Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
H 308/03
Sentenza del 10 dicembre 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
Parti
E.________ SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Flavio Magri, viale Verbano 3, 6602 Muralto,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 9 ottobre 2003)
Fatti:
A.
A seguito di un controllo del conteggio dei salari esperito l'11 aprile 2003 presso la E.________ SA, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto, con provvedimento 15 aprile 2003, confermato mediante decisione su opposizione 13 maggio 2003, a una tassazione d'ufficio - riferita alla ripresa degli importi forfetari eccedenti gli importi concordati nella precedente revisione per l'attività svolta dai diversi dipendenti - fissando in fr. 45'305.- i salari non notificati durante il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, sui quali non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF.
B.
Contro la decisione su opposizione, la E.________ SA, patrocinata dall'avv. Flavio Magri, è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo anche per il futuro la concessione della possibilità di rimborsare le spese in modo forfetario, come sin qui praticato, e non secondo il calcolo delle spese effettive, che avrebbe comportato delle inconvenienze d'ordine organizzativo trattandosi di importi esigui.
Per giudizio 9 ottobre 2003 l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto il gravame, riconoscendo i soli importi forfetari già versati ai singoli dipendenti nel precedente periodo di revisione, e non anche quelli superanti l'ammontare ammesso in tale sede dall'amministrazione.
C.
La E.________ SA, sempre assistita dall'avv. Magri, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione su opposizione in lite. Per l'insorgente, il sistema forfetario sarebbe un dato acquisito, motivo per cui dovrebbe essere riconosciuta anche la differenza tra l'importo della precedente revisione e l'attuale, atteso che è pacifico che vi sia stato negli ultimi anni un aumento delle spese e che non vi possano essere dei giustificativi per tutti i dipendenti.
La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a prendere posizione.
Diritto:
1.
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
1.2 La decisione amministrativa in lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alle legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
1.3 Va da ultimo ancora rilevato che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, poiché da un punto di vista temporale per il giudice delle assicurazioni sociali sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1).
2.
2.1 Nell'evenienza concreta è controversa la questione in merito alla ripresa degli importi forfetari, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, che eccedono l'importo riconosciuto in occasione della precedente revisione effettuata dalla Cassa.
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto il disciplinamento legale applicabile alla presente vertenza, specificando in particolare come il salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS comprende ogni retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Sono da ritenere salario determinante, per definizione, tutte le entrate del salariato economicamente in relazione con il rapporto di lavoro, irrilevante essendo che il rapporto persista o che esso sia stato sciolto e che le prestazioni siano corrisposte in virtù di un'obbligazione oppure a titolo volontario. Devono quindi essere considerate come reddito di un'attività sottoposta a imposizione contributiva non soltanto le retribuzioni versate direttamente per un lavoro svolto, bensì, per principio, anche tutte le indennità o le prestazioni aventi una relazione qualsiasi con il rapporto lavorativo, nella misura in cui esse non sono esonerate dall'imposizione giusta una esplicita disposizione legale (DTF 128 V 180 consid. 3c, 126 V 222 consid. 4a, 124 V 101 consid 2 e la giurisprudenza ivi citata).
Va pure ricordato che conformemente all'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente non costituisce salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS. L'art. 9 cpv. 1 OAVS considera spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell'ambito della propria attività, atteso che per il cpv. 3 queste spese possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscano almeno il 10 per cento del salario versato. Occorre altresì precisare che per costante giurisprudenza il datore di lavoro e il dipendente devono provare o rendere verosimile che le spese richieste sono state effettivamente effettuate (RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
3.
3.1 Nel caso in esame la E.________ SA contesta la ripresa effettuata dalla Cassa in quanto l'applicazione del sistema forfetario sarebbe da ritenere come dato acquisito, considerato altresì che gli importi rimborsati sono di modesta entità e che essi sono stati resi verosimili mediante la produzione di un conteggio dettagliato corroborato dalle relative pezze giustificative. Asserisce che si creerebbe pure una disparità di trattamento con le altre società affiliate alla S.________, che applicherebbero la rifusione delle spese con il sistema forfetario. A comprova della tesi si richiama al regolamento spese della S.________.
La Cassa rileva per contro di aver proceduto alla ripresa degli importi forfetari, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, perché eccedenti quelli concordati in occasione della pregressa revisione.
Il giudice unico ha confermato la controversa ripresa delle spese forfetarie perché non debitamente comprovate dalla ricorrente - dopo aver verificato in dettaglio le spese rifuse dalla E.________ SA ai suoi dipendenti nel periodo entrante in linea di conto -, ritenuto che l'amministrazione ha ripreso solo gli importi eccedenti quanto pattuito in precedenza.
3.2 L'argomentazione dell'insorgente non può essere seguita, in particolare quando sostiene che il sistema forfetario fosse "un dato di fatto acquisito". La E.________ SA dimentica infatti che in occasione del controllo precedente la Cassa aveva riconosciuto le spese forfetarie solo nella misura del 50% (criterio peraltro confermato in ultima istanza anche da questa Corte nella sentenza 11 settembre 1997, H 216/96). Asserire poi che l'introduzione del principio del rimborso effettivo delle spese creerebbe non solo difficoltà organizzative all'interno della società, ma anche una disparità di trattamento tra la E.________ SA e le altre società affiliate alla S.________, che potrebbero - a detta della ricorrente - utilizzare il sistema forfetario, è ininfluente ai fini del presente giudizio, atteso che si tratta di questioni riferite meramente alla sola gestione contabile-amministrativa della società. Detto altrimenti, con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti. Non risponde per contro a questi criteri l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati di valore costante (cfr. ad esempio, tra tante, le cartelle stipendi 2002 riferite a F.________, M.________ e P.________, da cui risulta per tutti da gennaio a dicembre un rimborso spese di fr. 350.- al mese).
Dalla documentazione agli atti emerge che la E.________ SA ha rimborsato, nel periodo entrante in linea di conto, con il metodo forfetario "spese" per fr. 8750.- nel 1999, fr. 34'265.- nel 2000, fr. 47'366.- nel 2001 e fr. 68'843.30 nel 2002, pari a un importo totale di fr. 159'224.30. A questa cifra vanno ancora aggiunte ulteriori spese forfetarie indicate dalla società quali "spese diverse" per fr. 2817.35 nel 2001 e fr. 16'259.55 nel 2002: in sostanza le spese forfetarie rimborsate ai dipendenti della E.________ SA ammontano, per gli anni dal 1999 al 2002, a complessivi fr. 178'301.20 (fr. 159'224.30 + fr. 2817.35 + fr. 16'259.55).
3.3 Ne consegue che la decisione della Cassa in merito alla ripresa di salari, riferita al periodo 1999-2002, per complessivi fr. 45'305.- merita tutela, atteso che l'insorgente non ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali - contrariamente a quanto sostiene la E.________ SA - i soli conteggi contabili dei singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia riscontro oggettivo.
L'importo di fr. 45'305.- ripreso dalla Cassa corrisponde al 25,41% delle spese forfetarie per complessivi fr. 178'301.20 rimborsate per gli anni dal 1999 al 2002. Nell'esito numerico la ripresa risulta peraltro inferiore a quella praticata in precedenza, computata nella misura del 50%, e ammessa da questa Corte nella già citata sentenza dell'11 settembre 1997.
Va poi rammentato alla ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene, ossia che spetterebbe alla Cassa il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Orbene, invano si cercherebbero nel caso di specie "le relative pezze giustificative", cui la E.________ SA rinvia omettendo però di produrle.
4.
Stante quanto precede, il gravame dev'essere respinto, in quanto ricevibile. Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 dicembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: