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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.153/2005 /biz
Sentenza del 25 agosto 2005
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Karlen, Zünd,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Commisurazione della pena; sospensione condizionale della pena,
ricorso per cassazione contro la sentenza del 17 marzo 2005 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 15 dicembre 2004 la Corte delle assise criminali in Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata siccome perpetrata anche come avvocato e notaio (professioni soggette ad autorizzazione), per avere, tra il settembre del 2001 ed il marzo del 2003, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, impiegato indebitamente in più occasioni valori patrimoniali a lui affidati da 14 clienti e usato, con prelevamenti in contanti o mediante prelevamenti bancari, somme di denaro versate da clienti sui conti ooo e ttt a lui intestati presso la banca X.________SA, Lugano, come pure sul conto qqq a lui medesimo intestato presso la banca Y.________ di Lugano, oltre che per avere adoperato somme di denaro a lui affidate e depositate su relazioni bancarie sulle quali aveva procura con diritto di firma individuale per almeno fr. 2'617'817.55 e almeno  1'865'275.18. A.________ veniva inoltre dichiarato colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità per avere, tra il 9 settembre 2002 e l'8 marzo 2004, disatteso una risoluzione del 9 settembre 2002 con cui la Commissione tutoria regionale 3 gli ingiungeva, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di presentare entro il 30 settembre 2002 i rendiconti finanziari e i rapporti morali per le gestioni 1998 (parziali), 1999, 2000 e 2001 relativi alla tutela in favore del fratello B.________.
In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali infliggeva a A.________ la pena di tre anni e tre mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), condannandolo a versare i seguenti risarcimenti alle parti civili:  391'072.49 oltre accessori e fr. 20'000.-- per ripetibili a C.________,  303'151.49 alla società E.________Ltd. e fr. 14'376.-- a D.________ per ripetibili. La banca Z.________SA veniva rinviata a far valere le sue pretese di risarcimento davanti al foro civile. Infine la Corte disponeva il sequestro conservativo su beni patrimoniali sequestrati a garanzia dei crediti riconosciuti alle parti civili, deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali.
B.
Il 17 marzo 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso interposto da A.________ contro la sentenza della Corte d'assise.
C.
A.________ propone ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, domandandone l'annullamento per violazione del diritto federale.
D.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Non sono state chieste altre osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali (art. 269 cpv. 2 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda proposizione PP). Il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in cosa consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Nella misura in cui fa valere la violazione degli art. 8 e 9 Cost., parimenti lamentando un accertamento incompleto dei fatti, il gravame risulta quindi inammissibile (v. ricorso pag. 2, 6, 12-13).
2.
A mente del ricorrente la CCRP ha violato il diritto federale non avendogli riconosciuto l'attenuante specifica del sincero pentimento giusta l'art. 64 cpv. 7 CP. Egli sostiene inoltre che l'ultima istanza cantonale, nell'ambito della commisurazione della pena, non ha considerato le sue condizioni personali ed in particolare l'assunzione di responsabilità, l'ampia confessione, l'atteggiamento collaborativo sia in fase istruttoria che al dibattimento nonché la sua incensuratezza, infliggendogli di conseguenza una pena arbitrariamente severa, lesiva del principio di proporzionalità, urtante sotto il profilo della parità di trattamento oltre che controproducente nell'ottica della risocializzazione. Censurata viene anche un'errata applicazione dell'art. 41 cpv. 1 CP.
3.
L'ultima istanza cantonale, confermando la commisurazione della pena effettuata dalla Corte di assise, ha rilevato come quest'ultima non si sia limitata a un'enumerazione astratta degli elementi suscettibili di influire negativamente sulla pena (gravità dal profilo oggettivo e soggettivo dei reati), ma abbia commentato ogni singolo elemento determinante. Essa ha considerato la sua reiterazione nel delinquere, con riferimento all'aggravante dell'art. 138 n. 2 CP, ai cospicui importi in gioco e al danno causato ai clienti, inquadrando il comportamento del ricorrente in generale e analizzando poi l'aspetto soggettivo del caso con richiamo alla personalità dell'autore e al movente. Quest'ultimo è stato ravvisato nelle sue sproporzionate ambizioni e nel desiderio di lusso, mantenuto pur di fronte al precipitare della situazione e agli ammanchi ingiustificabili accumulati nei confronti di clienti dello studio. L'autorità cantonale non ha peraltro trascurato i fattori positivi nella persona del ricorrente come l'incensuratezza, la sua intraprendenza che lo aveva portato a crearsi una solida posizione, il servizio da lui prestato alla comunità in campo politico, il comportamento processuale, il rincrescimento espresso, la parziale collaborazione fornita agli inquirenti, i risarcimenti ad alcune parti civili, i disagi cui egli dovrà far fronte una volta uscito dal carcere, nonché l'accresciuta sensibilità alla pena. La Corte di merito, con l'avallo della CCRP, ha comunque relativizzato gli elementi positivi del comportamento del ricorrente e non ha ravvisato gli estremi di un sincero pentimento giusta l'art. 64 cpv. 7 CP. L'autorità cantonale ha in particolare circoscritto la portata della sua confessione non avendo egli chiarito del tutto, nonostante si fosse impegnato a farlo, in che modo abbia effettivamente utilizzato il denaro contante frutto di una lunghissima serie di prelievi (quasi 140), per una complessiva somma di circa fr. 2'000'000.--, indebitamente effettuati a carico del conto clienti c/o banca X.________SA del suo studio legale. Né poteva giustificare particolare clemenza il risarcimento parziale del danno, avendo il ricorrente pur sempre persistito nell'abitare la lussuosa villa di Montagnola, acquistata senza averne i mezzi, e avendo esitato assai a separarsi dalla sua costosa automobile. Gli aspetti positivi del suo comportamento sono stati comunque riconosciuti concedendo un anno di riduzione rispetto alla pena che gli sarebbe stata altrimenti irrogata.
4.
4.1 In base all'art. 63 CP il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Questa disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. Essi sono tuttavia oggetto di una consolidata giurisprudenza, da ultimo illustrata in DTF 129 IV 6 consid. 6.1, alla quale si rinvia. In questa sede è sufficiente ribadire come il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisca di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 122 IV 156 consid. 3b). Il giudice di merito deve motivare la pena pronunciata per permettere di controllare se egli non abbia oltrepassato i limiti del proprio ampio potere di apprezzamento o se ne abbia abusato. Non gli incombe tuttavia di pronunciarsi su ogni censura particolareggiata sollevata dalle parti né di indicare in cifre o in percentuale l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena. Deve comunque esporre gli elementi da lui considerati decisivi - concernenti in particolare il reato e la personalità dell'agente - in maniera tale che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Il mero elenco delle componenti di aggravio e di mitigazione della pena non è di per sé sufficiente.
4.2 In base all'art. 64 cpv. 7 CP il giudice può attenuare la pena se il reo ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui. Secondo dottrina e giurisprudenza il risarcimento del danno non è di per sé sufficiente perché si ammetta questa circostanza attenuante. Mediante il richiamo esplicito alle possibilità concrete del reo, il legislatore ha in effetti voluto sottolineare come sia necessario uno sforzo particolare da parte sua, il quale deve consistere in un gesto spontaneo e disinteressato, slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale. Il reo deve dimostrare di essersi pentito, cercando di riparare il torto cagionato a prezzo di sacrifici (v. sentenza 6S.146/1999 del 26 aprile 1999, consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1 e rinvii). Si richiedono dunque cumulativamente due condizioni: il sincero pentimento ed il risarcimento del danno. Qualora ammessa, l'attenuazione comporta estensione verso il basso del quadro normale della pena edittale secondo quanto prescritto all'art. 65 CP (DTF 116 IV 11 consid. 2).
4.3 Nella fattispecie il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata (art. 138 n. 1 e n. 2 CP), nonché di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP). La pena irrogata - tre anni e tre mesi di reclusione - si situa all'interno dell'ampia cornice edittale prevista dai reati menzionati, tenuto conto del concorso tra gli stessi (art. 68 cpv. 1 CP). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame essa non dà adito a critica. La CCRP, alle cui pertinenti considerazioni (sentenza impugnata pag. 8 e segg.) si può senz'altro rinviare, ha esaminato e valutato correttamente gli elementi oggettivi e soggettivi determinanti ai fini di una giusta commisurazione della pena. La pena inflitta non risulta eccessivamente severa, né emergono ragioni per attenuare la pena in applicazione dell'art. 64 cpv. 7 CP visto che la collaborazione fornita agli inquirenti e i risarcimenti forniti ad alcune parti civili sono certamente degli elementi positivi di cui tenere conto nella commisurazione della pena giusta l'art. 63 CP, ma non costituiscono da soli motivo sufficiente per applicare l'attenuante specifica del sincero pentimento. Intanto il ricorrente non ha fornito agli inquirenti una collaborazione completa avendo mancato di chiarire la destinazione dei suddetti prelievi in contanti per un totale di circa fr. 2'000'000.-- (v. sopra consid. 3). Inoltre egli ha continuato ad abitare nella costosa proprietà di Montagnola, che invece avrebbe potuto vendere non appena finita la sua carcerazione preventiva (durata dal 5 al 21 marzo 2003), o eventualmente mettere a disposizione dei creditori oppure anche locare a terzi contro un'adeguata pigione da destinare ai risarcimenti, trasferendosi in un alloggio meno dispendioso e più consono alla situazione. Non da ultimo egli ha risarcito taluni danneggiati per intero e altri per nulla, manifestando così, più che fattivo ravvedimento, improvvisazione ed incoerenza nella volontà riparatoria. A queste condizioni non ci sono gli estremi per ammettere che il ricorrente abbia dimostrato con fatti sincero pentimento, e questo nemmeno se si tenesse conto, come egli stesso postula (ricorso pag. 12), delle considerazioni espresse da una parte della dottrina sulla necessità di riconoscere in maniera meno restrittiva l'attenuante in questione (Hans Wiprächtiger, Commentario basilese, n. 27 ad art. 64 CP; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Kurzkommentar, 2a edizione, Zurigo 1997, n. 22 ad art. 64 CP).
Non giovano al ricorrente nemmeno i numerosi richiami comparativi alla prassi ticinese in casi ritenuti analoghi (ricorso pag. 12 e segg.). A questo proposito va ribadito che una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Tale disuguaglianza non è di per sé sufficiente per ammettere la sussistenza di un abuso del potere d'apprezzamento (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 153). Il Tribunale federale non deve vegliare a che le singole pene corrispondano tra loro scrupolosamente, ma deve bensì unicamente controllare che il diritto federale sia applicato in modo corretto, segnatamente che non sia stato violato quanto predisposto all'art. 63 CP. In questo senso, come già del resto rilevato da parte della CCRP (sentenza impugnata pag. 19), i giudici di prime cure non hanno riservato magnanimità di sorta al ricorrente, ma non per questo hanno ecceduto o abusato nell'esercizio del loro potere di apprezzamento. Gli ultimi giudici cantonali si sono anzi chinati con diligenza sui diversi precedenti giurisprudenziali indicati dal ricorrente, dimostrando come i paragoni in questione cadono nel vuoto già per il fatto di prescindere dagli innumerevoli fattori individuali e concreti che intervengono in ogni singolo caso (v. sentenza impugnata pag. 17 e segg.). Né si può ritenere, come invece addotto nel gravame, che l'autorità cantonale abbia trascurato il principio cardine della risocializzazione. È certo doveroso, nell'ambito della commisurazione della pena, evitare nella misura del possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato, tenendo conto tra l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF 128 IV 73 consid. 4c). Ciò non toglie che l'elemento determinate resta comunque il grado di colpevolezza del reo (DTF 127 IV 97 consid. 3), che nella fattispecie è particolarmente elevato già in considerazione della gravità oggettiva della sua reiterata e sistematica condotta illecita (14 episodi di appropriazione indebita, di cui 10 nella forma aggravata, per un importo complessivo di circa fr. 5'300'000.-- con un danno finale per i clienti di fr. 1'650'000.--), oltre che della intensità del dolo e della futilità dei motivi a delinquere. Del resto, nonostante la preponderanza di appropriazioni in forma aggravata giusta l'art. 138 n. 2 CP, la pena inflitta si situa ancora fra il medio ed il massimo edittale della fattispecie non aggravata giusta l'art. 138 n. 1 CP. A queste condizioni non è sufficiente eccepire che una pena detentiva vanificherebbe gli sforzi che il ricorrente ha dovuto sostenere per trovare un'altra occupazione. Che da questo profilo derivino difficoltà è ovvio, ma ciò non basta per ottenere riduzioni di pena, in caso contrario sarebbe praticamente impossibile infliggere una pena da espiare a un reo che al momento della condanna esercita un'attività lucrativa. Sarà compito del ricorrente, eventualmente con l'aiuto del suo patrocinatore, affrontare con la competente autorità di esecuzione delle pene le questioni pratiche poste dal regime di privazione di libertà, utilizzando gli strumenti che la legge mette a disposizione proprio per assicurare il qui invocato principio della risocializzazione (v. a questo proposito Andrea Baechtold, Strafvollzug, Berna 2005, pag. 31-36).
4.4 Discende da quanto precede che la pena litigiosa, benché severa, non appare eccessiva al punto da essere abusiva e non viola il diritto federale.
5. Da ultimo per quanto riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale è sufficiente rilevare come la pena irrogata dai giudici cantonali, in corretta applicazione del diritto federale (v. sopra consid. 4.3), sia ampiamente al di sopra della soglia di 18 mesi posta dall'art. 41 n. 1 CP perché possa entrare in linea di conto il beneficio in questione (DTF 127 IV 97 consid. 3 e rinvii). L'esame degli altri requisiti dell'art. 41 n. 1 CP, che il ricorrente ritiene perfezionati, è dunque superfluo.
6. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso per cassazione va dunque respinto perché infondato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale.
Losanna, 25 agosto 2005
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: