BGer I 964/2005
 
BGer I 964/2005 vom 26.05.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 964/05
Sentenza del 26 maggio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
O.________, Italia, ricorrente, rappresentato dallo Studio legale De Luca & Mirabelli, Via Sicilia 1001, 87100 Cosenza, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 4 novembre 2005)
Fatti:
A.
O.________, cittadino italiano nato il 2 gennaio 1954, ha lavorato in Svizzera dal 1977 al 1980, solvendo regolari contributi all'AVS/AI svizzera. Rimpatriato, egli ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa, segnatamente come muratore, sino al 2 febbraio 2000, quando è stato licenziato per fine lavoro, questo dopo essere stato assente per malattia dal 14 dicembre 1999.
In data 13 settembre 2000 l'assicurato, affetto da esiti di asportazione di melanoma del dorso con svuotamento del cavo ascellare sinistro, ha presentato una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'AI svizzera.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha per decisione 3 gennaio 2005 respinto la richiesta segnatamente sulla base del parere del suo medico dott.ssa S.________ che riteneva non presentare l'interessato un grado d'invalidità pensionabile.
Chiamati a statuire su opposizione dell'assicurato, rappresentato dallo studio legale De Luca & Mirabelli, gli organi dell'assicurazione hanno confermato il precedente provvedimento per decisione su opposizione 12 aprile 2005.
B.
Adita con gravame dell'interessato, ancora patrocinato dallo studio legale De Luca & Mirabelli, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha mediante giudizio 4 novembre 2005 tutelato la decisione su opposizione.
C.
Sempre tramite lo studio legale De Luca & Mirabelli, l'assicurato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo, cui allega un parere medico legale.
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi sul ricorso, l'Ufficio AI ne postula la reiezione.
Diritto:
1.
Nei considerandi del querelato giudizio la Commissione di ricorso ha già correttamente ricordato il disciplinamento applicabile trattandosi di valutare l'invalidità di un assicurato esercitante un'attività lucrativa. Essa ha pure rilevato come il giudice debba fondarsi sulla situazione di fatto e di diritto vigente all'epoca della resa della decisione su opposizione. A detta esposizione può essere fatto riferimento.
2.
Alla pronunzia impugnata deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione di esso disciplinamento nell'evenienza concreta.
I giudici di prime cure hanno ritenuto che i disturbi lamentati dall'interessato non erano suscettibili di causare inabilità di rilievo tale da determinare invalidità pensionabile.
Essi, ritenuto il parere del medico dell'amministrazione dott.ssa S.________, hanno considerato determinante la circostanza che a più di cinque anni dall'escissione del melanoma dorsale non si erano manifestate metastasi o recidive del male. Le visite di controllo avevano sempre accertato l'assenza di qualsiasi ripetizione della patologia subita. Dal punto di vista oncologico, sebbene l'assicurato dovesse sottoporsi a periodiche verifiche, la patologia era da considerarsi in remissione clinica. Per il resto, l'insorgente si presentava in buone condizioni di salute: l'apparato locomotorio era indenne da limitazioni, i movimenti e la forza erano conservati, l'andatura era normale e il portamento eretto, tutti gli altri organi essendo normofunzionanti.
3.
In sede di procedura federale l'assicurato non fa valere elementi atti ad inficiare il giudizio della Commissione di ricorso.
Egli produce una perizia medico legale 17 dicembre 2005 del dott. M.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni attestante inabilità minima del 40% a dipendenza di asserite limitazioni funzionali in relazione con l'escissione del melanoma.
Orbene, come riferisce al riguardo il medico dell'amministrazione dott.ssa H.________, gli impedimenti addotti non sono suffragati da esami clinici o da altri dati medici. Il dott. M.________ insiste peraltro sul rischio di recidiva del melanoma, circostanza che aveva determinato le assicurazioni sociali italiane a riconoscere all'interessato prestazioni per inabilità totale, considerazioni queste però prive di rilievo dal profilo del diritto svizzero che fonda il diritto a rendita sulla situazione attuale, prescindendo dal ritenere proiezioni per il futuro.
Vero è che il dott. M.________ indica nella sua perizia il subingredire, nell'agosto 2005, di uno stato depressivo-ansioso per il quale vengono consigliati una cura psicoterapeutica e un trattamento farmacologico: ora si tratta di un fatto posteriore alla data della decisione su opposizione in lite 12 aprile 2005, la quale delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice, per cui esso non può essere esaminato in sede della presente procedura.
4.
In queste condizioni non si vede motivo di dipartirsi dalla pronunzia di prima istanza.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 26 maggio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: