BGer 1A.114/2003
 
BGer 1A.114/2003 vom 29.09.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.114/2003 /bom
Sentenza del 29 settembre 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Reeb, Catenazzi,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi, viale S. Franscini 3, casella postale 2261, 6901 Lugano,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni del
28 aprile e del 13 maggio 2003 del Ministero pubblico della Confederazione.
Fatti:
A.
Il 5 febbraio 1998 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia aveva presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito di indagini avviate nei confronti di A.________, colonnello della Guardia di Finanza, e di altri appartenenti a questo corpo, sospettati di aver compiuto reati di corruzione e concussione. Dalle indagini risulterebbe ch'essi avrebbero occultato i proventi dei reati in Svizzera, verosimilmente su conti bancari aperti a loro nome o a nome di società da loro gestite.
Con sentenza del 20 ottobre 1998 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato dal suddetto indagato contro una decisione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di trasmettere all'Italia documenti societari, verbali di perquisizione, di sequestro e di interrogatorio (causa 1A.129/1998); con sentenza del 19 marzo 1999 esso ha inoltre respinto, in quanto ammissibile, un ricorso avverso una trasmissione di giustificativi bancari (causa 1A.18/1999).
B.
L'Autorità italiana ha comunicato il 25 febbraio 2002 che il giudizio per i reati di corruzione e concussione si è concluso con la condanna dell'imputato alla pena di 11 anni di reclusione, inflitta con sentenza del 29 novembre 2000 dalla Corte di appello di Venezia; ha però rilevato che il processo era pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L'Autorità estera ha quindi chiesto di perquisire e di sequestrare documenti di una società riconducibile al condannato e di interrogare un'altra persona; con domanda integrativa del 7 gennaio 2003 ha infine chiesto, tra l'altro, di interrogare B.________ sulla gestione di fondi riconducibili a una società di Nassau-Bahamas e, per essa, all'indagato e a una sua ditta prestanome.
Mediante decisione di chiusura parziale del 28 aprile 2003 il MPC ha ordinato la trasmissione del verbale di audizione di B.________ all'Autorità richiedente e, mediante atto del 13 maggio 2003, ha respinto una richiesta dell'indagato volta a far riesaminare due decisioni concernenti il diritto di assistere all'audizione e di consultare gli atti.
C.
L'interessato impugna la decisione del 28 aprile 2003 e la comunicazione del 13 maggio 2003 con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di concedergli la facoltà di esaminare, presso il MPC, gli atti d'esecuzione delle rogatorie del 2002 e del 2003 e, in via subordinata, di ordinare al MPC di mettere a disposizione del Tribunale federale questa documentazione; in via principale, il ricorrente chiede di annullare le due decisioni del MPC nel senso di non trasmettere il verbale d'interrogatorio e di riconoscergli la facoltà di partecipare all'esecuzione delle rogatorie; postula infine di concedere effetto sospensivo al ricorso.
Il MPC propone di respingere, in quanto ammissibile, il gravame, l'Ufficio federale di giustizia di respingerlo.
Diritto:
1.
1.1
Interposto tempestivamente contro la decisione di trasmettere un verbale di interrogatorio, resa dall'Autorità federale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1). Esso ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), sicché la relativa domanda ricorsuale è superflua.
1.2 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda sulla circostanza che la rogatoria, che concernerebbe il procedimento penale nei suoi confronti, tenderebbe all'acquisizione di informazioni relative a suoi presunti beni, visto che l'istruttoria penale è ormai terminata. Rileva inoltre che il testimone ha indicato anche il suo nome, in particolare in relazione a conti presso una banca di Lugano.
1.2.1 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d).
1.2.2 Secondo la giurisprudenza, la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o se si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459 consid. 2c); terzi, anche se toccati personalmente dalle dichiarazioni contenute nel verbale d'interrogatorio, non sono per contro legittimati a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2b, 123 II 153 consid. 2b, 122 II 130 consid. 2c, 121 II 459 consid. 2b e c).
1.2.3 Il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto qualora le informazioni contenutevi siano equiparabili a una trasmissione di documenti concernenti il conto e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarla (DTF 124 II 180 consid. 2; causa 1A.141/1998, sentenza del 9 febbraio 1999, consid. 2a, apparsa in Rep 1999 123). Quest'eccezione a un'applicazione rigida della prassi sulla legittimazione è stata ammessa unicamente nell'ipotesi in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso e di eludere le norme sulla protezione giuridica riguardo a informazioni su conti bancari.
1.2.4 Il ricorrente si limita ad affermare, in maniera del tutto generica, che il contenuto delle audizioni sarebbe equiparabile a una trasmissione di documenti bancari, visto che il suo nome viene citato in relazione a conti presso una banca di Lugano. Egli non dimostra tuttavia che si sarebbe in presenza della sopra menzionata eccezione e di un'elusione delle norme sulla protezione giuridica. A maggior ragione simili estremi non sono realizzati nella fattispecie, visto che la documentazione del conto bancario, peraltro non indicato dal testimone ma dal MPC, è già stata trasmessa all'Autorità richiedente (causa 1A.18/1999, sentenza del 19 marzo 1999, fatti C; DTF 124 II 180 consid. 2c in fine).
Al ricorrente dev'essere pertanto negata la legittimazione a ricorrere contro la trasmissione del verbale litigioso. Le censure, in particolare quelle concernenti l'asserita inutilità del verbale per il procedimento estero, non devono pertanto essere esaminate.
2.
2.1 Riferendosi alla comunicazione del 13 maggio 2003, il ricorrente rimprovera al MPC di avergli negato a torto la legittimazione a partecipare alla procedura di assistenza e all'audizione litigiosa; inoltre, rifiutandogli la facoltà di esaminare gli atti rogatoriali e di esecuzione, e il diritto di partecipare all'esecuzione della richiesta e di presentare ricorsi, il MPC avrebbe violato il diritto di essere sentito e commesso un diniego di giustizia. Di massima, l'interessato è legittimato a far valere che l'Autorità sarebbe incorsa in un diniego di giustizia (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 124 II 180 consid. 1b): una simile violazione non si verifica tuttavia nella fattispecie. D'altra parte, se il rifiuto di consultare l'incarto può essere oggetto di un ricorso di diritto amministrativo (DTF 127 II 198 consid. 2b e c), una parte non può nondimeno chiedere in qualsiasi momento l'emanazione di un ulteriore atto amministrativo impugnabile per sottometterlo al giudice: la tempestività del ricorso contro la riconferma del contestato diniego è pertanto dubbia (cfr. DTF 119 Ib 64).
2.1.1 Il ricorrente definisce contraddittoria la tesi del MPC, secondo cui egli non sarebbe più una "persona perseguita", visto la menzionata condanna divenuta definitiva, salvo i capi 7 e 11, sicché non potrebbe essere considerato come "parte" nella procedura d'assistenza secondo gli art. 21 e 80b AIMP. Egli sostiene invece che la rogatoria lo concernerebbe, visto che il suo nome vi è menzionato, oltre che nel verbale litigioso; per di più, la richiesta mirerebbe, secondo il MPC, all'identificazione e al sequestro dei proventi del reato di concussione. Ora, il ricorrente disattende che oggetto della presente procedura è soltanto la trasmissione del verbale litigioso, e non il sequestro e l'eventuale consegna allo Stato richiedente di beni che gli apparterrebbero. Come ha rilevato il MPC nelle osservazioni al ricorso, tale questione sarà decisa separatamente, sulla base dell'art. 74a AIMP. Il quesito esula pertanto dall'oggetto del litigio.
2.1.2 Tranne casi non realizzati nella fattispecie, la persona indicata da un testimone non può, come si è visto, di massima ricorrere contro la trasmissione del verbale d'interrogatorio. Questa carenza di legittimazione implica ch'essa, richiamando l'art. 80b AIMP, concernente la partecipazione al procedimento e l'esame degli atti, non può pretendere di poter consultare i documenti di causa. La qualità di parte nella procedura d'assistenza deve allinearsi infatti con il diritto di ricorrere previsto dall'art. 80h lett. b AIMP: ritenuto che tale diritto dev'essere negato al ricorrente, egli non può essere ammesso a partecipare alla procedura d'assistenza e all'esecuzione della richiesta estera sulla base dell'art. 80b AIMP (DTF 127 II 104 consid. 4b).
Certo, la facoltà prevista dall'art. 80b AIMP è oggetto di una norma distinta (FF 1995 III 29): il legislatore federale non ha tuttavia voluto estendere la cerchia delle persone abilitate a intervenire nella procedura ma, al contrario, limitare l'esame degli atti e il diritto di partecipazione soltanto ai casi ove ciò sia necessario per la tutela dei loro interessi. In assenza di legittimazione, il ricorrente non poteva quindi, di massima, pretendere di poter partecipare alla procedura di assistenza e di consultare gli atti (art. 80b cpv. 1 in relazione con l'art. 80h lett. b AIMP; causa 1A.313/1997, sentenza del 27 febbraio 1998, consid. 2).
2.1.3 Neppure il diritto di essere sentito e di consultare l'incarto (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantisce al ricorrente, nell'ambito della procedura di riconoscimento della sua legittimazione, la facoltà di esaminare egli medesimo gli atti d'assistenza, allo scopo di vagliare se sia toccato direttamente da tale procedura; questo esame compete alle autorità e ai tribunali (causa 1A.314/2000, sentenza del 5 marzo 2001, consid. 7).
2.1.4 Infine, la qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all'estero (art. 21 cpv. 3 AIMP), richiamata dal ricorrente, non conferisce, di per sé, la facoltà di consultare gli atti di causa e di partecipare alla procedura. Questi diritti sono infatti riconosciuti all'accusato solo quando sia direttamente toccato dalla misura d'assistenza. In effetti, l'invocata norma prevede le medesime condizioni dell'art. 80h lett. b AIMP, non adempiute nella fattispecie; la condizione alternativa del previgente art. 21 cpv. 3 AIMP, che riconosceva la legittimazione a ricorrere anche alla persona i cui diritti di difesa potessero essere lesi dal procedimento penale estero, è stata infatti abrogata (DTF 126 II 356 consid. 3b/aa-bb, 123 II 161 consid. 1d; FF 1995 III 19; cfr., sulla qualità di parte nella procedura di assistenza in materia penale, in particolare sulla facoltà di consultare gli atti di causa della parte lesa, DTF 127 II 104 consid. 3a-c).
Ne segue che non si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito.
3.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 109 461).
Losanna, 29 settembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: