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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 566/05
Sentenza del 25 novembre 2005
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
Parti
G.________, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio dell'8 agosto 2005)
Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 13 ottobre 2004, confermata il 15 marzo 2005 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha assegnato a G.________, nato nel 1980, celibe, una rendita semplice intera d'invalidità di fr. 1671.- mensili con effetto dal 1° settembre 2004, aumentata a fr. 1703.- a partire dal 1° gennaio 2005,
l'assicurato è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'erogazione di una rendita d'importo superiore a quello calcolato dall'amministrazione nonché, perlomeno in via implicita, il riconoscimento della prestazione facendo astrazione dal periodo di attesa legale di un anno che aveva preso inizio nel settembre 2003,
per pronuncia dell'8 agosto 2005, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'UAI,
l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni e ripresenta le richieste di prima sede,
l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
il primo giudice ha già rettamente esposto nel querelato giudizio, cui si rinvia, le disposizioni legali e d'ordinanza applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità spettante al ricorrente,
l'ammontare di detta prestazione è stato calcolato in modo esatto dalle istanze precedenti,
del resto, il ricorrente non contesta l'esattezza del calcolo operato dalle istanze precedenti, bensì fa valere che la rendita assegnatagli non sarebbe sufficiente a coprire il suo fabbisogno vitale,
come pertinentemente già è stato ricordato dal primo giudice, il ricorrente, il quale beneficia pure di una prestazione complementare alla rendita d'invalidità, potrà eventualmente far capo all'assistenza pubblica qualora essa prestazione complementare non dovesse essere sufficiente per permettergli di far fronte alle proprie spese correnti,
l'interessato contesta, quanto meno implicitamente, l'inizio del diritto alla rendita al 1° settembre 2004, anziché al 1° settembre 2003, facendo valere di essere inabile nella misura del 100% in qualsivoglia attività a partire da quest'ultima data,
pur essendo già stato sollevato in sede cantonale, il tema non è stato esaminato dalla Corte cantonale,
giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita secondo l'art. 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40% (lett. a) oppure è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40% in media (lett. b),
per il capoverso 2 di essa norma, la rendita è versata dall'inizio del mese in cui è nato il diritto,
i presupposti per l'ammissione di un'incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro (art. 29 OAI; DTF 119 V 102 consid. 4a con riferimenti, 111 V 22),
la lett. a dell'art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell'assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente (SVR 1998 IV no. 7 pag. 28 consid. 1c),
il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d'integrazione (DTF 111 V 23 consid. 3a),
la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. DTF 111 V 22),
come rettamente stabilito dall'amministrazione, le varie affezioni (fisiche e psichiche) di cui soffre in concreto l'insorgente non possono essere considerate irreversibili ed ampiamente stabilizzate in modo tale da causargli un'incapacità al guadagno presumibilmente permanente, bensì devono essere qualificate di natura labile ed evolutiva,
sulla scorta degli atti sanitari non può in particolare essere escluso un ulteriore peggioramento dello stato di salute dell'interessato,
in tali condizioni, posta l'applicabilità della variante di cui alla lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI e rilevato come gli atti medici attestino una piena incapacità lavorativa a partire dal settembre 2003, il diritto alla rendita poteva giustamente essere accordato unicamente a partire dal 1° settembre 2004, alla scadenza del periodo di attesa legale di un anno,
dato quanto precede, il giudizio cantonale, tutelante la decisione su opposizione in lite, merita conferma,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 25 novembre 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: