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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
H 189/05
Sentenza del 18 maggio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
C.________, Argentina, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 9 novembre 2005)
Fatti:
Con decisione su opposizione 19 aprile 2005 la Cassa svizzera di compensazione ha confermato un suo provvedimento del 10 gennaio precedente che escludeva C.________, residente in Argentina, dall'assicurazione facoltativa AVS/AI per mancato pagamento di contributi.
Adita con gravame, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha per decisione incidentale 9 novembre 2005 chiesto alla ricorrente il versamento di un anticipo spese di fr. 500.- entro 20 giorni dall'intimazione della decisione medesima, con la comminatoria che, in caso di inadempienza, l'impugnativa sarebbe stata dichiarata inammissibile.
L'interessata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte diffondendosi sulle sue difficoltà finanziarie, le quali l'avrebbero impedita di pagare i contributi, e insistendo sulla gravità che rappresenterebbe per lei l'esclusione definitiva dall'assicurazione.
Diritto:
1.
La Commissione di ricorso con la sua decisione incidentale 9 novembre 2005 si è limitata a chiedere un anticipo spese non pronunciandosi nel merito sull'esclusione dall'assicurazione. In sede delle presente procedura il Tribunale federale delle assicurazioni deve quindi soltanto esaminare se essa Commissione era legittimata a far dipendere dal pagamento di un anticipo l'ammissibilità del gravame avverso la decisione su opposizione 19 aprile 2005. Questa Corte non può entrare nel merito di altre conclusioni (DTF 128 V 201 consid. 1 e sentenze ivi citate).
2.
Nei considerandi della decisione incidentale impugnata la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto come nelle procedure che non vertano sulla concessione o il rifiuto di prestazioni essa, conformemente all'ordinamento applicabile, possa mettere delle spese a carico del ricorrente.
Ora, la procedura concreta non avendo quale tema la concessione o il rifiuto di prestazioni, l'autorità giudiziaria di primo grado era legittimata a chiedere il versamento dell'anticipo. Nel ricorso di diritto amministrativo l'istante non adduce elementi di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia commissionale, per cui il gravame non merita accoglimento; dubbio è persino che esso adempia i requisiti di ricevibilità, l'interessata facendo valere praticamente solo argomenti legati al tema di merito, ossia al mancato pagamento dei contributi e all'esclusione dall'assicurazione (cfr. art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG e DTF 123 V 336 consid. 1).
3.
La Commissione federale di ricorso dovrà comunque ancora concedere all'istante la facoltà di pagare l'anticipo richiesto (DTF 128 V 216 consid. 9). Preliminarmente spetterà ai primi giudici decidere se nell'istanza a questa Corte possa essere ravvisata una domanda di assistenza giudiziaria gratuita.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La causa è trasmessa alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero perché proceda nel senso indicato al considerando 3.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 maggio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: