BGer 4C.135/2003
 
BGer 4C.135/2003 vom 26.09.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.135/2003 /bom
Sentenza del 26 settembre 2003
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett e Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
Comune di A.________,
convenuto,
patrocinato dall'avv. Giovanni Moghini, via Serafino Balestra 27, 6900 Lugano,
contro
B.________,
attrice,
patrocinata dall'avv. Aurelio Facchi, Salita Carlo
Bossoli 8, casella postale 144, 6903 Lugano.
Oggetto
Art. 58 CO (responsabilità del proprietario di un'opera)
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 25 marzo 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ possiede una casa sulla part. YYY RFD di A.________. A nord est del suo fondo vi è un sentiero (part. XXX), appartenente all'area demaniale del Comune di A.________, sotto il quale è stata posata una canalizzazione con una vasca di ritenzione, preceduta da una vasca dissabbiatrice per raccogliere le acque meteoriche.
Nel luglio 1994 B.________ ha segnalato al Municipio di A.________ l'infiltrazione di acqua nella parte retrostante la sua abitazione - a suo modo di vedere proveniente dalla canalizzazione pubblica - la quale aveva provocato una lenta slavatura del terreno di fondazione con conseguente assestamento di alcuni muri che presentavano delle crepe. Nei mesi successivi essa ha sollecitato un incontro con il Municipio per constatare le cause del danno e ha esplicitamente chiesto - sempre al Municipio - di accertare se la canalizzazione comunale fosse rotta in qualche punto. Con scritto del 5 settembre 1995 il Municipio di A.________ ha negato la responsabilità del Comune, precisando nondimeno che avrebbe provveduto a verificare lo stato della canalizzazione nell'ambito dell'indagine prevista per il piano generale di smaltimento delle acque. Nonostante quanto preannunciato, nulla è stato fatto.
B.________ ha dato inizio ai lavori di risanamento della sua proprietà, unitamente ad altri lavori di miglioria, nel luglio 1996. Il 29 agosto 1996 si è svolto un sopralluogo alla presenza di tutte le parti e il giorno successivo B.________ ha formalmente domandato al Municipio di assumersi tutti i costi dell'intervento, così come enumerati nel preventivo allestito dall'ing. C.________. Con lettera del 28 ottobre 1996 il Comune, per il tramite della sua assicurazione, ha nuovamente declinato la sua responsabilità.
Il 25 agosto 1997 B.________ ha avviato un'esecuzione nei confronti del Comune di A.________.
I lavori eseguiti sono costati complessivamente fr. 150'714.35.
B.
Preso atto dell'impossibilità di risolvere bonalmente la vertenza, il 3 novembre 1997 B.________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano con un'azione fondata sull'art. 58 CO e volta ad ottenere la condanna del Comune di A.________ al pagamento di fr. 150'714.35, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno patito a causa della carente manutenzione della condotta d'acqua interrata sul fondo attiguo, di proprietà comunale.
L'azione è stata accolta limitatamente a fr. 90'000.--, oltre interessi, il 26 febbraio 2002. Respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, il Pretore, preso atto delle indicazioni fornite dal perito giudiziario, ha ammesso l'esistenza di un difetto di manutenzione delle canalizzazioni comunali, responsabile (perlomeno nella misura del 50%) del cedimento del terreno all'origine del pregiudizio subito da B.________. Sempre attenendosi ai dati dell'esperto, il giudice ha infine ridotto l'importo a favore dell'attrice di fr. 60'000.--, pari al valore delle migliorie da lei effettuate.
C.
Questa pronunzia è stata confermata il 25 marzo 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello, adita dal soccombente.
Sulla scorta della perizia giudiziaria, della documentazione agli atti e delle varie deposizioni testimoniali i giudici della massima istanza ticinese - così come già il Pretore - hanno infatti respinto l'eccezione di prescrizione e ammesso l'esistenza di un difetto di manutenzione delle canalizzazioni comunali. Donde la reiezione dell'appello.
D.
Contro la decisione del Tribunale d'appello il Comune di A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 14 maggio 2003, sia con ricorso di diritto pubblico sia con ricorso per riforma. Prevalendosi della violazione degli art. 58 e 60 CO nonché dell'art. 8 CC, con il secondo rimedio esso postula la modifica della sentenza cantonale nel senso di accogliere il suo appello e, di conseguenza, respingere integralmente la petizione di B.________.
Nella risposta del 21 agosto 2003 quest'ultima ha proposto la reiezione dell'impugnativa.
Diritto:
1.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto. Nulla osta, pertanto, all'esame del presente gravame.
2.
Nel suo giudizio la Corte cantonale - dopo aver confermato l'applicabilità del diritto privato alla fattispecie, rammentato i presupposti della responsabilità del proprietario dell'opera ex art. 58 CO e respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto - ha definito il suo compito: pronunciarsi sull'esistenza dell'asserito difetto di manutenzione delle canalizzazioni comunali e successivamente, se del caso, statuire sul nesso di causalità fra questo e il danno patito dalla proprietaria. In entrambi i casi la risposta è stata affermativa. Donde la reiezione dell'appello.
3.
L'applicabilità del diritto privato - e in particolare dell'art. 58 CO - non è contestata. A ragione. Come rettamente rilevato anche dai giudici cantonali, infatti, dottrina e giurisprudenza considerano le canalizzazioni pubbliche opere ai sensi dell'art. 58 CO, della cui manutenzione è tenuto ad occuparsi l'ente pubblico proprietario (cfr. Brehm in: Berner Kommentar, n. 45 ad art. 58 CO con rinvii giurisprudenziali).
4.
Prima di esaminare le censure concernenti l'applicazione dell'art. 58 CO occorre chinarsi sull'eccezione di prescrizione, sollevata anche dinanzi al Tribunale federale.
Secondo il convenuto il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 60 cpv. 1 CO avrebbe infatti cominciato a decorrere il 9 luglio 1996, quando l'attrice ha iniziato le opere di risanamento. Quello - a suo modo di vedere - è il giorno in cui il danno si è manifestato completamente; una volta iniziati i lavori, esso non poteva che diminuire.
4.1 Quest'affermazione si scontra con gli accertamenti di fatto contenuti nel giudizio impugnato e vincolanti per il Tribunale federale chiamato a statuire quale giurisdizione per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 2 OG).
I giudici cantonali hanno infatti stabilito che il 29 agosto 1996, in occasione del sopralluogo alla presenza di tutte le parti, la causa del danno non era ancora stata rimossa e continuava a persistere.
4.2 Sia come sia, l'eccezione di prescrizione è stata respinta a giusta ragione.
4.2.1 Per costante giurisprudenza, il termine di prescrizione relativa di cui all'art. 60 cpv. 1 CO inizia a decorrere il giorno in cui il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno in modo da poter avviare e motivare un'azione giudiziaria (cfr. DTF 127 III 257 consid. 3, non pubblicato; 126 III 161 consid. 2c pag. 163).
L'inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze, bensì a quello dell'effettiva conoscenza (DTF 109 II 433 consid. 2). Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 433 consid. 2). Non va inoltre scordata la possibilità concessa dall'art. 42 cpv. 2 CO, giusta il quale, qualora ci si trovi confrontati con un danno di cui non può essere provato il preciso importo, il giudice può stabilirlo secondo il suo prudente criterio, avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.
Considerata la brevità del termine di prescrizione sancito dall'art. 60 cpv. 1 CO, quando si pronuncia sul momento in cui il danneggiato poteva stimare l'estensione del danno il giudice non deve mostrarsi eccessivamente rigoroso; a dipendenza delle circostanze, può apparire opportuno riconoscere al danneggiato la necessità di disporre di un certo lasso di tempo per poter valutare - da solo o con l'aiuto di uno specialista - l'entità del pregiudizio patito (DTF 96 II 39 consid. 2a pag. 41; 111 II 55 consid. 3a pag. 57 con rinvii).
Trattandosi di un danno materiale, il momento determinante ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 CO coincide di regola con quello della ricezione della fattura di riparazione. In presenza di una perizia affidabile o di un preventivo sufficientemente preciso, si può eventualmente ammettere che il danneggiato disponeva degli elementi necessari a valutare la misura del danno anche prima (DTF 111 II 55 consid. 3a pag. 58).
4.2.2 In concreto, quando nel 1994 l'attrice ha constatato per la prima volta l'esistenza di crepe nei muri della sua abitazione, essa non disponeva ancora delle conoscenze necessarie per poter valutare il danno e le sue cause.
Lo stesso vale per il luglio 1996. Stando a quanto accertato dai giudici ticinesi, nonostante le reiterate richieste dell'attrice intese ad ottenere la verifica dello stato delle canalizzazioni poste a ridosso della sua casa, nulla è stato fatto. È solo con l'effettuazione degli scavi, iniziati nel luglio 1996, che l'attrice ha potuto effettivamente constatare che - come da lei sospettato - le infiltrazioni d'acqua nei muri della sua casa provenivano dalle condotte comunali rotte. Vista la complessità della situazione, si può senz'altro ammettere ch'essa abbia poi avuto bisogno di qualche tempo per poter valutare l'ampiezza del danno. A tal fine si è avvalsa dell'aiuto di un esperto - l'ingegner C.________ - il quale ha allestito un preventivo dei lavori necessari e dei relativi costi, che l'attrice ha notificato al convenuto il 30 agosto 1996, subito dopo il sopralluogo alla presenza di tutte le parti.
Stante quanto appena esposto, non può essere rimproverata all'attrice una mancanza di solerzia: dopo aver cercato, invano, la collaborazione del convenuto per poter accertare l'origine del danno da lei subito, all'inizio del luglio 1996 essa ha preso l'iniziativa di procedere agli scavi. Solo così ha potuto verificare le sue supposizioni. Una volta in possesso del preventivo dei lavori necessari, allestito in tempi del tutto ragionevoli, si è repentinamente rivolta al convenuto per ottenere il risarcimento del pregiudizio cagionatole. Ne discende che il termine di prescrizione annuale ha iniziato a decorrere, al più presto, il 30 agosto 1996: questo può essere considerato il giorno in cui essa disponeva delle conoscenze necessarie per poter avviare e motivare un'azione giudiziaria. L'avvio di una procedura esecutiva il 25 agosto dell'anno seguente l'ha pertanto validamente interrotto. Di conseguenza, come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, l'azione di risarcimento del danno non poteva ritenersi prescritta al momento in cui è stata introdotta, il 3 novembre 1997.
4.3 Su questo punto la decisione impugnata ossequia quindi il diritto federale.
La pretesa attorea non essendo prescritta, è necessario esaminare le critiche formulate dal convenuto contro l'applicazione dell'art. 58 CO.
5.
Giusta l'art. 58 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione.
5.1 Il proprietario di un'opera è tenuto a garantirne uno uso sicuro, conforme al suo scopo e alla sua funzione (DTF 129 III 65 consid. 1.1 con rinvii). L'ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del caso concreto e va valutata secondo criteri oggettivi.
La manutenzione si reputa carente, ad esempio, quando l'usura dell'opera è tale da pregiudicarne un uso sicuro ed il proprietario non intraprende quanto necessario per porre fine alla situazione di deterioramento. In simili casi, la responsabilità del proprietario dipende dalla possibilità di esigere da lui dei controlli regolari, dal tempo e dai mezzi tecnici a sua disposizione nonché dai costi necessari per poter rimediare al difetto (Brehm, op. cit., n. 57, 61, 71 e, in particolare 76 segg. ad art. 58 CO).
5.2 In concreto, la Corte cantonale ha accertato che, in quanto rotte in più punti, le (vecchie) canalizzazioni comunali non garantivano più una tenuta stagna. Donde la fuoriuscita dell'acqua all'origine - perlomeno nella misura del 50% - del cedimento del terreno che ha provocato i noti danni allo stabile dell'attrice. In tali circostanze la Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di un difetto di manutenzione.
5.3 Nel suo allegato il convenuto non contesta la nozione di "difetto di manutenzione" ritenuta dai giudici cantonali, né evoca l'impossibilità, dal profilo tecnico o da quello economico, di effettuare un controllo dello stato della canalizzazione. Va detto che, stando a quanto accertato nel giudizio impugnato - e vincolante per il Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 2 OG) - in un scritto del 5 settembre 1995 esso si era addirittura impegnato a procedere alla verifica della canalizzazione esistente dietro la proprietà dell'attrice, ma poi non ne aveva fatto niente.
Anche su questo punto la sentenza impugnata risulta dunque conforme al diritto federale.
5.4
L'argomentazione ricorsuale verte piuttosto sull'esistenza del difetto prima dell'inizio dei lavori di sistemazione.
5.4.1 Sennonché si tratta di una questione concernente l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, che il Tribunale federale non può rivedere nella giurisdizione per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. c OG, cfr. fra tutti DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Donde l'inammissibilità di tutte le critiche rivolte contro la concludenza della perizia giudiziaria e la valutazione delle deposizioni testimoniali, peraltro già esaminate nel quadro del parallelo ricorso di diritto pubblico.
Nulla muta il richiamo all'art. 63 cpv. 2 OG (svista manifesta) in relazione all'affermazione errata contenuta nel giudizio impugnato secondo la quale, dinanzi all'autorità cantonale, il convenuto avrebbe postulato la nullità della perizia. Ciò non ha infatti impedito ai giudici del Tribunale d'appello di confrontarsi criticamente e nel dettaglio con le obiezioni mosse dal convenuto alla perizia giudiziaria né, d'altro canto, egli spiega quali sarebbero le conseguenze di tale affermazione sull'esito della vertenza.
5.4.2 Irricevibile appare pure la censura rivolta contro l'applicazione dell'art. 8 CC, che regola la ripartizione dell'onere probatorio. Nonostante il richiamo alla norma di diritto federale, ancora una volta l'argomentazione ricorsuale è infatti incentrata sull'apprezzamento delle prove e mira a contestare l'accertamento secondo il quale la canalizzazione era danneggiata già prima dell'inizio dei lavori.
Sia come sia, anche su questo punto la decisione impugnata risulta in sintonia con il diritto federale. Giusta l'art. 8 CC chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. L'onere di dimostrare l'esistenza di un difetto di manutenzione incombeva dunque effettivamente all'attrice, né i giudici hanno mai preteso il contrario. In particolare essi non hanno chiesto al convenuto la prova dell'inesistenza del difetto. L'autorità ticinese ha semmai posto a suo carico le conseguenze della mancata prova circa il fatto - da lui allegato - che le canalizzazioni sarebbero state danneggiate contestualmente agli scavi. Nella misura in cui critica questa decisione il convenuto misconosce la portata dell'art. 8 CC; in particolare egli dimentica che da questa norma deriva anche il diritto alla controprova, vale a dire la facoltà, per la controparte, di stabilire l'esistenza di circostanze idonee ad invalidare la fondatezza delle allegazioni che formano l'oggetto della prova principale (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii). Ciò significa che - contrariamente a quanto asseverato nel gravame - toccava proprio a lui provare che le fenditure nelle canalizzazioni non erano dovute a un difetto di manutenzione, bensì ai lavori di scavo. Egli non ha proposto nessuna prova in tal senso, anche perché ha evocato quest'eventualità per la prima volta - e quindi irritualmente - nelle conclusioni di causa.
5.5 Infine, la decisione del Tribunale d'appello è censurata anche in punto al nesso di causalità adeguato, che di principio è sindacabile nel ricorso per riforma (cfr. DTF 123 III 110 consid. 2).
Sennonché, in concreto, il giudizio sul nesso di causalità adeguato non si basa sull'ordinario andamento delle cose e l'esperienza della vita, bensì sulle conclusioni del perito giudiziario, il quale ha accertato che il cedimento del terreno retrostante l'abitazione dell'attrice - e all'origine del danno da lei patito - aveva due cause: la fuoriuscita d'acqua della conduttura comunale, da un canto, e l'instabilità diffusa del substrato roccioso dall'altro. Trattandosi del risultato dell'apprezzamento delle prove, nella fattispecie in esame la questione del nesso di causalità sfugge all'esame del Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; cfr. DTF 127 III 453 consid. 5d pag. 456).
Per lo stesso motivo non è possibile entrare nel merito dell'ulteriore argomento sollevato a questo riguardo, ovverosia che il nesso di causalità adeguato sarebbe stato interrotto dalla seconda causa individuata dal perito. Sia come sia, non risulta - né egli afferma il contrario - che il convenuto abbia già sostenuto tale tesi dinanzi all' autorità cantonale sicché la censura dovrebbe in ogni caso venire dichiarata inammissibile siccome nuova ( art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
6.
Ci si potrebbe piuttosto chiedere se l'individuazione di due concause da parte del perito non avrebbe dovuto ripercuotersi sulla determinazione del risarcimento a carico del convenuto. L'instabilità diffusa del substrato roccioso non andrebbe forse qualificata alla stregua di un caso fortuito concorrente, suscettibile di ridurre l'obbligo di rifusione? (art. 43 CO; cfr. DTF 111 II 429 consid. 1b pag. 434 e, in particolare, consid. 3b pag. 443 e 444).
La questione deve rimanere irrisolta, non avendo il convenuto accennato in alcun modo a questa evenienza. Anche se nel quadro della giurisdizione per riforma non è necessario, nonostante il tenore dell'art. 55 cpv. 1 lett. c seconda frase OG, che le norme violate dalla Corte cantonale vengano esplicitamente menzionate, è tuttavia indispensabile che nell'allegato ricorsuale la parte che ricorre si confronti chiaramente con le motivazioni della decisione impugnata, così da far emergere le ragioni che lo inducono a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale (DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii). Questa circostanza non è realizzata nel caso di specie. L'unico accenno alla menzionata concausa risiede nella - già evocata - affermazione per cui "l'erosione del terreno dovuta all'acqua appare oggettivamente e retrospettivamente come una causa del cedimento del terreno così irrilevante da interrompere il nesso di causalità adeguata" (ricorso per riforma punto 5 a pag. 13).
Nulla è detto sulla misura del risarcimento. D'altro canto emerge dalla sentenza impugnata che in sede cantonale il convenuto non ha in nessun modo contestato la quantificazione del danno né la fissazione dell'obbligo di risarcimento a suo carico.
Donde l'impossibilità di esaminare oltre la questione in questa sede.
7.
In conclusione il ricorso per riforma dev'essere respinto nella misura in cui ammissibile. Conforme al diritto federale, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso per riforma è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà fr. 5'500.-- all'attrice per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 settembre 2003
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: