BGer 4P.86/2006
 
BGer 4P.86/2006 vom 07.07.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.86/2006 /biz
Sentenza del 7 luglio 2006
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.A.________,
B.A.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Piero Mazzoleni,
contro
Comune di Bellinzona, piazza Nosetto,
6501 Bellinzona,
rappresentato dal Municipio.
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost; procedura civile; apprezzamento delle prove,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 21 febbraio 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
La presente controversia verte sul pagamento della retta della casa per anziani del Comune di Bellinzona, nella quale C.A.________ e D.A.________, i genitori dei ricorrenti, hanno vissuto dal 1994 sino alla loro morte, avvenuta il 13 giugno 1997 rispettivamente il 3 gennaio 2000.
Il 31 maggio 2002 il Comune di Bellinzona si è infatti rivolto a B.A.________ e A.A.________ chiedendo il versamento di fr. 21'508.-- per il periodo 14 giugno 1997 - 31 dicembre 1998, pari alla differenza tra la retta giornaliera pagata dal padre durante questo lasso di tempo, di fr. 75.--, e quella effettivamente dovuta, di fr. 113.--, peraltro fatturata a partire dal giugno 1999.
Preso atto del rifiuto opposto da B.A.________ e A.A.________ alla predetta richiesta, il 10 aprile 2003 il Comune di Bellinzona li ha convenuti dinanzi al Pretore di Bellinzona, il quale ha accolto la petizione limitatamente a fr. 15'048.-- oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2003.
2.
L'impugnativa dei fratelli A.________ avverso la pronunzia pretorile è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 21 febbraio 2006.
Dopo aver premesso di essere vincolata dal contenuto della decisione 31 maggio 2002, divenuta definitiva siccome non contestata, la massima istanza ticinese ha respinto la tesi secondo cui la richiesta di pagamento oltre due anni dopo la morte di D.A.________ costituirebbe un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). In primo luogo perché essa non è giunta del tutto inaspettata, posto come in una lettera del 21 giugno 1999 l'istituto avesse menzionato di essere in attesa di una presa di posizione del dipartimento per il 1998, e, in ogni caso, perché il solo fatto di attendere prima di far valere una pretesa non costituisce un abuso di diritto. Nulla muta - hanno concluso i giudici ticinesi - il fatto che i ricorrenti abbiano accettato la successione senza conoscere l'esistenza del debito in questione.
3.
4.
5.
Contro questa sentenza B.A.________ e A.A.________ sono tempestivamente insorti dinanzi al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
Con il primo rimedio, fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), essi postulano l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Nella risposta del 15 maggio 2006 il Comune di Bellinzona ha proposto la reiezione del gravame nella misura in cui fosse ammissibile. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni.
6.
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
7.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1).
7.1 Salvo ipotesi estranee al presente caso, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria. Ciò significa che, di principio, il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg. con rinvii). Le domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento della sentenza impugnata sono pertanto irricevibili (DTF 129 I 173 consid. 1.5).
La domanda di rinvio per nuovo giudizio nel senso dei considerandi si avvera pertanto irricevibile.
7.2 Il tenore dell'allegato ricorsuale impone inoltre di rammentare i principi che reggono il ricorso di diritto pubblico e le esigenze di motivazione che lo contraddistinguono.
Con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). In questo ambito il Tribunale federale non procede pertanto d'ufficio alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato, sotto tutti gli aspetti possibili, bensì vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato nell'allegato ricorsuale, così come prescritto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31 con rinvii). Il rinvio ad allegazioni formulate negli atti cantonali oppure nel quadro di un parallelo ricorso per riforma non costituisce dunque una motivazione sufficiente (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii).
In applicazione di queste regole un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost. non può essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a). L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve dimostrare - con un'argomentazione precisa - che il giudice cantonale ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 131 I 57 consid. 2 pag. 61). Qualora, come nel caso in rassegna, venga censurata la valutazione del materiale probatorio, è in particolare necessario dimostrare che il giudice ha abusato dell'ampio margine di apprezzamento di cui beneficia in questo ambito, ch'egli ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
7.3 In concreto, l'atto ricorsuale si presenta strutturato male, di difficile lettura, prolisso e ripetitivo. Dopo una parte iniziale riassuntiva dei fatti, i ricorrenti annunciano che si prevalgono della violazione dell'art. 9 Cost. perché l'autorità cantonale avrebbe commesso arbitrio e leso il principio della buona fede nell'applicazione del diritto e nell'accertamento dei fatti.
La motivazione vera e propria inizia solo al punto 20, laddove i ricorrenti rimettono in discussione gli argomenti del giudizio impugnato, ravvisando sia violazioni di diritto sia apprezzamenti arbitrari dei fatti.
Così come formulate, queste censure si avverano globalmente inammissibili, come osserva correttamente l'opponente. D'un canto perché, in considerazione del principio della sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), la violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC - concernente l'abuso di diritto - avrebbe dovuto e potuto esser fatta valere nel quadro del ricorso per riforma, peraltro introdotto parallelamente. Dall'altro perché, in quanto rivolta contro l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, la motivazione ricorsuale non adempie assolutamente i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. In contrasto con quanto esposto al considerando precedente, i ricorrenti non spiegano puntualmente l'arbitrio ma discutono liberamente e diffusamente fatti e prove, dei quali propongono la loro valutazione libera, come se fossero dinanzi a un'autorità di appello.
7.4 Ciò comporta l'integrale inammissibilità del gravame.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Per quanto attiene alle ripetibili, va osservato che dinanzi al Tribunale federale l'opponente non si è avvalso del patrocinio di un legale. Secondo costante giurisprudenza, alla parte che non è patrocinata non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale (DTF 113 Ib 353 consid. 6b con rinvii), a meno che non siano riunite le condizioni per derogare a questa regola - in particolare complessità della vertenza, importo litigioso elevato, notevole dispendio di tempo consacrato alla tutela dei propri interessi (DTF 113 Ib 353 consid. 6b; 110 V 72 consid. 7 pag. 82) - che in concreto non sono però state nemmeno allegate. Si prescinde pertanto dall'assegnazione di un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti,
in solido.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Comune di Bellinzona e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 luglio 2006
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: