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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.210/2005 /biz
Sentenza del 28 aprile 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
tassa di giudizio,
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
il 14 febbraio 2005 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Fatti:
che con decisione del 28 maggio 2004 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ritenuto che A.________, abbordando una curva aveva perso la padronanza del veicolo e aveva quindi urtato la protezione metallica laterale, gli ha inflitto un ammonimento;
che contro questa risoluzione l'interessato è insorto dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con decisione del 21 settembre 2004, non impugnata, ha respinto il ricorso, accollandogli una tassa di giustizia di fr. 400.--;
che con decisione del 14 febbraio 2005 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile un'istanza di revisione/condono volta all'annullamento della citata tassa di giustizia;
che avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo di annullarla, di rinviare gli atti all'autorità competente per riformarla e di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, si rimette al giudizio del Tribunale federale;
Diritto:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1);
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1);
che, in particolare, quando l'ultima autorità cantonale, come nella fattispecie considerata l'insussistenza di un motivo di revisione, dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 35 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; DTF 118 Ib 134 consid. 2);
che il ricorrente, esprimendosi su procedure e censure diverse, e mischiandole, non indica del tutto come e perché il Consiglio di Stato avrebbe applicato in maniera arbitraria detta norma o l'art. 28 LPamm concernente la tassa di giustizia;
che, in effetti, egli si limita a contestare l'asserita infondatezza dell'ammonimento pronunciato nei suoi confronti, criticando nel merito tale decisione;
che l'Esecutivo cantonale, nella decisione del 21 settembre 2004, ha rilevato che l'autorità amministrativa non può di massima scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale, in concreto quella di condanna emanata per gli stessi fatti dal giudice della Pretura penale il 4 marzo 2004, cresciuta in giudicato (vedi al riguardo cause 1P.232/2004 dell'11 maggio 2004 e 1P.356/2004 del 2 luglio 2004);
che nella decisione impugnata il Governo cantonale ha stabilito che l'art. 35 LPamm prevede in maniera esaustiva i motivi di revisione, tra i quali non figura la possibilità di chiederla limitatamente alle spese processuali onde ottenerne il condono, la richiesta non potendo d'altra parte essere considerata quale istanza di riesame;
che il ricorrente incentra il gravame sull'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, a suo dire arbitrari, posti a fondamento del contestato ammonimento, per cui l'imposizione della contestata tassa di giustizia, nel risultato, sarebbe arbitraria;
ch'egli disconosce, tuttavia, che questi argomenti avrebbero dovuto essere addotti, se del caso, nel quadro di un ricorso contro la decisione governativa del 21 settembre 2004, cresciuta in giudicato, visto ch'egli, all'epoca patrocinato da un legale, non l'ha impugnata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, al suo dire per una svista sui termini ricorsuali;
che queste critiche esulano manifestamente dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili;
che, d'altra parte, accennando semplicemente al fatto che il Consiglio di Stato non avrebbe considerato il motivo previsto dall'art. 35 lett. b LPamm, secondo cui il rimedio della revisione è dato quando l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie, il ricorrente si limita nuovamente a criticare la valutazione delle prove che ha condotto all'adozione della citata misura amministrativa;
che il ricorso non adempie quindi manifestamente i requisiti di motivazione e dev'essere dichiarato inammissibile;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta perché il ricorso non aveva manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG);
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 28 aprile 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: