BGer 2P.89/2003
 
BGer 2P.89/2003 vom 07.11.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
2P.89/2003 /bom
Sentenza del 7 novembre 2003
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart, Müller,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
contro
Municipio di D.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
art. 8, 9 e 29 Cost. (frequentazione di una sede di scuola dell'infanzia diversa da quella del Comune di domicilio),
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 29 agosto 2002, il Municipio di D.________ ha respinto la richiesta formulata da A.A.________ e B.A.________, ivi domiciliati, volta ad autorizzare che il figlio C.A.________ frequentasse la scuola dell'infanzia ad E.________, anziché nel comune di residenza.
Impugnata dagli interessati, la suddetta decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con risoluzione del 15 ottobre 2002.
B.
L'11 novembre 2002 i coniugi A.________ hanno presentato al Consiglio di Stato un'istanza di revisione della predetta decisione. Il 25 febbraio 2003 la stessa è stata dichiarata irricevibile dal Governo, che l'ha ritenuta tardiva.
C.
Il 28 marzo 2003 A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiedono l'annullamento delle decisioni del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2003 e del 15 ottobre 2002, nonché della risoluzione del municipio di D.________ del 29 agosto 2002. Postulano inoltre che al gravame sia conferito effetto sospensivo. Essi sostengono che la domanda di revisione è stata proposta tempestivamente e lamentano la violazione del diritto di essere sentito, del diritto di esaminare gli atti, del divieto di formalismo eccessivo, dei principi della parità di trattamento e della proporzionalità, nonché del divieto d'arbitrio.
D.
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato ticinese ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre il Municipio di D.________ chiede la reiezione del ricorso. In sede di replica e duplica le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
E.
Con decreto presidenziale del 2 maggio 2003 è stata respinta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 II 225 consid. 1; 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata).
1.1 La decisione impugnata è una decisione cantonale di ultima istanza (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale ticinese, del 10 marzo 1987, LOC; art. 36 e 66 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPAmm). Da questo profilo, il ricorso di diritto pubblico, introdotto tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG), è ammissibile, ai sensi degli art. 84 cpv. 1 e 86 OG. Conformemente alla prassi relativa all'art. 88 OG, il ricorrente deve avere un interesse pratico e attuale all'esame delle censure sollevate, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Tale interesse deve sussistere non solo al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando il Tribunale federale statuisce al riguardo (DTF 125 II 86 consid. 5b; 123 II 285 consid. 4). Quest'esigenza assicura che il Tribunale si pronunci su controversie concrete e non su quesiti giuridici teorici (DTF 125 I 394 consid. 4a). Nel caso di specie, ci si può invero chiedere se gli insorgenti mantengano, in ultima analisi, un interesse pratico all'accoglimento del gravame. In effetti, il motivo per cui avevano postulato la frequentazione fuori comune della scuola dell'infanzia da parte del figlio è venuto a cadere, dal momento che, come rilevato dall'autorità comunale nella duplica, la docente da loro contestata ha cessato l'attività a D.________ con l'inizio dell'anno scolastico 2003/2004. Ad ogni modo, la questione può rimanere aperta, considerato che, per le ragioni esposte di seguito, il gravame, nella misura in cui è ricevibile, va comunque respinto.
1.2 Oggetto del gravame è unicamente il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, siccome tardiva, l'istanza di revisione. Nella misura in cui chiedono l'annullamento non solo di tale decisione, ma anche delle risoluzioni del municipio di D.________ del 29 agosto 2002 e del Consiglio di Stato del 15 ottobre seguente, le conclusioni dei ricorrenti sono pertanto irricevibili. Inoltre, tranne in casi straordinari, che qui non sono dati, il ricorso di diritto pubblico ha funzione meramente cassatoria. Laddove domandano più o altro che il semplice annullamento del giudizio impugnato, le conclusioni ricorsuali sono quindi parimenti irricevibili (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1; 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b).
2.
2.1 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dai ricorrenti e solo se le stesse sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda i ricorrenti nei loro diritti costituzionali (DTF 129 I 185 consid. 1.6; 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c). È anche alla luce di questi principi che dev'essere esaminata la ricevibilità della presente impugnativa.
2.2 Nelle concrete evenienze, il ricorso disattende in larga misura i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Intanto gli articolati allegati processuali esulano in gran parte dall'oggetto del gravame, vale a dire il giudizio governativo di inammissibilità dell'istanza di revisione, essendo riferiti quasi integralmente alla precedente decisione di merito del Consiglio di Stato. In particolare, le asserite violazioni del diritto di essere sentito, che comprende anche la facoltà di esaminare gli atti, e dei principi della parità di trattamento e della proporzionalità sono sollevate esclusivamente in relazione a tale giudizio governativo e, già per questo motivo, le relative censure, peraltro di natura appellatoria, risultano irricevibili nell'ambito della presente vertenza. Comunque, anche nella misura in cui si rapporta alle argomentazioni addotte dal Governo cantonale in merito all'intempestività del rimedio esperito, il ricorso appare motivato in maniera alquanto sommaria. Gli insorgenti espongono infatti succintamente il loro punto di vista, senza però illustrare in modo compiuto e preciso le ragioni per cui il giudizio impugnato violerebbe le ulteriori garanzie costituzionali che invocano. Pure da questo profilo è quindi perlomeno dubbio che il ricorso sia ammissibile. In ogni caso, anche questo aspetto può rimanere indeciso, poiché il gravame risulta comunque infondato nel merito.
3.
3.1 Nell'istanza di revisione della decisione del 15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato ticinese, i ricorrenti si sono richiamati all'art. 35 lett. b e d LPAmm. Secondo tale norma, è dato il rimedio della revisione quando l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti oppure quando la decisione contiene disposizioni tra loro contraddittorie (lett. b) oppure ancora se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (lett. d). L'art. 36 LPAmm prevede che l'istanza di revisione debba essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione, nei casi contemplati dall'art. 35 lett. b LPAmm, e dalla scoperta del motivo di revisione, nei casi di cui all'art. 35 lett. d LPAmm.
3.2 Il Governo ticinese ha ritenuto che la decisione, di cui è stata chiesta la revisione, è stata notificata, al più tardi, il 24 ottobre 2002. Dagli atti emerge che quel giorno l'allora patrocinatore degli insorgenti ha inviato loro copia della stessa, circostanza che essi peraltro confermano. Il patrocinatore medesimo è pertanto venuto a conoscenza della risoluzione governativa, al più tardi, proprio il 24 ottobre 2002. Dal momento che l'intimazione di atti giudiziari al rappresentante di una parte esplicherebbe i medesimi effetti della notifica alla parte stessa, il termine quindicinale per chiedere la revisione della decisione in base all'art. 35 lett. b LPAmm sarebbe pertanto giunto a scadenza, al più tardi, venerdì 8 novembre 2002. L'istanza, inoltrata solamente il lunedì successivo, 11 novembre 2002, risulterebbe, di conseguenza, da questo profilo, intempestiva.
Gli insorgenti ravvisano un eccesso di formalismo nei criteri di computo dei termini ritenuti dall'esecutivo cantonale, che sembrano inoltre considerare arbitrari. Determinante per la notifica sarebbe, a loro giudizio, il momento in cui essi stessi sarebbero venuti a conoscenza dell'atto, vale a dire, in concreto, il 25 ottobre 2002, giorno in cui l'hanno ricevuto dal loro patrocinatore. La domanda di revisione sarebbe pertanto stata proposta in tempo utile, poiché il termine sarebbe scaduto proprio l'11 novembre 2002.
Vi è formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di giustizia formale - proibito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. in combinazione con gli art. 5 e 9 Cost. - allorquando la rigida applicazione di disposizioni formali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, è fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale oppure impedisce in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a). Una decisione è invece arbitraria quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5; 127 I 54 consid. 2b).
La notifica degli atti giudiziari ai rappresentanti delle parti costituisce un principio generale, ribadito peraltro espressamente in più ambiti dalle legislazioni cantonali e federale. In particolare, per i procedimenti amministrativi ticinesi, tale modo di intimazione è prescritto dall'art. 120 cpv. 4 del Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971 (CPC/TI), applicabile in virtù del rinvio dell'art. 14 cpv. 2 LPAmm. La notificazione è per contro considerata irregolare se una decisione viene comunicata direttamente al rappresentato, anziché al patrocinatore (DTF 110 V 389 consid. 2b; 99 V 177 consid. 3). L'intimazione al rappresentante produce gli stessi effetti, tra l'altro anche sulla decorrenza dei termini ricorsuali, dell'intimazione alla parte direttamente, quando questa non è patrocinata. Al mandante è quindi opponibile il comportamento, anche se negligente, del proprio patrocinatore (DTF 114 Ib 67 consid. 2c; 114 II 181 consid. 2; sentenza 1P.485/1999 del 18 ottobre 1999, pubblicata in: Pra 89/2000 N. 2 pag. 6, consid. 4). Questo principio non rappresenta una semplice prescrizione d'ordine, bensì serve ad evitare qualsiasi incertezza sulla questione di sapere se la comunicazione di un atto debba avvenire alle parti o ai loro rappresentanti e quindi chiarisce quale comunicazione è determinante per il computo dei termini. Esso si fonda pertanto su ragioni pertinenti e oggettive e risponde a importanti esigenze di sicurezza del diritto (DTF 99 V 177 consid. 3; da ultimo: sentenza I 868/02 del 21 marzo 2003, consid. 2). Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, non costituisce pertanto un formalismo eccessivo ed è tutt'altro che arbitrario ritenere che i termini di impugnazione, in senso lato, decorrano dall'intimazione del provvedimento avversato al patrocinatore, anziché dalla presa di conoscenza personale da parte dei ricorrenti. Su questo aspetto, le censure ricorsuali vanno pertanto respinte. Tratta questa conclusione, l'intempestività, in concreto, del rimedio esperito risulta inconfutabile, per quanto attiene ai pretesi motivi di revisione di cui all'art. 35 lett. b LPAmm. I ricorrenti stessi riconoscono infatti che il loro patrocinatore a quell'epoca ha ricevuto il giudizio governativo di cui hanno postulato la revisione, al più tardi, il 24 ottobre 2002. Il termine quindicinale di cui all'art. 36 LPAmm è pertanto effettivamente scaduto, perlomeno, venerdì 8 novembre 2002, mentre l'istanza di revisione è stata interposta, tardivamente, soltanto l'11 novembre seguente.
3.3 Il Consiglio di Stato ha ritenuto tardiva l'istanza di revisione anche in relazione all'asserita scoperta di fatti nuovi successivamente alla propria decisione (art. 35 lett. d LPAmm). Gli insorgenti sarebbero in effetti venuti a conoscenza di tali fatti il 17 ottobre 2002, per cui la revisione del giudizio avrebbe dovuto venir chiesta, da questo profilo, entro il 4 novembre 2002. Su questo aspetto i ricorrenti assolutamente non si pronunciano, se non per ribadire chiaramente di aver potuto dimostrare l'esistenza di elementi nuovi e rilevanti il 17 ottobre 2002. In tali circostanze, la domanda di revisione, presentata - come già più volte rilevato - l'11 novembre 2002, non può che venir effettivamente considerata palesemente intempestiva.
4.
4.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto.
4.2 Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 153, 153a e 156 cpv. 1 e 7 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di D.________ e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 7 novembre 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: