioni nemmeno occorre in questa sede dare seguito alla richiesta dei ricorrenti, manifestamente infondata, di assumere le prove indicate.
3.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili della sede federale alle controparti, non invitate a presentare una risposta.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore delle controparti, al Municipio di Bellinzona, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 7 settembre 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: