BGer 4P.36/2004
 
BGer 4P.36/2004 vom 07.05.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.36/2004 /bom
Sentenza del 7 maggio 2004
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Müller,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, c/o avv. Riccardo Rondi, Presidente, Piazza Grande 12, 6600 Locarno,
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
di appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
multa disciplinare,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
14 ottobre 2003 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 5 marzo 2002 è deceduto il fiduciario e presidente del FC Lugano Helios Jermini, portando alla scoperta di malversazioni da lui compiute a danno di suoi clienti. L'avv. A.________ ha allora assunto il patrocinio di alcuni di questi, titolari di conti presso la banca B.________. In tale veste egli ha seguito, in primo luogo, le indagini preliminari promosse dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, volte ad accertare eventuali responsabilità penali di terze persone in relazione alle irregolarità commesse dal defunto. Non ravvisando elementi sufficienti in tal senso, il 13 maggio 2002 gli inquirenti hanno decretato il non luogo a procedere. Per conto dei suoi mandanti, l'avv. A.________ ha allora presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello un'istanza di promozione dell'accusa, rigettata il 5 luglio seguente. Il 12 luglio 2002 ha quindi inoltrato una denuncia penale contro ignoti funzionari, dirigenti e organi della banca B.________; nemmeno tale denuncia ha tuttavia provocato l'apertura di un'inchiesta, deduzione contestata, invano, sino al Tribunale federale (decisione 1P.114/2003 del 25 marzo 2003).
B.
Il 16 giugno 2002 il settimanale "Il caffè della domenica" ("Il caffè") ha portato a conoscenza del pubblico la vicenda dei clienti dell'avv. A.________, esponendo, tra l'altro, le tesi sostenute nell'istanza di promozione dell'accusa pendente. Nell'edizione successiva il giornale ha pubblicato ampi stralci di tale allegato e delle relative osservazioni formulate dal Procuratore pubblico. Il 27 giugno uno degli istanti è stato intervistato dalla TSI. Il 30 giugno l'avv. A.________ si è a sua volta espresso in un'intervista su "Il caffè", affermando, tra l'altro, di considerare difficile credere che nessuno all'interno della banca sapesse della situazione di Jermini; ha inoltre rimproverato all'istituto di credito di aver mancato di diligenza nel dar seguito agli ordini bancari del defunto, in particolare non avvertendo mai i titolari dei conti, ed ha altresì giudicato "affrettata e superficiale" l'inchiesta preliminare condotta. Il 5 luglio 2002 l'avv. A.________ ha ribadito le critiche alla banca in un'intervista all'emissione della DRS "10 vor 10" ed il 4 agosto ha nuovamente esposto le proprie accuse a "Il caffè". Il 1° settembre 2002 il medesimo giornale ha riferito di una possibile causa civile nei confronti della banca B.________ da parte dei clienti dell'avv. A.________, riportando l'opinione del legale. La settimana successiva ha invece dedicato un articolo alla denuncia penale inoltrata, pubblicandone degli stralci.
C.
Il 2 ottobre 2002 la banca B.________ ha segnalato alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino il comportamento dell'avv. A.________ nell'ambito della suddetta vicenda. Con decisione dell'11 marzo 2003, l'autorità adita ha inflitto all'interessato una multa disciplinare di fr. 1'500.--. In sintesi, essa ha ritenuto che il legale avesse contribuito, senza validi motivi e senza dar prova di moderazione e obiettività, alla diffusione a mezzo stampa delle accuse mosse dai suoi clienti contro la banca ed ha parimenti censurato le critiche sollevate riguardo all'inchiesta. Questi interventi sarebbero inoltre stati suscettibili di influenzare le autorità giudicanti, siccome avvenuti quando le procedure giudiziarie erano ancora in corso. Il provvedimento è stato confermato, su ricorso, dalla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ticinese con giudizio del 14 ottobre 2003.
D.
Il 13 novembre 2003 l'avv. A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento del predetto giudizio cantonale. Lamenta, in sostanza, la violazione di garanzie procedurali, della libertà d'espressione, della libertà economica, del divieto d'arbitrio e del diritto alla parità di trattamento.
Chiamate ad esprimersi, sia la Commissione di disciplina, sia la Camera per l'avvocatura e il notariato si sono astenute dal presentare osservazioni in merito al gravame. Per contro, l'Ufficio federale di giustizia ha implicitamente considerato prematura, perlomeno su determinati aspetti, la sanzione irrogata.
E.
Con decreto presidenziale del 10 febbraio 2004 l'incarto è stato assegnato alla I Corte civile, in quanto il ricorrente è giudice supplente alla II Corte di diritto pubblico, normalmente competente a trattare questo genere di vertenze. L'istruzione della causa è stata comunque affidata ad un giudice di quest'ultima Corte, che non ha mai seduto con l'insorgente.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2), segnatamente sulla questione di sapere se esso, a prescindere da come sia stato intitolato, vada trattato quale ricorso di diritto amministrativo oppure quale ricorso di diritto pubblico (DTF 126 II 506 consid. 1b; 124 I 223 consid. 1a; 122 I 351 consid. 1a). Visto il carattere sussidiario di quest'ultimo mezzo d'impugnazione (art. 84 cpv. 2 OG), occorre esaminare in primo luogo se il gravame sia ammissibile come ricorso di diritto amministrativo (DTF 129 I 337 consid. 1.1; 128 I 46 consid. 1a; 128 II 67 consid. 1).
1.2 Prima dell'entrata in vigore della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), avvenuta il 1° giugno 2002, i doveri professionali e le sanzioni disciplinari relativi all'esercizio dell'avvocatura erano regolamentati esclusivamente dal diritto cantonale. Le decisioni in questi ambiti erano quindi impugnabili al Tribunale federale unicamente mediante il rimedio straordinario del ricorso di diritto pubblico. La nuova normativa federale ha tuttavia unificato, con carattere di regime esaustivo, le regole professionali e la sorveglianza disciplinare (Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 4983 e segg., in part. pag. 5020). Pertanto, contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale in materia di sanzioni disciplinari è ora di principio esperibile il ricorso di diritto amministrativo, giusta l'art. 97 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 5 PA (DTF 129 II 297 consid. 1.1; sentenza 2A.121/2003 del 9 aprile 2003, in: RDAT II-2003 n. 9, consid. 2.2; Messaggio cit., FF 1999 pag. 5024).
1.3 In concreto, la fattispecie concerne chiaramente un provvedimento disciplinare, pronunciato già dall'autorità di prime cure dopo l'entrata in vigore della LLCA. Esso si fonda inoltre su fatti che, per quanto concretamente riconoscibili ed effettivamente addebitati al ricorrente, sono a loro volta pure posteriori al 1° giugno 2002. Si riferiscono infatti ad una serie di articoli apparsi sulla stampa a partire dal 16 giugno 2002 e a due trasmissioni televisive del 27 giugno, rispettivamente del 5 luglio seguente. Nemmeno le autorità cantonali censurano in maniera minimamente circostanziata il comportamento dell'insorgente prima di tali momenti. Dagli atti non è del resto possibile trarre deduzioni in questo senso: prima del mese di giugno del 2002, il risalto che la vicenda aveva nei mass media non era certamente riconducibile al ricorrente, né riguardava del resto specificatamente la posizione dei suoi clienti. Il caso in esame non solleva quindi questioni di diritto intertemporale, per cui l'impugnativa va senza dubbio trattata quale ricorso di diritto amministrativo; per lo stesso motivo, la fattispecie non richiama inoltre l'applicazione del regime più favorevole al multato (principio della lex mitior), ma va esaminata unicamente dal profilo del nuovo diritto (DTF 129 II 297 consid. 1.2; sentenza 2A.191/2003 del 22 gennaio 2004, consid. 1.3 e 3).
1.4 Benché introdotto quale ricorso di diritto pubblico, il gravame rispetta in linea di massima le condizioni di ricevibilità previste dagli art. 97 e segg. OG per il ricorso di diritto amministrativo. In particolare esso è stato inoltrato tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG), contro un giudizio di ultima istanza cantonale (art. 98 lett. g OG), da una persona senz'altro legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG).
2.
2.1 Con il rimedio in questione, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione di ricorso di diritto pubblico (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. L'insorgente può inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG). Nei casi in cui, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). In simili casi, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta. Sono in effetti ammesse soltanto quelle prove che l'autorità avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio e la cui mancata amministrazione costituisce una violazione di regole essenziali di procedura. In particolare, non è possibile tener conto, in linea di principio, di fatti che le parti avrebbero potuto far valere - in virtù del loro dovere di collaborazione - già dinanzi all'autorità precedente (DTF 128 III 454 consid. 1; 128 II 145 consid. 1.2.1; 125 II 217 consid. 3a; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 943).
2.2 Al presente gravame sono stati allegati numerosi documenti, all'incirca un'ottantina, in massima parte articoli di giornale pubblicati prima dell'emanazione del giudizio impugnato, oltre ad alcune frammentarie risultanze delle indagini penali esperite. Non è invero dato di vedere - né il ricorrente fornisce spiegazioni al riguardo - perché la maggior parte di questi mezzi di prova siano stati prodotti per la prima volta in questa sede, anziché dinanzi alle istanze inferiori, in ottemperanza al dovere di collaborazione che incombe alle parti anche nell'ambito di procedure, come la presente, rette dalla massima inquisitoria (DTF 125 V 193 consid. 2; 123 III 328 consid. 3). Ad ogni modo, l'attuale procedimento si fonda sostanzialmente su addebiti che, a prescindere dalla loro valutazione giuridica, trovano comunque evidente riscontro probatorio nell'incarto della Commissione di disciplina. D'altro canto, non può essere rimproverato alle istanze inferiori di non aver raccolto d'ufficio le prove versate agli atti in questa sede. Nella misura in cui le stesse vogliono attestare l'attenzione prestata dai media alla vicenda, prima ed indipendentemente dall'agire contestato al ricorrente, esse si riferiscono infatti a circostanze assodate e comunque prive di pertinenza in concreto. Per il resto, l'apprezzamento del caso dal profilo penale esula evidentemente dal contesto della presente controversia.
L'insorgente non pretende neppure che i documenti da lui prodotti figurino agli atti degli incarti penali e civili che, davanti alla Camera per l'avvocatura e il notariato, ha chiesto, senza successo, di richiamare. In ogni caso, l'apprezzamento anticipato negativo a cui è pervenuta la Corte cantonale in merito alla rilevanza di detti incarti non presta il fianco a critiche. In particolare, la mancata assunzione degli atti della causa civile promossa contro l'insorgente dalla banca B.________ e da alcuni suoi dirigenti, così come la decisione di non attendere l'esito di tale procedura, non violano il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), né permettono di considerare manifestamente lacunoso l'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 2 OG). I due procedimenti perseguono infatti finalità differenti: quello disciplinare non ha per scopo primario il risarcimento di un danno o la protezione della personalità, bensì l'osservanza di un comportamento corretto nell'esercizio della professione e la tutela del pubblico (DTF 128 I 346 consid. 2.2; 125 I 417 consid. 2a; 108 Ia 230 consid. 2b). Pertanto, anche se in sede civile venisse esclusa ogni responsabilità del ricorrente, non ne conseguirebbe ancora che il suo comportamento sia stato irreprensibile pure sotto l'aspetto disciplinare.
La decisione contestata non viola inoltre altre disposizioni essenziali di procedura, segnatamente le invocate garanzie dell'art. 6 n. 1 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Secondo costante giurisprudenza, vertenze concernenti multe disciplinari di carattere analogo a quella inflitta nel caso specifico non rappresentano infatti contestazioni di carattere penale o civile ai sensi della suddetta normativa, che non trova quindi applicazione nella fattispecie (DTF 128 I 346 consid. 2; 126 I 228 consid. 2a/aa; 125 I 417 consid. 2).
Appurato dunque che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 105 cpv. 2 OG per rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, i nuovi mezzi di prova prodotti in questa sede non possono quindi venir presi in considerazione. Gli stessi avrebbero peraltro verosimilmente avuto analoga sorte nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico - rimedio di cui si è di per sé prevalso il ricorrente - dove la produzione di nuove prove è ammessa soltanto in casi eccezionali (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 segg.).
3.
3.1 Come già accennato, l'art. 12 LLCA unifica a livello federale, disciplinandole esaustivamente, le regole professionali concernenti l'esercizio dell'avvocatura (Messaggio cit., FF 1999 pag. 5020). In particolare la lett. a di detta norma prevede che l'avvocato eserciti la professione con cura e diligenza. Questo obbligo concerne in primo luogo il rapporto dell'avvocato con il proprio cliente e, come il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare, si riferisce parimenti all'attitudine verso le autorità giudiziarie (sentenza 2A.191/2003 del 22 gennaio 2004, consid. 5.3; sentenza 2A.151/2003 del 31 luglio 2003, consid. 2.2). Tale clausola permette tuttavia, più in generale, di "esigere che l'avvocato si comporti correttamente nell'esercizio della professione" (Messaggio cit., FF 1999, pag. 5021). Il rispetto di determinati criteri di comportamento sotto tutti gli aspetti dell'attività forense è in effetti un presupposto essenziale per il buon funzionamento della giustizia. Un preminente interesse pubblico giustifica pertanto che tale attività sia disciplinata da disposizioni legali di portata generale non solo nelle relazioni con il mandante e le autorità giudiziarie. I doveri professionali di cui all'art. 12 lett. a LLCA si estendono quindi anche all'obbligo di tenere un atteggiamento rispettoso e dignitoso nei confronti della controparte (Beat Hess, Das Anwaltgesetz des Bundes [BFGA] und seine Umsetzung durch die Kantone am Beispiel des Kantons Bern, in: ZBJV 2004, pag. 89 segg., in part. pag. 103; Walter Fellmann, Kollision von Berufspflichten mit anderen Gesetzespflichten am Beispiel des Anwaltes als Verwaltungsrat, in: Bernhard Ehrenzeller [a cura di], Das Anwaltsrecht nach dem BFGA, San Gallo 2003, pag. 165 segg., in part. pag. 173; Isaak Meier, Bundesanwaltgesetz: Probleme in der Praxis, in: Pladoyer 5/2000, pag. 33 seg.). La norma stabilisce inoltre necessariamente dei limiti pure nei rapporti verso i colleghi e l'opinione pubblica: pubblicamente l'avvocato deve comportarsi in modo da non nuocere alla considerazione e alla fiducia riposte nella categoria (sentenza 2A.191/2003 del 22 gennaio 2004, consid. 5.3; Isaak Meier, op. cit., pag. 34; Walter Fellmann, op. cit., pag. 174; Vincenzo Amberg, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, in: Anwaltsrevue 3/2000, pag. 10 segg., in part. pag. 11).
3.2 Il carattere esaustivo del regime federale non permette ai cantoni di prescrivere ulteriori regole professionali relative all'esercizio dell'attività forense. Le norme deontologiche, pur essendo di principio applicabili solamente ai membri della relativa associazione professionale, nella misura in cui enunciano principi generalmente riconosciuti, rimangono in ogni caso essenziali per interpretare e precisare i doveri stabiliti dalla legislazione federale (sentenza 2A.191/2003 del 22 gennaio 2004, consid. 5.2; sentenza 2A.304/2002 del 9 aprile 2003, consid. 4.1; Messaggio cit., FF 1999 pag. 5020).
Nel Cantone Ticino una serie di norme deontologiche sono contemplate dal Codice professionale dell'ordine degli avvocati, del 4 dicembre 1971 (CAvv; cfr. art. 1 CAvv). Esso dispone, tra l'altro, che nell'esercizio della professione l'avvocato si avvalga solo di mezzi consentiti dalla legge (art. 4 CAvv) e si astenga da ogni attività contraria alla dignità professionale (art. 5 CAvv).
3.3 In questo contesto, per verificare l'osservanza dei doveri stabiliti dall'art. 12 lett. a LLCA si può parimenti far ricorso ai consolidati principi giurisprudenziali concernenti i limiti posti alle libertà costituzionali degli avvocati, segnatamente in caso di loro interventi sulla stampa.
3.3.1 Un avvocato sanzionato disciplinarmente per delle affermazioni espresse nell'ambito della sua attività professionale può certamente prevalersi della libertà economica, giusta l'art. 27 Cost., e della libertà d'opinione, ai sensi degli art. 16 Cost. e 10 CEDU (DTF 125 I 417 consid. 3b; 108 Ia 316 consid. 2; 106 Ia 100 consid. 6a). Dette libertà non sono però assolute, ma soggiacciono a delle restrizioni, che devono poggiare su di una base legale sufficiente, essere sorrette da un interesse pubblico preponderante e risultare proporzionate allo scopo perseguito (art. 36 Cost.). Secondo l'art. 10 cpv. 2 CEDU una limitazione della libertà d'opinione può essere ammessa se è prevista dalla legge, è mirata al perseguimento di un fine legittimo ed è necessaria in una società democratica.
3.3.2 La prassi riconosce all'avvocato una libertà piuttosto estesa di critica dell'attività giudiziaria fintanto che agisce nel contesto di un procedimento, sia per mezzo dei propri allegati scritti, sia nel corso di un'udienza. Egli ha non solo il diritto, ma addirittura il dovere di denunciare eventuali manchevolezze, abusi o errori riscontrati nell'ambito di un procedimento giudiziario. Ciò implica che in talune situazioni deve essere tollerato anche un qualche eccesso da parte sua. Se all'avvocato viene proibito di manifestare del biasimo ingiustificato, si corre il rischio di soffocare anche dei rimproveri legittimi, pregiudicando così in parte il controllo sull'attività giudiziaria che gli compete. In questo senso, l'avvocato si esprime in modo contrario alla dignità professionale solo se le sue critiche vengono formulate sapendo di non dire il vero oppure in forma atta a ledere l'onore di un magistrato o di un collega senza peraltro essere circoscritte ad affermazioni e valutazioni di fatti (DTF 106 Ia 100 consid. 8b; sentenza 2P.212/2000 del 5 gennaio 2001, in: RDAT II-2001 n. 10, consid. 3b).
Esigenze più severe s'impongono per contro per le considerazioni che l'avvocato esprime al di fuori del contesto procedurale, rivolgendosi all'opinione pubblica. Egli dovrebbe infatti rilasciare dichiarazioni pubbliche solamente se circostanze particolari le rendano doverose, segnatamente quando tali dichiarazioni risultino necessarie per la tutela degli interessi del cliente oppure per ribattere ad attacchi personali. Interventi sugli organi di informazione possono inoltre giustificarsi in relazione a procedimenti che attirano in modo particolare l'attenzione dell'opinione pubblica e sul cui corso la stampa e le autorità forniscono regolarmente informazioni. In ogni caso, quando si esprime pubblicamente, l'avvocato deve comunque dar prova di obiettività nell'esposizione e moderazione nel tono. Trattandosi di procedimenti pendenti, un diverso approccio è suscettibile di incrinare la fiducia del pubblico nei confronti della giustizia e della categoria degli avvocati e di influenzare l'oggettività del giudizio (DTF 108 Ia 316 consid. 2b/bb; 106 Ia 100 consid. 8b; sentenza 2P.291/2001 del 23 gennaio 2002, in: Pra 2002 n. 66, consid. 3b; sentenza 2P.251/2000 del 20 febbraio 2001, consid. 5b).
4.
4.1 Nel caso specifico, il controverso provvedimento disciplinare trae origine da una vicenda che ha indubbiamente catalizzato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica, come risulta già dalla, pur limitata, selezione di articoli di stampa versati agli atti. L'interesse era generalizzato in particolare perché il decesso del presidente del FC Lugano, oltre a rivelare un dissesto finanziario di notevoli proporzioni, coinvolgeva anche il destino della popolare società sportiva. Nonostante questo forte impatto mediatico, manifestatosi naturalmente soprattutto nelle prime settimane dopo la scomparsa di Jermini, non risulta tuttavia che, proprio in questa prima fase, gli organi di informazione abbiano dato rilevanza alcuna alle vicissitudini e alle tesi delle vittime delle malversazioni, né, tanto meno, che abbiano in qualche modo interpellato i loro patrocinatori. Come osservato, non era del resto specificatamente in quest'ottica che la cronaca seguiva gli avvenimenti e che il pubblico nutriva particolare interesse. Nemmeno alla conclusione delle indagini preliminari, alla metà del mese di maggio del 2002, il rapporto tra la banca B.________ e i clienti della fiduciaria dello scomparso è stato posto in evidenza; sia il comunicato del Ministero pubblico che i relativi commenti sulla stampa (cfr. ad esempio, gli articoli de "Il caffè" del 26 maggio 2002) si sono infatti soffermati piuttosto sull'attività illecita di Jermini e sul suo ruolo nella gestione del FC Lugano.
Sennonché, nonostante il tempo trascorso e i chiarimenti vieppiù raggiunti sul complesso della vicenda, nell'edizione del 16 giugno 2002 "Il caffè" ha iniziato ad occuparsi del caso più diffusamente di quanto avesse fatto fino ad allora, spostando l'attenzione sulle accuse dei clienti truffati, patrocinati dal ricorrente, verso la banca B.________. Le intere pagine dedicatevi il 16 e il 23 giugno 2002 presupponevano senza dubbio la conoscenza diretta degli allegati del procedimento pendente dinanzi alla Camera dei ricorsi penali. In tempi assai brevi, a tali articoli hanno poi fatto seguito, ad alimentare il rinnovato interesse generale, i critici interventi in pubblico dell'insorgente, sul settimanale domenicale (30 giugno) e alla DRS (5 luglio), oltre all'intervista di un cliente alla TSI (27 giugno). Anche dopo la decisione del 13 luglio 2002 della Camera dei ricorsi penali, sfavorevole ai suoi clienti, il ricorrente ha reiterato i rimproveri all'istituto di credito, con nuove dichiarazioni a "Il caffè" (4 agosto). Il medesimo giornale, agli inizi di settembre, ha nuovamente dato ampio spazio alle iniziative processuali promosse o allo studio contro la banca, pubblicando anche in questi casi affermazioni personali dell'insorgente e stralci di allegati.
4.2 I tempi e i modi con cui determinati organi di stampa si sono interessati alla situazione dei clienti del ricorrente appaiono indubbiamente singolari e sollevano, di per sé stessi, interrogativi sul ruolo assunto da quest'ultimo. Ad ogni modo, già solo rilasciando personalmente interviste e dichiarazioni a più riprese, lo stesso ha innegabilmente sostenuto in modo attivo la divulgazione delle proprie tesi attraverso la stampa. Del resto, anche in questa sede egli conferma sostanzialmente di aver assecondato il preciso intento di un cliente di coinvolgere l'opinione pubblica e adduce che la disponibilità verso i giornalisti rispondeva ad una strategia, volta a distogliere l'attenzione dalla pubblicazione dei nomi dei suoi assistiti.
Oltre alle critiche per le interviste rilasciate, al ricorrente è stato rimproverato di aver messo a disposizione del già citato settimanale domenicale alcuni allegati processuali, ossia l'istanza di promozione dell'accusa, le relative osservazioni e la denuncia penale. Davanti alle autorità cantonali, il ricorrente non ha contestato in maniera specifica questo aspetto. Del resto, la deduzione della Camera per l'avvocatura e il notariato, secondo cui sembrerebbe piuttosto verosimile che gli atti menzionati siano giunti alla redazione per il tramite di quest'ultimo, non costituisce un accertamento fattuale manifestamente inesatto o incompleto, ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG. Non è infatti per nulla infondato ritenere assai improbabili altre vie di trasmissione. Di conseguenza, tale constatazione vincola questo Tribunale e le argomentazioni addotte al riguardo per la prima volta in questa sede rappresentano fatti nuovi, che non possono venir presi in considerazione (Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., n. 942). Indipendentemente da ciò, allegare che il 20 giugno 2002 un giornalista fosse in possesso di una copia dell'atto di promozione dell'accusa non permetterebbe al ricorrente di dimostrare alcunché, già perché persino una precedente edizione de "Il caffè" si fondava sulla conoscenza di tale atto.
4.3 I clienti dell'insorgente non erano noti all'opinione pubblica e la conoscenza delle loro generalità era del tutto indifferente anche alla stampa. Prova ne sia il fatto che quando su alcune riviste sono apparse delle indicazioni in tal senso, per mano di un unico giornalista, la notizia non è stata assolutamente ripresa dai quotidiani o dai settimanali ticinesi. Risulta peraltro assai difficile ascrivere tale indifferenza proprio alla disponibilità manifestata verso la stampa, come sostenuto dal ricorrente; anzi, ci si potrebbe chiedere se, a priori, una simile attitudine non dovesse piuttosto apparire controproducente, per rapporto all'effetto auspicato. Ad ogni modo, le vittime delle malversazioni non erano per nulla investite da critiche o accuse sui media, tra l'opinione pubblica o nei comunicati diramati dalle autorità. A questo proposito, esse non possono ragionevolmente invocare l'esigenza di opporsi a presunti giudizi negativi nei loro confronti, siccome tacciate di essere sciacalli o avvoltoi. Ad eccezione, eventualmente, delle parti coinvolte nelle indagini, nessuno poteva infatti associare alle loro persone, identificandole, tali affermazioni, peraltro di carattere estemporaneo e rivolte verosimilmente a chi avanzava pretese verso il FC Lugano, non verso la banca. La loro situazione era dunque ben differente da quella in cui possono trovarsi determinati prevenuti nel quadro di procedimenti penali di ampia rilevanza pubblica, né era comparabile a casi di persone o istituzioni oggetto di critiche diffuse, come, di riflesso, proprio la banca B.________ nel caso specifico. In circostanze quali quelle descritte, un intervento pubblico del patrocinatore può risultare necessario, nell'interesse del cliente, per ribattere a dichiarazioni delle autorità inquirenti o a rivelazioni e speculazioni giornalistiche, onde fornire un'informazione esaustiva e oggettiva. Nella fattispecie, per contro, tali presupposti non ricorrevano. A prescindere dalle modalità e dall'epoca in cui l'insorgente si è espresso in pubblico, l'adeguata tutela legale degli interessi dei clienti non esigeva pertanto una simile attitudine.
Al ricorrente non giova peraltro sostenere di aver semplicemente assecondato le intenzioni dei suoi mandanti, poiché egli non avrebbe allora comunque dato prova della necessaria indipendenza che l'esercizio corretto della professione impone anche per rapporto ai clienti (DTF 106 Ia 100 consid. 6b; sentenza 2P.133/2000 del 17 novembre 2000, consid. 1c). È parimenti a torto che egli ravvisa un'inammissibile disparità di trattamento, rapportandosi, per l'appunto, alla condotta assunta dagli avvocati in situazioni analoghe a quelle testé evocate.
4.4 Gli articoli di giornale e le emissioni televisive fondati sulla conoscenza degli allegati processuali e con le dichiarazioni del ricorrente sono stati pubblicati, rispettivamente diffuse, mentre era pendente l'istanza di promozione dell'accusa. Essi sono poi proseguiti, una volta rigettata quest'ultima, prima che venissero adottate decisioni sulla successiva denuncia penale. Proprio perché avvenuti in questi momenti, parallelamente alle legittime iniziative processuali di cui si è avvalso, gli interventi pubblici dell'insorgente appaiono particolarmente immotivati. In tal modo egli ha infatti esercitato un'inammissibile pressione sulle autorità giudicanti, considerato, in particolare, l'ampio e prevedibile risalto ricevuto, nonché la prolungata reiterazione di questo comportamento. Le sue interviste, nonché la conoscenza degli allegati processuali, hanno provocato una situazione cosiddetta di "trial by newspaper", inconciliabile con l'esigenza di una corretta e regolare amministrazione della giustizia (DTF 108 Ia 316 consid. 2b/bb; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Sunday Times contra Gran Bretagna del 26 aprile 1979, in: EuGRZ 1979 pag. 386, n. 57).
4.5 Per la verità, dal profilo del contenuto e dei toni, le dichiarazioni del ricorrente alla stampa non risultano regolarmente esagerate o irriverenti, se valutate singolarmente. Particolarmente problematica, nel caso specifico, appare tuttavia non tanto la mancanza di misura e prudenza degli interventi, quanto già la sussistenza dei presupposti stessi affinché un avvocato si esprima in pubblico. Definendo apertamente l'inchiesta "affrettata e superficiale", per di più pendente l'istanza di promozione dell'accusa, l'insorgente non ha comunque dato prova della particolare moderazione che in ogni caso s'imponeva nelle circostanze specifiche nel criticare le conclusioni delle autorità giudiziarie. D'altro canto, i rimproveri nei confronti della banca, pur se in parte espressi non in forma diretta, ma sollevando insinuazioni e domande retoriche, vanno valutati per l'effetto provocato nel loro complesso. In effetti, in svariate circostanze sull'arco di alcuni mesi il ricorrente ha affermato, o comunque lasciato chiaramente intendere, che all'interno dell'istituto di credito si dovesse avere coscienza delle malversazioni e si sarebbero dovuti avvertire i titolari dei conti, verificando più attentamente gli ordini bancari. Egli, tanto più dopo la pubblicazione dei primi articoli, non poteva ignorare il clamore che ripetute dichiarazioni di questo tenore avrebbero avuto sulla stampa, riprese, tra l'altro, da un giornale all'altro. Ciononostante ha perseverato con questa attitudine, senza nemmeno riconsiderare il tono delle proprie critiche in funzione della decisione della Camera dei ricorsi penali. Anche sotto questo aspetto, gli interventi pubblici dell'insorgente risultano quindi inadeguati.
Alle accuse formulate direttamente dal ricorrente, vanno inoltre ad aggiungersi quelle desunte dalla stampa sulla base degli allegati processuali. Premesso che nel caso concreto, per le ragioni già esposte, non si giustificava un'informazione pubblica tanto dettagliata su procedimenti in corso, la trasmissione alla stampa di atti processuali impone comunque all'avvocato di accertarsi scrupolosamente che i mezzi d'informazione ne facciano un uso discreto e riservato e che non amplifichino ulteriormente le allegazioni (sentenza 2P.133/2000 del 17 novembre 2000, consid. 2c/cc). Nella fattispecie, tali condizioni non appaiono rispettate, considerati gli ampi estratti degli atti pubblicati, le intere pagine dedicatevi e i toni diretti, accusatori e per certi versi sensazionalistici con cui sono stati riportati.
5.
In definitiva, il ruolo personalmente assunto dal ricorrente nei confronti della stampa, nel quadro di una vicenda non già di per sé stessa di particolare dominio generale, ha quindi travalicato i limiti posti dalle esigenze di patrocinio del proprio cliente, pubblicamente sconosciuto e immune da rimproveri di sorta, tanto più considerati i tempi, la reiterazione e i toni degli interventi. Questi ultimi non possono pertanto venir giudicati doverosi e moderati nel senso inteso dalla giurisprudenza. Se ne deve pertanto concludere, condividendo il giudizio della Corte cantonale, che il ricorrente non si è attenuto ai criteri di cura e diligenza nell'esercizio della professione posti dall'art. 12 lett. a LLCA, interpretato in funzione degli art. 4 e 5 CAvv.
Il provvedimento adottato appare peraltro compatibile con i diritti costituzionali invocati. Censurando la mancanza di valide ragioni per esporre apprezzamenti critici sulla stampa secondo le modalità descritte, esso risulta in effetti fondato sui prevalenti interessi pubblici all'ordinato e regolare corso della giustizia, alla conservazione di un diffuso affidamento nella medesima e al mantenimento della dignità della professione (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Schöpfer contra Svizzera del 20 maggio 1998, Recueil CourEDU 1998-III pag. 1042, n. 31 e 33; decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 28 giugno 1995 nella causa Zihlmann contra Svizzera, in: GAAC 60/1996 n. 127 pag. 931, n. 3; sentenza del Tribunale federale 2P.251/2000 del 20 febbraio 2001, consid. 5c). L'ammontare della multa, contestato senza addurre motivi specifici, è inoltre tutto sommato rispettoso del principio di proporzionalità: situato nei limiti inferiori delle sanzioni previste dall'art. 17 lett. c LLCA, esso appare adeguatamente commisurato alla rilevanza degli addebiti a carico del ricorrente e ai suoi precedenti disciplinari.
6.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, trattato quale ricorso di diritto amministrativo, va pertanto respinto.
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino, nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Losanna, 7 maggio 2004
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: