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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.643/2005 /biz
Sentenza del 17 marzo 2006
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Müller e Locher, giudice supplente,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
imposta federale diretta e imposta cantonale 2001/2002 (imposizione di una rendita),
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
emanata il 30 settembre 2005 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ (1932), di professione architetto, abita dal 1980 a Minusio, nel Canton Ticino. Prima di trasferire il domicilio in Svizzera, dal febbraio del 1949 al giugno del 1950 e dall'aprile del 1953 all'aprile del 1958, ha lavorato in Germania come dipendente, risultando perciò obbligatoriamente assicurato presso il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) di Berlino. In seguito ha svolto un'attività in proprio, ma è comunque rimasto assicurato al BfA fino al 30 giugno 1977, versando contributi volontari. In quanto indipendente, egli ha dovuto provvedere da solo al pagamento di tali contributi previdenziali che, a suo dire, ha inoltre potuto dedurre soltanto parzialmente dal reddito allora conseguito. Negli anni 1999 e 2000 il BfA gli ha erogato una rendita pari a fr. 18'217.-- di media annua.
B.
Nella propria dichiarazione d'imposta dell'11 ottobre 2001, riferita al periodo fiscale 2001/2002, A.________ ha esposto la rendita percepita dal BfA solo nella misura del 60 per cento (fr. 10'535.--). Il competente Ufficio circondariale di tassazione, nella relativa notifica emanata il 22 settembre 2003, ha tuttavia computato la rendita al 100 per cento (fr. 18'217.--). Su reclamo, il 1° ottobre 2004 la stessa autorità ha confermato la tassazione emessa. La successiva impugnativa interposta dal contribuente dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino è stata a sua volta respinta con sentenza del 30 settembre 2005.
C.
Il 27 ottobre 2005 A.________ ha presentato un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, concernente sia l'imposta cantonale sia l'imposta federale diretta 2001/2002. Chiede implicitamente che il giudizio della Camera di diritto tributario venga annullato e che la rendita versatagli sia considerata quale rendita vitalizia ed imposta in ragione del 40, o eventualmente, del 50 per cento.
D.
La Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) postulano la reiezione del gravame, mentre la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 364 consid. 1).
In via preliminare va rilevato che le sentenze del Tribunale federale sono di regola redatte nella lingua ufficiale in cui è stata prolata la decisione impugnata (art. 37 cpv. 3 OG). Nonostante l'atto di ricorso sia formulato, peraltro legittimamente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG), in tedesco, non vi è motivo di derogare all'accennato principio, né l'insorgente invero lo pretende. Di conseguenza, il presente giudizio viene steso in lingua italiana (DTF 124 III 205 consid. 2; sentenza 2P.63/2004 del 3 marzo 2005, in: RDAT II-2005 n. 23t, consid. 2; cfr. anche DTF 131 I 145 consid. 1).
I. Imposta federale diretta
2.
2.1 Nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta, l'avversata pronuncia della Camera di diritto tributario costituisce una decisione di ultima istanza cantonale (cfr. art. 4 cpv. 6 del regolamento ticinese, del 18 ottobre 1994, di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta) fondata sul diritto pubblico federale, impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG, art. 5 PA e art. 146 della legge federale, del 14 dicembre 1990, sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Quale contribuente direttamente interessato, il ricorrente è senz'altro legittimato a ricorrere in base all'art. 103 lett. a OG. Tempestivo e presentato nelle dovute forme, il gravame è pertanto ammissibile.
2.2 Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende i trattati internazionali (DTF 130 II 337 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b) nonché l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Può inoltre venir censurato anche l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG).
Nell'ambito della procedura del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale. Conformemente all'art. 114 cpv. 1 OG, esso non è legato alle conclusioni delle parti e può accogliere o respingere il ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati (DTF 131 II 361 consid. 2; 130 III 707 consid. 3.1; 130 I 312 consid. 1.2).
3.
3.1 All'imposta sul reddito sottostà la totalità dei proventi, periodici o unici (art. 16 cpv. 1 LIFD), tra cui, in particolare, quelli derivanti dall'assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità (art. 22 cpv. 1 LIFD). Diversamente ad esempio dalle rendite vitalizie e dai proventi da vitalizi, che il cpv. 3 dell'art. 22 LIFD dichiara imponibili soltanto nella misura del 40 per cento, le prestazioni indicate al cpv. 1 della medesima disposizione sono - a contrario - computabili al 100 per cento (cfr. sentenza 2A.203, 2A.204/2005 del 23 febbraio 2006, destinata alla pubblicazione in DTF 132 II 128, consid. 3.1). Il ricorrente ha tuttavia percepito la rendita litigiosa non da una cassa di compensazione AVS svizzera, ma dal Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) di Berlino. Quest'assicurazione di rendita rappresenta un ramo delle assicurazioni sociali e viene gestita da enti di diritto pubblico; inoltre presso l'istituto menzionato sono obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti attivi in Germania. La rendita ricevuta dal ricorrente è quindi assai simile ad una rendita AVS. Per tale motivo, anche prestazioni di questo genere erogate da istituti statali esteri di assicurazione sociale rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 22 cpv. 1 LIFD (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 19 ad art. 22; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 6 ad art. 22).
3.2 Questo regime fiscale appare peraltro conforme pure alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D; RS 0.672.913.62). Simili rendite derivanti da assicurazioni sociali soggiacciono infatti all'art. 21 CDI-D e sono pertanto imponibili soltanto nello Stato in cui il beneficiario risiede, ossia è assoggettato all'imposta in virtù della sua appartenenza personale (Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ed., Berna 2005, pag. 467 seg.; cfr. anche Moris Lehner, in: Klaus Vogel/Moris Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen, Kommentar, 4a ed., Monaco 2003, n. 12 ad art. 21). In relazione a rendite erogate dal BfA a persone residenti in Svizzera, tale principio è stato confermato a più riprese dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (Kurt Locher/Walter Meier/Rudolf von Siebenthal/ Andreas Kolb, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland 1971 und 1978, B 19.1 n. 7 e B 21 n. 4). Quand'anche in base al nuovo Commentario OCSE queste prestazioni assicurative dovessero ricadere sotto l'art. 18 della convenzione modello dell'OCSE (corrispondente all'art. 18 CDI-D; Andreas Kolb, Überblick über das Update 2005 des OECD-Musterabkommens, in: ASA 74 pag. 504 segg., in part. pag. 513; Markus Reich, Die Besteuerung von Arbeitseinkünften und Vorsorgeleistungen im internationalen Verhältnis, in: FS Walter Ryser, Berna 2005, pag. 185 segg., in part. pag. 202), il diritto di imposizione rimarrebbe comunque alla Svizzera, in quanto Stato di residenza.
3.3 Il ricorrente non contesta invero l'assoggettamento, in quanto tale, delle rendite litigiose all'imposta sul reddito in Svizzera. Egli pretende tuttavia che siano imposte in misura ridotta, considerato che come indipendente è rimasto assicurato presso il BfA a titolo volontario, che questa situazione si è verificata per la maggior parte del periodo contributivo e che ha potuto dedurre fiscalmente i relativi versamenti solo in maniera limitata. Le rendite erogategli andrebbero pertanto trattate quali rendite vitalizie e tassate solo per il 40, o eventualmente il 50 per cento. In proposito, egli contesta soprattutto l'argomentazione dell'istanza inferiore secondo cui, per sua stessa ammissione, ha potuto dedurre in maniera integrale i contributi finché è rimasto domiciliato in Germania, mentre ciò non gli è più stato possibile solo dopo il trasferimento in Svizzera. In realtà, corrisponderebbe al vero che dopo aver preso domicilio in Svizzera non ha più effettuato versamenti al BfA; d'altra parte però sarebbe altrettanto vero che in precedenza non li ha potuti detrarre in misura completa.
Il ricorrente non comprova tuttavia in maniera più precisa e circostanziata quest'ultima asserzione. In ogni caso, riconosce di aver potuto dedurre almeno in parte dal reddito lordo anche i suoi contributi come indipendente. Ne discende che l'art. 22 cpv. 3 LIFD, secondo cui le rendite vitalizie sono imponibili solo nella misura del 40 per cento, non può trovare applicazione nella fattispecie; questa disposizione ha infatti come scopo di colpire fiscalmente solo la componente della rendita che costituisce effettivamente un reddito, ad esclusione di quella parte che rappresenta invece la restituzione del capitale (sentenza 2A.366/2000 del 15 novembre 2001, in: StE 2002 B 26.12 n. 6, consid. 2a; sentenza 2A.415/1998 del 9 febbraio 2000, in: ASA 70 pag. 581, consid. 3a). Nel caso del ricorrente doveva però venir tassato anche il rimborso del capitale, non ancora imposto vista la possibilità di deduzione parziale dei contributi. Del resto, i suoi diritti consistevano in semplici aspettative che non si tradussero in effetti patrimoniali concreti, diversamente da quanto sarebbe accaduto in caso di pretese derivanti dalla previdenza individuale libera. I versamenti in suo favore rappresentavano quindi delle rendite di assicurazioni sociali e non delle rendite vitalizie ai sensi dell'art. 22 cpv. 3 LIFD (cfr., per contro: DTF 110 Ib 234 consid. 7 pag. 242 segg.; sentenza 2A.509/1998 del 28 febbraio 2000, in: RDAT II-2000 n. 23t, consid. 3). Inapplicabile è parimenti l'art. 204 LIFD, poiché non vi è alcuna prestazione proveniente da un'istituzione della previdenza professionale (secondo pilastro).
Nella DTF 88 I 125 consid. 5 pag. 132 seg., concernente il caso di una rendita di vecchiaia corrisposta dall'Office of Social Security (USA) ad una persona residente in Svizzera, il Tribunale federale ha invero concesso la riduzione prevista dall'art. 21bis cpv. 1 del decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta per la difesa nazionale (DIN): la rendita è stata ritenuta imponibile solo in ragione dell'80 per cento perché le prestazioni su cui si fondava la pretesa erano state finanziate almeno per il 20 per cento dal contribuente. Per rapporto a quella fattispecie, l'art. 22 cpv. 1 LIFD ora in vigore non prevede tuttavia più alcuna facilitazione o imposizione parziale per prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. A tale regola, in virtù dell'art. 191 Cost., anche il Tribunale federale è vincolato (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.2 e rinvii). In questo senso si è del resto pronunciato di recente in relazione alla rendita AI di una casalinga affetta da un danno durevole alla salute (sentenza 2A.203, 2A.204/2005 del 23 febbraio 2006, destinata alla pubblicazione in DTF 132 II 128, consid. 3.2).
II. Imposta cantonale
4.
L'impugnata decisione della Camera di diritto tributario concerne altresì la determinazione degli elementi imponibili ai fini dell'imposta cantonale 2001/2002. A questo proposito, il giudizio verte su un aspetto disciplinato nel titolo secondo della legge federale, del 14 dicembre 1990, sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). In base all'art. 73 LAID, simili decisioni possono essere impugnate al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo. Tempestiva e presentata da una persona che dispone pacificamente della potestà ricorsuale (cfr. art. 73 cpv. 2 LAID), l'impugnativa è pertanto di massima ammissibile anche da questo profilo.
Diversamente che in materia di imposta federale diretta (cfr. art. 114 cpv. 2 OG), il Tribunale federale non può tuttavia che annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 73 cpv. 3 LAID; DTF 131 II 1 consid. 2.3; 130 II 509 consid. 8.3). Nella misura in cui il ricorrente formula richieste diverse o più estese del semplice annullamento della pronuncia della Corte cantonale, il ricorso risulta perciò irricevibile.
5.
In relazione alla clausola generale sui redditi imponibili (art. 15 della legge tributaria ticinese, del 21 giugno 1994; LT), ai proventi da fonti previdenziali (art. 21 cpv. 1 LT) e a quelli da rendite vitalizie (art. 21 cpv. 3 LT), il tenore delle disposizioni della legge tributaria del Cantone Ticino è identico a quelle delle corrispondenti norme della LIFD (art. 16 cpv. 1, 22 cpv. 1 e 3 LIFD). Il diritto cantonale è inoltre pienamente conforme all'art. 7 cpv. 1 e 2 LAID. Le considerazioni esposte a proposito dell'imposta federale diretta valgono pertanto per analogia anche per le imposte cantonali. Un'imposizione solo parziale delle rendite delle assicurazioni sociali ricevute dal ricorrente non entra quindi in considerazione nemmeno nell'ottica del diritto cantonale. Giova peraltro aggiungere che, conformemente all'art. 46 LT, se effettivamente si fosse trattato di un'assicurazione di rendita vitalizia, l'insorgente avrebbe dovuto dichiarare anche delle pretese da assicurazioni sulla vita tra gli elementi della sostanza imponibile.
III. Spese e ripetibili
6.
Visto l'esito del procedimento, le spese processuali della sede federale vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In relazione all'imposta federale diretta, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
In relazione all'imposta cantonale, il ricorso di diritto amministrativo è respinto, nella misura in cui è ammissibile.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'400.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 17 marzo 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: