Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.176/2004 /viz
Sentenza del 23 settembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
avviso d'incanto,
ricorso LEF contro la decisione emanata il 17 agosto 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 28 maggio 2004, nell'ambito dell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino contro A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha emanato l'avviso dell'incanto, previsto il 6 luglio 2004, dei crediti del debitore nei confronti di B.________, pignorati il 6 giugno 2003. Sia l'escusso che il terzo debitore hanno negato che i crediti pignorati esistano.
2.
Con sentenza 17 agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dall'escusso contro l'avviso d'incanto. L'autorità di vigilanza ha indicato che una contestazione sull'esistenza o sull'ammontare di un credito non ostacola né il suo pignoramento né la sua realizzazione; la questione inerente all'esistenza della pretesa dovrà - eventualmente - essere risolta in una causa incoata dall'aggiudicatario verso il presunto terzo debitore.
3.
Con ricorso 24 agosto 2004 A.________ sostiene che dalla sentenza impugnata non risulta che l'Ufficio aveva già una volta emanato un avviso d'incanto, che è poi stato annullato, perché dal verbale di audizione dell'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona emergerebbe l'inesistenza del credito nei confronti di B.________. Afferma che, alla luce di tale prova, non sono dati i presupposti per indire un nuovo incanto.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
4.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
In concreto il ricorso non soddisfa le summenzionate esigenze di motivazione, atteso che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la - pertinente (v. DTF 109 III 11 consid. 2) - motivazione della sentenza impugnata, in cui viene spiegato che la contestazione dell'esistenza di un credito pignorato non ne impedisce la realizzazione.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Comunicazione al ricorrente, alla controparte (Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle contribuzioni, Ufficio esazione e condoni, 6501 Bellinzona), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 23 settembre 2004
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: