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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
C 292/02
Sentenza del 15 marzo 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere
Parti
P.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Daniele Calvarese, Via Nassa 21, 6901 Lugano,
contro
Sezione cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 18 ottobre 2002)
Fatti:
A.
A.a P.________ ha lavorato presso la ditta X.________ SA in qualità di product manager e procuratrice con diritto di firma individuale dal 1° settembre 1987 al 30 aprile 1996, per la qual data è stata licenziata. Il 2 maggio 1996 ha inoltrato alla Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia & Industria SEI una domanda d'indennità di disoccupazione con effetto dal 1° maggio 1996. Il 16 luglio 1996, l'Ufficio del lavoro, ora Sezione del lavoro, del Cantone Ticino ha deciso che la richiedente era idonea al collocamento. A seguito di una segnalazione stante la quale l'interessata avrebbe continuato a lavorare presso la ditta X.________ SA, malgrado fosse in disoccupazione, l'Ufficio cantonale del lavoro ha annullato in data 22 maggio 1998 la decisione del 16 luglio 1996 e ha denegato l'idoneità al collocamento di P.________ a partire dal 1° maggio 1996. Contestualmente ha sporto denuncia penale contro quest'ultima.
A.b L'interessata è insorta contro il provvedimento dell'Ufficio cantonale del lavoro con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il cui presidente, in data 3 settembre 1998, ha sospeso la causa in attesa dell'esito del procedimento penale. Nel seguito, mediante decisione 5 ottobre 1998 la Cassa disoccupazione ha chiesto a P.________ la restituzione di fr. 101'168.- a titolo di indennità di disoccupazione indebitamente percepite nel periodo decorso dal 1° maggio 1996 al 31 gennaio 1998. Contro quest'ulteriore provvedimento amministrativo l'interessata ha adito di nuovo il Tribunale cantonale delle assicurazioni.
A.c Investito del caso in seguito all'opposizione interposta da P.________ avverso il decreto di accusa del competente Procuratore pubblico, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha condannato in data 16 marzo 1999 l'opponente ad una multa di fr. 500.-, ritenendola colpevole di aver indebitamente ottenuto prestazioni assicurative nel mese di giugno 1997, mentre l'ha prosciolta per il rimanente periodo (1° maggio 1996-31 maggio 1997 e 1° luglio 1997-31 gennaio 1998) in quanto non erano emersi elementi sufficienti dal profilo penale per provare che avesse continuato a lavorare presso la ditta X._________ SA anche dopo il suo licenziamento.
A.d Con giudizio 4 gennaio 2000, congiunte le due cause, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ravvisando - in considerazione dei paralleli impegni familiari e personali dell'interessata - una perdita di lavoro computabile del 50%, ha parzialmente accolto il gravame contro la decisione dell'Ufficio cantonale del lavoro. Allo stesso modo e per le stesse considerazioni ha annullato il provvedimento della Cassa disoccupazione rinviando gli atti all'amministrazione per nuovo computo dell'importo da restituire. Adito su ricorso dell'assicurata, il Tribunale federale delle assicurazioni ha sostanzialmente confermato la pronuncia cantonale con sentenza del 15 gennaio 2001.
B.
In seguito alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Cassa disoccupazione SEI di Lugano in data 28 febbraio 2001 ha chiesto all'interessata la restituzione dell'importo di fr. 49'991.25 - poi ridotto a fr. 44'993.25 in conseguenza di un pagamento parziale - per le indennità indebitamente percepite dal 1° maggio 1996 al 31 gennaio 1998. L'istanza di condono presentata il 22 febbraio 2002 da P.________ è stata respinta mediante decisione del 19 aprile 2002 dall'Ufficio cantonale del lavoro che non ha ravvisato nel comportamento dell'istante la necessaria buona fede.
C.
Con il patrocinio dell'avv. Daniele Calvarese, P.________ si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha respinto il gravame per pronuncia del 18 ottobre 2002.
D.
Sempre patrocinata dall'avv. Calvarese, P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'accoglimento della domanda di condono.
Mentre la Sezione del lavoro propone la reiezione del gravame, il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se le precedenti istanze abbiano a ragione respinto la domanda di condono presentata dalla ricorrente. Controversa è in particolare la questione di sapere se P.________ abbia riscosso in buona fede le prestazioni assicurative di cui è chiesta la restituzione.
2.
2.1 Secondo giurisprudenza, il processo che concerne il condono dell'obbligo di restituire prestazioni percepite indebitamente non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 132 OG (DTF 122 V 136 consid. 1 e 223 consid. 2 e 112 V 100 consid. 1b). Il Tribunale federale delle assicurazioni non dispone pertanto di pieno potere cognitivo, ma deve limitarsi ad esaminare se il giudizio litigioso abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti operato dalla prima istanza sia manifestamente inesatto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
2.2 Nei considerandi dell'impugnato giudizio è stato debitamente ricordato che ai sensi dell'art. 95 LADI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002, la Cassa è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni assicurative cui il beneficiario non aveva diritto (cpv. 1), fatta salva la possibilità di richiedere il condono, in tutto o in parte, del rimborso se la riscossione delle prestazioni è avvenuta in buona fede e se, cumulativamente, la loro restituzione cagionerebbe all'interessato un grave rigore (cpv. 2). Pertinentemente l'autorità giudiziaria cantonale ha pure rammentato i principi disciplinanti l'obbligo d'informazione e di notifica incombente all'assicurato, ritenuto che egli, fintanto che riscuote prestazioni, deve annunciare spontaneamente alla cassa tutto quanto è importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni (art. 96 cpv. 2 LADI, anch'esso nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede, giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv. 1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41 consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag. 73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).
3.
Nell'ambito della precedente procedura, statuendo in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia, l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento, aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della corrispondenza e della contabilità private.
4.
4.1 Non sussistendo - in assenza di nuovi elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2 In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.
4.3 La presente fattispecie - così come accertata da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già solo per questo motivo merita di essere disatteso.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.- sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa disoccupazione SEI, Lugano, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 15 marzo 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: