BGer 2A.405/2003
 
BGer 2A.405/2003 vom 15.09.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.405/2003 /bom
Sentenza del 15 settembre 2003
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller, Yersin,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
permesso di dimora,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
4 luglio 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Dopo aver beneficiato di permessi di lavoro temporanei in Svizzera tra l'agosto 1990 e il marzo 1991 ed aver soggiornato illegalmente nel nostro paese per alcuni mesi nel 1991 e nel 1992, A.A.________ (1965), cittadina dominicana, ha beneficiato il 25 febbraio 2001 di un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio con B.A.________ (1933), cittadino svizzero. Le nozze sono state celebrate il 6 aprile 2001. Per tal motivo le è stato rilasciato un permesso di dimora, rinnovato per l'ultima volta fino al 5 aprile 2003. A.A.________ è madre di quattro figli, i quali vivono tutti in Repubblica Dominicana.
B.
Il 28 gennaio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha revocato il permesso di dimora di A.A.________ e le ha fissato un termine per lasciare il territorio cantonale. Detta autorità ha constatato che l'interessata viveva separata dal marito e conviveva con un altro uomo.
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 1° aprile 2003, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 4 luglio 2003.
C.
Il 1° settembre 2003 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che venga annullata la revoca del proprio permesso di dimora e che sia concesso effetto sospensivo al gravame. L'8 settembre 2003 ella ha trasmesso un ulteriore scritto a questa Corte, con cui contesta parzialmente i fatti.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami).
2.
2.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS [RS 142.20]; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1 e riferimenti).
2.2 Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile contro la revoca del permesso di dimora (art. 101 lett. d OG). Sennonché, anche se non fosse stata revocata, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava la ricorrente è oramai scaduta dal 5 aprile 2003, ossia prima dell'inoltro del ricorso: ella non ha quindi un interesse pratico e attuale a ricorrere (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2). In proposito, il gravame è quindi irricevibile. Rimane da vagliare se tale rimedio sia ammissibile se si considera che il giudizio impugnato non solo concerne la revoca di un permesso di dimora ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare la precedente autorizzazione.
2.3 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui beneficiava la ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dal 6 aprile 2001, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora (cfr. art. 7 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 LDDS) è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e numerosi rinvii).
3.
3.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Le critiche rivolte all'accertamento di alcuni fatti, che comunque sono irrilevanti in concreto, vanno quindi disattese. Nella fattispecie emerge dalla sentenza querelata - ciò che peraltro la ricorrente stessa non contesta - che i coniugi A.________ hanno convissuto dal mese di aprile 2001 fino al mese di luglio 2002, ossia per circa un anno e quattro mesi. Da allora essi vivono separati, ognuno organizzando autonomamente la propria vita. Orbene, riguardo a queste constatazioni, la ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi di una ripresa della vita comune, la quale è stata peraltro alquanto breve. Ma, soprattutto, risulta dalla sentenza contestata che la ricorrente da tempo convive con un altro uomo. In queste condizioni, è quindi chiaro che tra i coniugi A.________ non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Di conseguenza, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che la ricorrente, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5A; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4).
3.2 Visto quanto precede, la questione di sapere se il matrimonio sia fittizio - problematica che non è stata considerata dalla Corte cantonale ai fini del giudizio - come anche il fatto che la ricorrente sia stata obbligata dal marito a lasciare il domicilio coniugale oppure la circostanza che ella abbia un lavoro non sono di rilievo ai fini del giudizio.
4.
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG).
5.
5.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
5.2 Le spese, il cui ammontare è fissato tenendo conto della situazione finanziaria modesta della ricorrente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione.
Losanna, 15 settembre 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: