BGer 1A.165/2006
 
BGer 1A.165/2006 vom 31.08.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.165/2006 /biz
Sentenza del 31 agosto 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
Banca A.________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. John Rossi, studio legale
Brunoni Molino Mottis Adami,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
casella postale 334, 1000 Lausanne 22.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 9 agosto 2006 dal Ministero pubblico
della Confederazione.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che, con un complemento del 21 luglio 2006 alla domanda di assistenza giudiziaria del 7 marzo 2005, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha chiesto alla Svizzera la consegna della documentazione bancaria relativa a un conto presso la banca A.________ di Lugano;
che l'autorità richiedente ha inoltre chiesto di potere partecipare all'esecuzione del provvedimento e di assicurare la riservatezza della sua domanda;
che, con decisione di entrata in materia e incidentale del 9 agosto 2006, il Ministero pubblico della Confederazione ha ammesso la richiesta, ordinando alla banca di produrre la documentazione del conto con il divieto di informare il cliente;
che l'autorità richiesta ha contestualmente autorizzato le autorità giudiziarie italiane a partecipare alla cernita dei documenti;
che la banca A.________ impugna, con un ricorso di diritto amministrativo del 21 agosto 2006 al Tribunale federale, la decisione incidentale di autorizzare la presenza di magistrati esteri, chiedendo di annullarla;
che la ricorrente chiede inoltre di conferire l'effetto sospensivo al gravame;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii);
che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura di assistenza e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d);
che il gravame presentato nel solo interesse della legge o per tutelare interessi di terzi non è infatti di principio ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d, 125 II 356 consid. 3b/aa);
che, in particolare, una banca non è legittimata a ricorrere quando, non essendo toccata nelle sue attività dalle misure di assistenza, deve soltanto produrre documenti concernenti conti dei suoi clienti e rilasciare informazioni al riguardo per il tramite dei suoi impiegati (DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5);
che la banca A.________, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), afferma semplicemente di ricorrere a tutela del proprio cliente titolare del conto in questione, come pure nell'interesse di altri importanti clienti dell'istituto, che avrebbero eseguito transazioni sulla relazione bancaria;
ch'essa non dimostra di essere direttamente toccata nell'esercizio della sua attività bancaria dalla misura di assistenza;
che ci si potrebbe nondimeno chiedere se la legittimazione non le spetti tuttavia in un caso come il concreto, ove le è stato esplicitamente vietato di informare il mandante della misura di assistenza, in applicazione dell'art. 80n cpv. 1 AIMP e con la comminatoria dell'art. 292 CP;
che la questione non deve comunque essere esaminata in questa sede;
che in effetti, secondo l'art. 80g cpv. 2 AIMP, la decisione incidentale, presa dall'autorità federale di esecuzione, anteriore alla decisione finale è impugnabile separatamente con ricorso di diritto amministrativo solo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile, ai sensi dell'art. 80e lett. b, mediante il sequestro di beni (n. 1) o la presenza di persone che partecipano al processo all'estero (n. 2);
che un tale pregiudizio deve tuttavia rimanere un'eccezione (FF 1995 III 3; DTF 126 II 495 consid. 3 e 5), il ricorso di diritto amministrativo in tale ambito essendo infatti ammissibile solo in via eccezionale (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 353 consid. 3);
che spetta al proposito all'interessato dimostrare o perlomeno rendere verosimile, sulla base di elementi specifici e concreti che la presenza di partecipanti al processo all'estero gli causa un pregiudizio immediato e irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3 e rinvii);
che, secondo la giurisprudenza, la presenza di funzionari esteri a una misura di esecuzione non implica ancora, per l'interessato, un pregiudizio immediato e irreparabile: ciò può essere il caso quando sussista il rischio che le autorità estere, con la loro presenza, possano avere conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza (DTF 128 II 211 consid. 2.1; sentenza 1A.217/2004 del 18 ottobre 2004, consid. 2.3-2.6, parzialmente pubblicata in: RtiD I-2005, n. 42, pag. 162 segg.);
che questo rischio, di regola, può però essere evitato, quando l'autorità svizzera adotti le misure necessarie atte a impedire un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del procedimento estero, ad esempio impedendo che i funzionari stranieri prendano appunti su fatti inerenti alla sfera segreta e differendo la consegna di copie di atti fino al passaggio in giudicato della decisione di chiusura (DTF 128 II 211 consid. 2.1; sentenza 1A.217/2004, citata, consid. 2.6);
che d'altra parte, secondo l'art. IX dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, autorizza, tra l'altro, i rappresentanti di quest'ultimo ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i principi dello Stato richiesto (cpv. 1);
che questa norma prevede poi esplicitamente che i rappresentanti dell'autorità straniera non possono utilizzare, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza in tale ambito, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza (cpv. 3);
che la ricorrente si limita ad addurre che la presenza di funzionari esteri alla cernita della documentazione bancaria di una persona non coinvolta nel procedimento penale estero comporterebbe per la banca e per i suoi clienti un danno immediato e irreparabile;
che, come visto, di per sé la presenza di funzionari esteri a una misura di esecuzione non implica tuttavia ancora per l'interessato un simile pregiudizio, il quale non è reso verosimile nel caso concreto;
che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Losanna, 31 agosto 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: